La Legge Delega per la riforma fiscale n. 111/2023[1], tra i principi ed i criteri direttivi[2] ha previsto la revisione e l’armonizzazione dell’IVA degli Enti del Terzo Settore (art. 7).
Gli stessi autori nel contributo precedente, “Novità per gli Enti del Terzo settore con la delega fiscale 2023”, hanno commentato tra i principi ed i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi degli ETS, la previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, con lo scopo di attenuare il carico fiscale dell’ente.
Si tratta di punti rilevanti della Legge Delega la cui attuazione pesa sulle scelte di governance degli Enti del Terzo Settore .
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1) Enti del Terzo Settore: riforma fiscale e allineamento della disciplina IVA
L’articolo 7 della Legge Delega interviene al fine di allineare e semplificare la disciplina IVA delle attività di interesse generale, in ragione delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che hanno previsto l’applicazione agli enti di natura non commerciale ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini IVA, finora previste nei confronti delle Onlus (articolo 89, comma 7, lettera a) e b) del d.lgs. 117/2017).
La Legge Delega ha poi tenuto conto delle disposizioni introdotte dall’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021 che hanno modificato gli articoli 4 e 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, riconducendo nel campo di applicazione dell’IVA, in regime di esenzione, talune prestazioni di servizi e cessioni di beni rese dagli enti non profit di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti. L’entrata in vigore di tali disposizioni, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2024 (ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021), è stata poi prorogata al 1° luglio 2024 (ai sensi dell’art. 4, comma 2bis, L. 3 luglio 2023, n. 87), proprio al fine di coordinare la riforma IVA per gli enti non commerciali con la riforma generale del sistema tributario. Sarebbe sicuramente preferibile fissare il cambio di regime fiscale a inizio anno.
In particolare , con la procedura di infrazione 2008/2010, la Commissione Europea ha eccepito allo Stato italiano l’impossibilità di considerare escluse dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni degli enti non commerciali a favore dei loro associati a fronte dell’aumento della quota associativa o dietro corrispettivo specifico. Ai fini dell’archiviazione della citata procedura d’infrazione, si è proceduto all’adeguamento della normativa nazionale mediante il citato articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, che rende la disciplina IVA delle operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conforme alle indicazioni dell’articolo 132 della Direttiva IVA, prevedendo che tali operazioni siano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sebbene in regime di esenzione.
L’entrata in vigore delle citate disposizioni è prevista dal 1° luglio 2024, con impatto relativamente a:
- una serie di attività, prima considerate come “non commerciali”, e che saranno ricomprese tra quelle aventi natura commerciale;
- le attività e prestazioni, ad oggi “fuori campo IVA”, che si sposteranno nell'alveo di quelle “esenti IVA” (art. 10 DPR 633/72);
- le ODV, e le APS con ricavi, ragguagliati ad anno non superiori a euro 65.000, che attualmente applicano il regime speciale di cui all'art. 1, c. da 58 a 63, Legge 190/2014 (in attesa dell'entrata in vigore dell'art. 86 del Codice del Terzo Settore che detta una disciplina specifica anche in materia di IVA per le ODV e le APS).
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2) Enti del Terzo Settore: adempimenti ed obblighi da luglio 2024
Dal 1° luglio 2024, gli ETS saranno tenuti a nuovi adempimenti ed obblighi (proprio come le società), il quadro sinottico di seguito rappresenta le principali novità:
Prima del 1° luglio 2024 | Dopo il 1° luglio 2024 | |
Enti che non dispongono di partita Iva | > | - devono assumere la partita iva - aggravio oneri amministrativi per i piccoli enti |
I corrispettivi specifici e le quote supplementari versate dagli associati, soci, partecipanti e tesserati sono fuori campo Iva e dunque escluse da ogni adempimento | > | I corrispettivi specifici e le quote supplementari versate dagli associati, soci, partecipanti e tesserati rientrano nel campo seppure in regime di esenzione |
Nessun adempimento iva | > | Adempimenti iva (attese forme di esonero per enti di piccole dimensioni non commerciali) |
I nuovi adempimenti pesano sugli ETS di piccole dimensioni con un aggravio di oneri amministrativi. Sotto questo profilo, potrebbe essere auspicabile prevedere nella fase attuativa della Legge Delega, forme di esonero relativamente agli adempimenti inerenti le liquidazioni periodiche e versamenti IVA, la dichiarazioni annuale e le comunicazioni periodiche, LIPE per gli “enti piccoli”.
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3) Enti del Terzo settore: note
[1] Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge del 9 agosto 2023 n. 111), presentata in Parlamento il 12 luglio 2023 e licenziata con modificazioni dalle Camere il 4 agosto 2023.
[2] V. art. 2 della citata legge n. 111/2023
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