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SEPARAZIONE E DIVORZIO: COME INDAGA IL FISCO

Separazione e divorzio: come indaga il fisco

L’intervento dell’Amministrazione finanziaria nei processi civili di separazione e divorzio alla luce della Riforma Cartabia

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Pubblicato l’ebook Le indagini tributarie nei procedimenti civili di separazione e divorzio.

Nelle cause di separazione e divorzio il giudice può disporre indagini di polizia tributaria attraverso apposita delega alla Guardia di Finanza territorialmente competente diretta ad acclarare, al di là delle risultanze dell’anagrafe tributaria, anche mediante indagini bancarie ed acquisizione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le banche, la complessiva situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria[1] del coniuge nei cui confronti l’indagine in discorso sia stata ritualmente e formalmente avanzata[2].

La tematica era disciplinata dall'art. 5, comma 9, della Legge n.898/1990 ove precisava che "I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso anche della polizia tributaria".

La materia è stata oggetto di totale revisione ad opera della cd. “Riforma Cartabia”, operata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.

In particolare, l'art. 5, comma 9, del decreto citato è stato abrogato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 149/2022 sopra menzionato che, nel ridisegnare la materia nel suo complesso, ha ricondotto tutta la disciplina del cd. “Rito unificato”, nell'ambito del Codice di procedura civile inserendo in tale corpo normativo, il titolo IV-bis, concernente: “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

La nuova disciplina regolamenta tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del giudice titolare e del Tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente.

Nello specifico, il tema del divorzio è contemplato nella Sezione 2 del citato Titolo e afferisce ai “Procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché modifica delle relative condizioni”, con particolare riguardo agli artt. dal 473-bis.47 al 473-bis.51.

Assume rilievo, in particolare, la previsione di cui all’art. 473-bis.2, titolata “Poteri del giudice” che, al comma due, precisa che “Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.

Tralasciando la rilevanza della disposizione che “apre” all’utilizzo delle investigazioni della polizia tributaria in tutti gli ambiti processuali di natura civilistica riferiti a vicende che coinvolgono persone, minorenni e famiglie, è interessante notare come, in base al contenuto testuale della riformulata disciplina, l'attivazione della procedura non è più subordinata alla preventiva contestazione - da parte di almeno una delle parti in giudizio - circa l'effettiva posizione reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi o, se del caso, di entrambi.

Le indagini in parola consentono, quindi, di ricostruire la posizione fiscale del contribuente verificato, i cui risultati rilevano sia sul piano civilistico, che, ove ne ricorrano le condizioni, sotto il profilo tributario[3].

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è ormai concorde nel ritenere che l’onere della prova, per l’Amministrazione finanziaria, è da considerarsi assolto con la sola acquisizione dei dati finanziari, con l’effetto di spostare sul verificato l’onere di dimostrare che le operazioni rilevate in sede di indagine emergono dalle scritture contabili, ovvero si riferiscono a fatti privi di rilevanza imponibile (si pensi, a titolo d’esempio, alle vincite debitamente documentate, donazioni, successioni mortis causa, prestiti, regali e via discorrendo)[4].

In particolare, la Suprema Corte, confermando il proprio orientamento, ha infatti statuito che “le risultanze delle indagini bancarie hanno un valore probatorio da ricondurre alle presunzioni legali, fatta salva la prova contraria che incombe sul contribuente[5].

Le indagini finanziarie, comunque, consentono di ricostruire l’eventuale maggior reddito sottratto ad imposizione, al fine di preservare l’interesse fiscale dell’Erario; non solo, esse permettono di appurare, nel giudizio civile, l’effettiva consistenza patrimoniale, monetaria e reddituale di uno dei coniugi, o di entrambi, ogniqualvolta ciò appaia necessario per valutare se porre, ed in quale misura, a carico di uno di essi, precisi obblighi contributivi di carattere extrafiscale[6].

Quest’ultima circostanza caratterizza (ma non solo) i processi di separazione e di divorzio, nel corso dei quali rileva stabilire quale sia la reale, concreta ed effettiva situazione di ciascun coniuge (sul piano patrimoniale, reddituale e monetario); infatti, non è da escludere che un coniuge apparentemente indigente, che abbia presentato una dichiarazione tributaria recante un reddito complessivo ai limiti della soglia di povertà, potrebbe, invece, risultare titolare di ricchezze patrimoniali, monetarie e reddituali mai dichiarate al Fisco o dichiarate attraverso figure interposte, compiacenti, che ne hanno favorito l’occultamento[7].

Emerge allora come il lavoro svolto - ebook Le indagini tributarie nei procedimenti civili di separazione e divorzio -  possa assumere interesse sia da parte dei professionisti chiamati a tutelare gli interessi legali delle parti in causa, sia da parte dei fiscalisti eventualmente chiamati in causa al fine di esaminare e interpretare i dati ed elementi emersi a seguito dell’esplicazione della procedura delle indagini finanziarie in rapporto ai possibili riflessi degli stessi sul pian o amministrativo generale.

Gli autori sono il dott. Lorenzo Sacchetti e il dott. Giuseppe Napoli.

Segue un estratto dall'ebook riguardante le indagini finanziarie nei confronti di soggetti terzi.

1) Separazione e divorzio: le indagini finanziarie nei confronti di soggetti terzi

La possibilità di estendere le indagini finanziarie ai soggetti terzi trova la propria legittimazione, ai fini delle imposte dirette, nell’art. 37 , comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia delle Entrate, con la citata circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, ha evidenziato che non sussistono preclusioni normative all’estendibilità “delle indagini ai conti di terzi, cioè di soggetti non interessati all’attività di controllo, atteso che - per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo - le citate disposizioni … legittimano anche l’apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione”.

Tuttavia, precisa l’Amministrazione finanziaria, è necessario che “l’ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita”.

Ciò anche nel caso in cui, conclude la circolare, i rapporti finanziari siano intestati a soggetti terzi legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, nonostante “non poche pronunce[8], in relazione alla possibilità di acquisire legittimamente i dati relativi ai conti correnti del coniuge, hanno affermato che, secondo l’esperienza comune, costituisce un espediente normale l’intestazione dei conti correnti alla moglie quando il contribuente sia passibile di controlli fiscali”[9].

L’acquisizione dei rapporti intestati ai terzi deve avvenire, dunque, sulla base di una richiesta e, conseguentemente, di un’autorizzazione motivata.

La motivazione può essere fornita su basi presuntive: nella fase prodromica al controllo, non si può certo pretendere che l’Amministrazione finanziaria disponga di quei dati necessari a motivare, ex post, un accertamento.

Il quadro presuntivo dovrà essere tanto più strutturato quanto più tra il contribuente ed il terzo non sussistano chiari punti di contatto, almeno sotto il profilo formale.

L’onere della prova ben potrà essere esiguo nel caso dei rapporti intestati al coniuge convivente, in comunione legale dei beni, non percettore di alcun altro reddito e, sostanzialmente, esso potrà ritenersi soddisfatto mediante l’ostensione proprio di siffatti elementi di prossimità/colleganza[10].

Analogo discorso può valere con riguardo ai conti personali del soggetto che sia amministratore e socio unico di una società a responsabilità limitata.

A tali fattispecie possono esserne ricondotte altre, pur se con gradualità decrescente: è l’ipotesi di figli conviventi e maggiorenni privi di reddito, di genitori conviventi titolari solo di redditi da pensione, di più soci/amministratori di società, comunque a limitata (ma non ristrettissima) base azionaria, di parenti di questi ultimi che lavorino presso la medesima società, ecc…

Quanto più flebile diviene il legame familiare o il rapporto societario - e quanto più ci si discosta dal dato di comune esperienza, secondo l’id quod plerumque accidit - tanto più l’onere della prova dovrà essere significativo, non potendosi limitare ad esprimere l’eventuale nesso formale (ad esempio, nel caso di genitori non conviventi, di gradi di parentela o affinità più lontani, ecc.), proprio in ragione della sua tenuità; occorrerà dar conto, quindi, di un apprezzamento più ampio del contesto.

Oneri probatori additivi diventano indispensabili ove si sia in presenza di “prestanomi” che non presentino alcun rapporto formale con il contribuente ispezionato, cui quest’ultimo si sia rivolto proprio per tentare di eludere più efficacemente le indagini.

La richiesta di estensione delle indagini a terzi potrà ritenersi congruamente motivata allorquando, ad esempio, nel corso dell’accesso, sia stata rinvenuta la presenza, nei locali dell’azienda ispezionata, di estratti conto di altri soggetti o altra documentazione bancaria (quali fideiussioni prestate a favore di terzi) ovvero siano state acquisite e verbalizzate dichiarazioni di persone informate dalle quali emergano circostanze che lascino prefigurare una possibile fittizia intestazione[11].

Si consiglia la lettura completa dell'ebook: Le indagini tributarie nei procedimenti civili di separazione e divorzio

2) Separazione e divorzio e indagini del fisco: note

[1] Tribunale di Trani, Ord. 25 gennaio 2014. Occorre puntualizzare che la citata ordinanza è stata adottata a seguito dello scioglimento della riserva “assunta per provvedere sul ricorso ex art. 709 c.p.c.”.

[2] È elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata che il giudice possa effettuare i dovuti approfondimenti - anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria - rivolte ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli ed in beni mobili). Cfr., con riferimento al contenuto dell’abrogato art. 5, comma 9, della Legge n. 898/1970, Cass., 24 aprile 2007, n. 9915.

[3] Sulla rilevanza del confronto istruttorio, Fisco-contribuente, cfr. G. Di Gennaro, Le indagini finanziarie e il contraddittorio endo-procedimentale, in “il fisco “n. 33/2013, fascicolo n. 1, pag. 5102.

[4] In tal senso, Cass., 29 luglio 2011, n. 16650, in “il fisco “n. 33/2011, fascicolo n. 2, pag. 5455; nel solco giurisprudenziale si inserisce anche Cass., 14 dicembre 2012, n. 23079, in “GT-Riv. giur. trib.” n. 4/2013, pag. 344, con nota di E. Bruschetta, Intorno alle presunzioni.

[5] Cass., 29 novembre 2013, n. 26741.

[6] Cfr. F. Pistolesi, Le indagini finanziarie disposte dal Giudice nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio, in “Riv. dir. trib.” n. 10/2012, Parte prima, pag. 847; G. Pezzuto, Le indagini reddituali e patrimoniali della “polizia tributaria” nei procedimenti di separazione e di divorzio, in “il fisco “n. 17/2003, fascicolo n. 1, pag. 2556; G. Fanticini, Indagini e accertamenti della Polizia Tributaria nei procedimenti di separazione e divorzio, in “Familia” n. 4-5/2006, pag. 779.

[7] Il ricorso all’espletamento delle indagini finanziarie si fonda, per il giudizio di separazione, sul disposto normativo di cui all’art. 156c.c., rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”, in forza del quale “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”. Circa il giudizio di divorzio, il riferimento normativo è all’art. 5 della L. n. 898/1970 che, al comma 9, stabilisce che “i coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

[8] Cfr, ex multis, Cass. n. 8683/2002.

[9] Avviso sostanzialmente analogo alla posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate si registra nella circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza.

[10] Nella richiesta di indagini finanziarie potrebbero trovare evidenza ulteriori informazioni desumibili dalla consultazione di banche dati dell’Anagrafe Tributaria (contrazione di mutui, ottenimento di prestiti a fronte di redditi irrilevanti, ancorché assistiti da cospicue garanzie personali e patrimoniali, stipula di polizze assicurative, ecc.).

[11] Così, Cass. 14 novembre 2008, n. 27186.

Si consiglia la lettura completa dell'ebook: Le indagini tributarie nei procedimenti civili di separazione e divorzio

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3) Separazione e divorzio e indagini del fisco: indice

Sintesi
Prefazione
1. Le indagini reddituali e patrimoniali della “polizia tributaria” nei procedimenti di separazione e divorzio
1.1 Premessa
1.2 Il presupposto giuridico: evoluzione della disciplina a seguito della cd. “Riforma Cartabia”
1.3 (Segue…) L’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi intorno alla delimitazione del potere del giudice
1.4 Gli obblighi di comunicazione degli illeciti fiscali posti in capo al giudice
1.5 Natura giuridica ed effetti dell’attività del giudice
1.6 I soggetti delegabili: la "polizia tributaria"
1.7 L'oggetto delle indagini
1.8 I risvolti di natura fiscale
2. Il principale strumento operativo della polizia tributaria: le cc.dd. “Indagini finanziarie”
2.1 Premessa
2.2 Le fonti normative di riferimento
2.3 Ambito soggettivo di applicazione della disciplina delle Indagini finanziarie
2.3.1 Gli organi deputati all'inoltro delle richieste
2.3.2 Gli intermediari finanziari destinatari delle richieste
2.3.3 I contribuenti destinatari degli effetti delle richieste
2.3.4 I soggetti terzi
2.4 Ambito oggettivo di applicazione della norma
2.4.1 Le operazioni e i rapporti oggetto di indagine
2.4.2 Operazioni escluse dal novero delle indagini
2.5 Procedure telematiche per l’inoltro delle richieste e delle risposte
2.5.1 La tempistica per l'invio delle risposte
2.5.2 Modalità di predisposizione e invio delle risposte
2.6 L'informativa degli intermediari finanziari al contribuente
2.7 Le sanzioni agli intermediari
2.8 Dall’abolizione del segreto bancario alla comunicazione automatica dei dati bancari all’Agenzia delle entrate
3. L’utilizzo dei dati e degli elementi acquisiti
3.1 Introduzione
3.2 Il provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie e finanziarie tra giurisprudenza, prassi e dottrina
3.3 L'onere della prova nell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità
3.4 La “prova contraria”: portata ed effetti secondo la giurisprudenza della Cassazione
3.5 L’efficacia probatoria delle presunzioni in tema di Indagini finanziarie
3.6 Indagini finanziarie nei confronti di soggetti terzi
3.7 La questione della fittizia intestazione
3.8 I prelevamenti dei professionisti e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014
3.9 Le limitazioni operative della presunzione stabilite dal Legislatore nel 2016
4. Il contraddittorio con il soggetto sottoposto a controllo
4.1 La convocazione del contribuente presso l’Ufficio finanziario
4.2 Il coinvolgimento del contribuente nell’attività di accertamento: finalità e forme della partecipazione del contribuente
4.3 La collaborazione e il contraddittorio nell'opinione della Corte di Cassazione
4.4 La discussa applicabilità dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 alle Indagini finanziarie
4.5 La partecipazione solo “eventuale” del contribuente alla fase istruttoria?
4.6 L’attuale approdo giurisprudenziale e le prospettive di riforma
5. L’utilizzo delle Indagini finanziarie nelle cause di separazione e divorzio
5.1 Introduzione
5.1.1 Il giudizio civile e i presupposti dell’indagine finanziaria
5.1.2 Le indagini finanziarie chieste dal coniuge o disposte d’ufficio
5.2 Il reddito emergente dal giudizio civile che risulti occultato al Fisco
5.3 Ulteriori ipotesi che consentono di disattendere il contenuto della dichiarazione tributaria del coniuge
5.4 I conti correnti intestati a soggetti terzi
5.5 Il diritto di accesso
5.6 Trasmissione degli atti e delle risultanze acquisiti nel corso del giudizio di separazione all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza
Conclusioni
Bibliografia

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