Terza parte dello speciale dedicato alla notificazione degli atti tributari per il tramite dell'INAD:
Leggi anche :
- Come funziona la notifica digitale degli atti tributari tramite Inad
- Piattaforma digitale e consultazione atti tributari
In particolare, si esaminano le attestazioni del gestore della piattaforma e cosa accade in caso di malfunzionamento della piattaforma digitale, la conservazione dei documenti oggetto di attestazione e gli atti per i quali non si applica la notificazione a mezzo della piattaforma.
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1) Le attestazioni del gestore della piattaforma
Il gestore della piattaforma deve rendere disponibili le attestazioni opponibili ai terzi che hanno per oggetto (art. 12 del d.m.):
- la data e l’ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni indicando la sequenza crittografica (hash) identificativa di ciascun documento che è associato allo IUN;
- l’indirizzo del destinatario, quale risulta alla data e all’ora di invio dell’avviso di avvenuta ricezione, dell’indirizzo del domicilio digitale che è stato eletto;
- la data e l’ora di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; nel caso di casella satura, non valida o non attiva, va indicata la data di ricezione del messaggio di mancato recapito;
- la data e l’ora in cui l’avviso di mancato recapito del messaggio è stato reso disponibile dal gestore;
- la data e l’ora in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico che è oggetto della notificazione;
- il periodo di malfunzionamento della piattaforma, che è attestato dal gestore;
- la data e l’ora di ripristino della funzionalità della piattaforma.
- la conformità all’originale della copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalità indicate all’art. 26, comma 7, del d.l. 16.7.2020, n. 76.
Le attestazioni hanno valore legale e sono accessibili attraverso la piattaforma da parte dei mittenti, destinatari e loro delegati.
L’attestazione viene generata e marcata dal sistema.
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2) Gli effetti del malfunzionamento della piattaforma
Il gestore deve attestare il caso di malfunzionamento della piattaforma e il ripristino della sua funzionalità (art. 26, comma 13, del d.l. 16.7.2020, n. 76).
Gli adempimenti tecnici (art. 3, comma 4, del d.m. 8.2.2022, n.58) |
Per il mittente: impossibilità dell’inoltro telematico dei documenti da notificare. Per il contribuente e il delegato: impossibilità di eseguire l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici. |
Il malfunzionamento della piattaforma è segnalato sul sito istituzionale della stessa, nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Le stesse modalità vengono comunicate per il ripristino della funzionalità. Il gestore rende disponibili sulla piattaforma le attestazioni di malfunzionamento e ripristino.
Verificandosi l’impossibilità di effettuare l’inoltro telematico dei documenti informatici da notificare da parte dell’amministrazione, nonché per il destinatario, o il suo delegato, di effettuare l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici, si producono importanti conseguenze. Più in particolare, per gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni che sono oggetto della notificazione il termine che scade nel periodo di malfunzionamento, è stabilito che:
- il termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione che sono correlati è sospeso sino al 7° giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino della funzionalità della piattaforma;
- il termine di decadenza dei diritti, dei poteri o delle facoltà dell’amministrazione o del destinatario è prorogato sino al 7° giorno successivo al ripristino della funzionalità della piattaforma.
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3) La conservazione dei documenti informatici
Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni per dieci anni dalla data di perfezionamento notifica.
Gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per 120 giorni successivi alla data in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, circostanza espressamente indicata nell’avvio di avvenuta ricezione.
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4) Gli atti esclusi dalla procedura
La notificazione a mezzo della piattaforma in argomento non si applica:
- agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
- agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinati dal titolo II e IV, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli atti 50, commi 2 e 3, 77, comma 2-bis;
- agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza , e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
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