Pubblicata in GU n 171 del 24 luglio la Legge n 93 del 14 luglio con disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
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1) Diritti d'autore: le tutele della Legge n 93/2023
Con l'art 1 si prevede che la Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:
- a) riconosce, tutela e promuove la proprieta' intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creativita', degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
- b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica,
- c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;
- d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere piu' efficaci le attivita' di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore della proprieta' intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla liberta' dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;
- f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.
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2) Diritti d'autore: blocco degli illeciti dell'Autorità garante
Con l'art 2 si disciplinano provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, puo' ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite.
Con il provvedimento su indicato, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
L'Autorita' trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati.
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3) Contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale
In merito alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, si modifica l'art 174 ter della legge sui diritti d'autore che attualmente prevede: "Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale"
Nel dettaglio si inseriscono le seguenti modifiche:
- a) al comma 1:
- 1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;
- 2) dopo la parola: «supporti» sono inserite le seguenti: «o servizi»;
- b) al comma 2:
- 1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le seguenti: «o per la quantita' di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1»;
- 2) le parole: «euro 1032,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000».
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