Tutto il Sistema CONAI si basa sul Contributo Ambientale che ha principalmente la funzione di riciclare gli imballaggi che diventano rifiuto sul territorio nazionale.
Infatti la normativa del Contributo Ambientale prevede che hanno l’obbligo di dichiararlo:
- i Produttori/Commercianti di imballaggi vuoti che cedono gli imballaggi al primo Utilizzatore di imballaggi, dando vita alla “prima cessione”;
- gli Importatori, perché sono coloro che fanno entrare sul territorio nazionale gli imballaggi che diventando rifiuto e che dovranno essere riciclati a costo del Sistema CONAI.
Di conseguenza se un imballaggio sul quale è stato pagato il Contributo Ambientale (dichiarato dal Produttore/Commerciante di imballaggi oppure dall’Importatore) viene esportato, CONAI prevede procedure per il riconoscimento del Contributo e per le esenzioni.
Leggi anche l'articolo: CONAI - Imballaggi e Adempimenti
CONAI prevede diverse procedure di esenzione per gli imballaggi esportati, a condizione che su questi sia stato pagato il Contributo Ambientale e a seconda della categoria: Produttore/Commerciante di imballaggi vuoti oppure Utilizzatore di imballaggi.
Le procedure di esenzione previste per le esportazioni sono facoltative, vale a dire il loro utilizzo non è obbligatorio come invece sussiste per le importazioni.
La logica è legata al fatto che CONAI lascia libertà di valutazione, spesso legata a logiche di convenienza rapportando il tempo da impiegare con il beneficio spettante, dell’utilizzo delle seguenti procedure export:
- Procedura “ex ante” Modello 6.5;
- Procedura “ex post” Modello 6.6;
- Procedura di Compensazione Import/Export Modello 6.10.
Le procedure elencate riguardano, pertanto, tutti gli imballaggi esportati sui quali è stato pagato il Contributo Ambientale.
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Leggi anche l'articolo: Conai - Imballaggi e Adempimenti
1) Contributo ambientale e procedure export
Il Produttore/Commerciante di imballaggi vuoti che vende gli imballaggi all’estero, non effettua alcuna “prima cessione” e di conseguenza nessuna applicazione del Contributo Ambientale.
Pertanto per il Produttore/Commerciante di imballaggi vuoti non sono previste procedure per l’export per gli imballi vuoti che vende, in quanto non è stato applicato e dichiarato alcun Contributo.
Gli unici imballaggi sui quali può utilizzare una delle procedure export riguardano gli imballaggi di accompagnamento (sui quali è stato pagato il Contributo) degli imballi vuoti.
Ad esempio, se produce/commercializza film estensibile per la pallettizzazione, trasportato su pedane di legno con un cappuccio di plastica a protezione, il Produttore/Commerciante potrà utilizzare una procedura export per le pedane di legno e il cappuccio (a condizione che su tali imballi sia stato pagato il Contributo Ambientale).
Le procedure export sono previste generalmente per gli Utilizzatori di imballaggi, in quanto sono coloro che avendo pagato il Contributo Ambientale sugli imballaggi che vanno all’estero, possono decidere se e quale utilizzare:
- modello 6.5,
- 6.6 oppure
- 6.10.
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2) Contributo ambientale: procedure di esenzione
Con questa procedura CONAI:
- consente all’esportatore di utilizzare una percentuale di esenzione (Plafond) da:
- comunicare al fornitore di imballaggi vuoti;
- utilizzare per i propri acquisti esteri di imballaggi vuoti (autoplafond).
- determina (sulla base dei dati dell’anno solare precedente) un importo di Contributo Ambientale con saldo a credito o a debito nei confronti del consorzio.
Quindi, in sostanza, con questa procedura si ottengono due dati:
- una percentuale di esenzione per gli acquisti degli imballaggi;
- un saldo che potrà essere a credito oppure a debito verso CONAI.
La percentuale di esenzione viene determinata sulla base dei dati dell’anno solare precedente e vale per l’anno in corso.
L'ebook prosegue nel dettaglio illustrando la procedura per:
- Comunicazione a CONAI – Modello 6.5
- Comunicazione al fornitore di imballaggi vuoti – Modello 6.5/Fornitori
- Percentuale di esenzione (Plafond)
- Utilizzo della percentuale di esenzione per le importazioni (il caso dell’Autoplafond)
- Quali dati vengono inseriti nel modello 6.5
- Come si calcola la percentuale di esenzione (Plafond)
- Come si calcola il saldo a debito/credito nei confronti di CONAI
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3) Contributo ambientale: adempimenti del fornitore e modello 6.5
Il fornitore che riceve dal cliente il modello 6.5/Fornitori riportante le percentuali di esenzione da tenere in considerazione, calcolerà il Contributo Ambientale da indicare in fattura applicando la percentuale sui quantitativi complessivi ceduti per materiale.
In fattura dovrà:
- indicare la percentuale di esenzione comunicata dal cliente;
- indicare nella dichiarazione periodica modello 6.1 e modello 6.2:
- nella Colonna A i quantitativi ceduti in esenzione;
- nella Colonna B i quantitativi assoggettati al netto della percentuale di esenzione;
- indicare nel modello 6.3 i quantitativi ceduti in esenzione a ciascun cliente che ha rilasciato il modello 6.5/Fornitori, distintamente per materiale. Dal 1° gennaio 2023 CONAI ha previsto una semplificazione per la compilazione del modello 6.3 che potrà anche essere compilato per tutto l’anno solare una sola volta e indipendentemente dalla periodicità del modello 6.1 e modello 6.2.
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4) Contributo ambientale: controlli da parte di CONAI
A discrezione e in maniera autonoma CONAI (direttamente oppure tramite soggetti terzi autorizzati) può procedere a controlli a campione sui dati dichiarati, sia in merito ai quantitativi venduti (esportati ed eventualmente quelli complessivi, se dichiarati) che sui quantitativi acquistati in esenzione.
Sulle vendite potrebbe, ad esempio, chiedere delucidazioni sui calcoli.
Per il dato relativo agli acquisti in esenzione sono soventi i riscontri sulla correttezza dei quantitativi riportati in Colonna B e questo perché il Consorzio dispone già di un dato: quello comunicato periodicamente dal dichiarante (Modello 6.3 allegato al Modello 6.1 o 6.2). Pertanto, il Consorzio chiederà un riscontro sulla correttezza, in caso di incongruenza tra:
- il dato inserito dall’esportatore nella parte seconda del Modello 6.5 per ciascun fornitore;
- il dato dichiarato periodicamente al CONAI dal Produttore/Commerciante di imballaggi vuoti o dall’Importatore con il Modello 6.3.
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