Le Pubbliche amministrazioni rendono disponibili sulla piattaforma digitale le notificazioni di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.
Dopo un riepilogo sull'innovazione normativa in oggetto, si analizzano le regole vigenti per la notifica di atti impositivi e le novità riguardanti la notificazione tributaria. In particolare, l'articolo si sofferma sul documento che la pubblica amministrazione, ovvero il mittente, deve rendere disponibile sulla piattaforma digitale ai fini della notifica. Successivamente si esamina la fase della "spedizione digitale" menzionando anche i casi di malfunzionamento della piattaforma relativi a specifici adempimenti tecnici.
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1) Notifica digitale atti tributari: pubblica amministrazione e notifiche telematiche
Per effetto dell’art. 26, comma 3, del d.l. 16.7.2020, n. 76, le pubbliche amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di cui all’art. 1, comma 402, della l. 27.12.2019, n. 160, le notificazioni di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria.
Le norme di attuazione sono indicate nel d.m. 8.2.2022, n. 58.
Il “gestore della piattaforma” è l’Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
La procedura ha come cardini:
- l’INAD, cioè l’Indice nazionale dei domicili digitali dei cittadini, dei liberi professionisti non iscritti ad albi e delle associazioni;
- il SEND, cioè la piattaforma nazionale per le notifiche.
L’ente crea la richiesta di notifica e carica gli allegati. La piattaforma prende in carico la completezza e la correttezza delle informazioni. SEND comunica al destinatario la presenza di una notifica tramite PEC o altri possibili canali. In alternativa ricerca un indirizzo fisico al quale invia una raccomandata cartacea. Il destinatario accede alla piattaforma ove può scaricare i documenti notificati e pagare contestualmente quanto dovuto mediante pagoPA. Se la ricezione è tramite IO, è possibile fare tutto in app. |
Le amministrazioni pubbliche sono individuate con i soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, comprese le agenzie fiscali di cui al d.lgs. 30.7.1999, n. 300.
Sono compresi gli agenti della riscossione e i soggetti indicati al comma 5, lett. b), numeri 1), 2), 3) e 4 dell’art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate.
I destinatari di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, sono le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, “residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all’estero ove titolari di codice fiscale”.
Avvertenze |
Il cittadino può eleggere il proprio domicilio digitale, mediante un processo semplice: è sufficiente avere SPID o CIE o CNS per autenticarsi alla piattaforma INAD e una PEC. Il domicilio digitale è anche lo strumento mediante il quale il cittadino può comunicare con una pubblica amministrazione. L’elezione del domicilio digitale non è un obbligo ma un diritto. Gli indirizzi di professionisti e di imprese iscritti in INI-PEC viene importato automaticamente in INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC. |
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2) Notifica digitale atti tributari: l’innovazione normativa
A causa della delicatezza del problema, il procedimento di notificazione è disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del codice civile attribuendo a ruolo primario la consegna di copia conforme dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, direttamente nelle mani del destinatario. Se ciò non è possibile, sono previste le garanzie previste dai successivi articoli nei casi di irreperibilità relativa e di irreperibilità assoluta.
Le regole vigenti della notifica di atti impositivi |
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In alternativa alle suddetta modalità, l’art. 26, comma 3, del d.l. 16.7.2020, n. 76, dispone, anche in materia tributaria che le amministrazioni “possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale, come previsto dall’art. 1, comma 402, della l. 27.12.2019, n. 160, i corrispondenti documenti informatici” nel rispetto del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e delle linee guida adottate in attuazione del medesimo d.lgs.
L’art. 6, comma 1-quater, del d.lgs. 7.3.205, n. 82, dispone che le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, notificano direttamente presso i domicili digitali “i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossone e le ingiunzioni di cui all’art. 2, del D.P.R. 14.4.1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario”.
Nell’attestazione di conformità agli atti analogici originali delle copie informatiche, i dipendenti incaricati sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 citato.
Le regole sulla notificazione prevedono la formalizzazione:
- dell’”avviso di avvenuta ricezione”, cioè l’atto che è formato dal gestore della piattaforma con il quale il destinatario riceve le informazioni sulle modalità che devono essere osservate per procedere all’acquisizione del documento informatico che è oggetto della notificazione;
- dell’”avviso di mancato recapito”, cioè l’atto che è formato dal gestore della piattaforma con il quale è data notizia al destinatario sulle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità da seguire per procedere all’acquisizione del documento elettronico che è oggetto della notificazione. La procedura di notificazione telematica è strettamente collegata al fatto che il destinatario del documento deve essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato che sia, in alternativa:
- inserito in uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis (imprese e professionisti), 6-ter pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici esercizi) e 6-quater (soggetti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, ma che hanno segnalato il domicilio digitale eletto) del d.lgs. 7.3.2005, n. 82;
- eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del citato d.lgs. o da altre disposizioni di legge, come da domicilio speciale per determinati atti o affari, se a questi è riferita la notificazione;
- eletto al fine di ricevere le notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate utilizzando la piattaforma.
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3) Notifica digitale atti tributari: documento del mittente
Il mittente, cioè la pubblica amministrazione (art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, compresi le agenzie fiscali, gli agenti della riscossione e i soggetti indicati all’art. 52, comma 5, lett. b) numeri 1), 2), 3) e 4), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, per gli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate) rende disponibile il documento da notificare caricandolo sulla piattaforma e identifica il destinatario con
- il codice fiscale,
- il domicilio fiscale,
- il domicilio digitale speciale, ove eletto, e quello fisico e
- la precisazione che l’atto da notificare sia riferito o meno ad un’attività imprenditoriale o professionale se è svolta dal destinatario (art. 6 del d.m. 8.2.2022, n. 58).
Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (identificativo univoco notifica) al documento oggetto della notifica e ai suoi allegati.
In caso contrario, il gestore comunica al mittente l’impossibilità di procedere alla notificazione ed elimina i dati caricati.
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4) Notifica digitale atti tributari: spedizione digitale, domicilio speciale e generale
Il gestore della piattaforma esegue la notificazione dell’atto presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. Se manca il domicilio digitale o se lo stesso risulta saturo o non valido o non attivo, la notificazione è fatta presso il domicilio speciale del destinatario, cioè l’indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato eletto ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari se ad essi è riferita la notificazione. Se anche questo non è eletto o se risulta saturo, non valido o non attivo, la spedizione è eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell’invio.
Gli adempimenti per la notificazione (art. 7 del d.m. 8.2.2022, n. 58) |
Esecuzione: notificazione presso il domicilio digitale. Mancanza del domicilio digitale o se lo stesso risulta saturo, non valido o non attivo:
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5) Notifica digitale atti tributari tramite Inad: piattaforma e problemi tecnici
Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma (art. 3 del d.m.) tutti gli adempimenti tecnici che:
- per l’amministrazione, rendono impossibile l’inoltro dei documenti informatici destinati alla notificazione;
- per il destinatario e il delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici.
Il malfunzionamento viene segnalato sul sito istituzionale della piattaforma nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti, i quali, successivamente, sono informati del ripristino della funzionalità della stessa.
Il gestore rende disponibili sulla piattaforma le attestazioni di malfunzionamento e di ripristino delle funzionalità con la precisazione del periodo intercorso tra i due eventi.
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