Il Sismabonus-acquisti è un’agevolazione fiscale che permette agli acquirenti di case antisismiche di detrarre dal prezzo indicato nell’atto di compravendita un importo fino a un massimo di 96.000 euro, indipendentemente dal costo sostenuto dall’impresa per realizzare i lavori.
Le differenze con il Sismabonus ordinario o super, riservati invece al committente, sono notevoli.
Innanzitutto, il Sismabonus-acquisti presuppone come condizione imprescindibile la demolizione e la ricostruzione di un intero edificio, mentre gli altri possono agevolare anche interventi di recupero delle strutture esistenti. Il Sismabonus riservato agli acquirenti, poi, si applica sotto forma di riduzione “forfettaria” del prezzo di compravendita, al momento del rogito.
Per queste peculiarità, il Sismabonus-acquisti è stato oggetto di semplificazioni procedurali, in particolare riferite alla compilazione delle asseverazioni previste dal DM 329/2020, che sono state cristallizzate dalla commissione di monitoraggio sul Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con parere n. 3/2021.
Infine, per tale agevolazione (e non per le altre) è ormai preclusa la versione “super” al 110%, essendo riservata alle compravendite effettuate entro il 30 giugno 2022: ad essa infatti non si applicano le varie proroghe previste, con la conseguenza che continua a valere l’art. 119 del DL 34/2020, il cui co. 1 individua la scadenza del 30 giugno 2022.
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1) Asseverazioni Sismabonus acquisti: le semplificazioni
Con il parere n. 3/2021 il CSLLPP, in risposta a dei quesiti provenienti da CNI/ANCE, ha chiarito molti aspetti applicativi del Sismabonus-acquisti.
A proposito della determinazione della classe di rischio sismico, ad esempio, ha precisato che “nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici […] si considera conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della classe di rischio ex ante”.
Più in generale, a proposito dei lavori agevolati con il bonus ordinario, ha chiarito che può omettersi la relativa compilazione delle parti dei moduli che “non si riferiscono alle previsioni di cui al co. 4 dell’art. 119 del DL 34/2020”.
Infine, il parere precisa, con specifico riferimento al bonus-acquisti, che “non sia necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento”.
In fase dichiarativa, allora, i modelli andranno adattati “a mano”, essendo uguali per tutte le pratiche di Sismabonus. Si pensi all’obbligo assicurativo, di cui all’art. 119, co. 14 del DL 34/2020, presente in tutti i modelli ma da compilare solo nel caso di accesso al Superbonus.
Come procedere, dunque?
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2) Asseverazioni Sismabonus acquisti: il modello B
In virtù di quanto stabilito dal CSLLPP, si ritiene che il progettista strutturale, a pag. 1 del modello B, dove viene chiesto di specificare se opera nella qualità di tecnico incaricato di effettuare “la Classificazione del Rischio Sismico dello stato di fatto della costruzione” e/o “il progetto per la riduzione del Rischio sismico della costruzione” possa evitare di “flaggare” il primo punto poiché, stando al testo del parere, non serve alcuna classificazione del rischio ante intervento.
Sempre a pag. 1, potrà indicare “NO” nello spazio riferito all’obbligo assicurativo nei casi oggi di interesse, essendo scaduta il 30 giugno 2022 la versione “super” del Sismabonus-acquisti.
A pag. 2 si trova il capoverso dedicato alla “congruità della spesa ammessa a detrazione”, che il tecnico potrà del tutto ignorare e sbarrare, così come l’intera parte relativa alla valutazione dei parametri sismici ante operam. In merito agli effetti migliorativi dell’intervento, potrà spuntare, senza necessità di raffronti ante e post operam, il flag relativo a “2 o più classi”.
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Pag. 1 modello B:
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3) Asseverazioni Sismabonus acquisti: i modelli B-1 e B-2
Il DM 329/2020 prevede che l’asseverazione di riduzione del rischio sismico sia confermata, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico, rispettivamente con i modelli B-1 e 1 e con il modello B-2.
Anche qui, dalla particolarità della detrazione in esame derivano notevoli semplificazioni. Anzitutto, il direttore dei lavori non sarà tenuto ad alcuna compilazione del modello 1 (relativo ai SAL), essendo il Sismabonus-acquisti svincolato da qualunque parametro di costo dei lavori. Per quanto concerne il modello B-1, in coerenza con quanto asseverato dal progettista strutturale e in virtù delle precisazioni del CSLLPP, il direttore dei lavori dovrà omettere (e quindi “cancellare”) i punti 2, 3 e 4 della parte asseverativa, riferiti all’obbligo assicurativo e alla stima/congruità delle spese.
Nel caso dell’asseverazione a carico del collaudatore (modello B-2), sarà sufficiente non compilare la parte inerente all’obbligo assicurativo purché il riferimento non sia a immobili compravenduti prima del 30 giugno 2022, meritevoli del 110%.
In altre parole, la compilazione dei modelli B, B-1 e B-2 potrà limitarsi a riportare i dati “ingegneristici”, specificamente inerenti alla attestazione o alla conferma della riduzione del rischio sismico a seguito dell’intervento di demolizione/ricostruzione.
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