Dal 1 settembre 2023 è in vigore il nuovo albo nazionale dei consulenti tecnici di ufficio previsto dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti
- nuove categorie
- i settori di specializzazione per ciascuna categoria
- gli obblighi a carico degli iscritti
- le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023 e prevede l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni, e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .
Il 15 dicembre 2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche per le domande di iscrizione da parte del dipartimento della transizione digitale del Ministero della Giustizia.
Vediamo di seguito maggiori dettagli operativi.
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1) Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale
Possono iscriversi :
- i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali,
- Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
REQUISITI previsti sono inoltre:
- essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini
- condotta morale specchiata;
- possesso speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
la procedura è riepilogata complessivamente in questa figura :
2) Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti
L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in
- 89 categorie previste, con requisiti specifici.
- 978 settori di specializzazione
Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.
Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.
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3) Domande di iscrizione agli albi CTU - regime transitorio - Specifiche tecniche
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate ogni anno in due finestre temporali:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre.
I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023, mantengono la propria iscrizione ma possono :
- chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e
- modificare la categoria di appartenenza.
Per l 'operatività si attendeva come previsto dal l dm 109 l'emanazione di provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, sulle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco.
Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023. Qui il testo
Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale sia stato conferito l'incarico .
Il provvedimento chiarisce gli step per l'inoltro delle comande come segue:
ACCESSO E AUTENTICATIONE
L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it.mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.
COMPILAZIONE CV
Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).
Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso
Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.
Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato.
La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.
Per tutte le nuove domande, il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento. Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML. Dopo l’acquisizione da parte del sistema della suddetta ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.
Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:
- le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
- eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e
- i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.
Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.
Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa.
Il candidato può caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa governativa (extra sistema) in formato XML.
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4) Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie
Il decreto prevede la possibilità di chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione indicate inizialmente
E' possibile inoltre chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per
- un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria
- e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.
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5) CTU dettagli sul requisito della competenza
ATTENZIONE Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
In mancanza del requisito sopracitato la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
ATTENZIONE:
Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione.
Per la specializzazione medico legale invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).