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DIRITTI D'AUTORE: IN GU LE NORME DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI

Diritti d'autore: in GU le norme di prevenzione degli illeciti

In GU la Legge n 93/2023 a tutela dei rdiritti d'autore e misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale

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Pubblicata in GU n 171 del 24 luglio la Legge n 93 del 14 luglio con disposizioni per la prevenzione e  la  repressione  della  diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le  reti di comunicazione elettronica.

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1) Diritti d'autore: le tutele della Legge n 93/2023

Con l'art 1 si prevede che la Repubblica, in attuazione  degli  articoli  41  e  42  della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei  diritti  fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione  sulla protezione  e la  promozione della diversita' delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi della legge 19 febbraio 2007, n.  19,  coerentemente  con  il quadro giuridico europeo:

  • a) riconosce, tutela e promuove la  proprieta'  intellettuale  in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creativita', degli  investimenti  e  della  produzione  di  contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
  • b) tutela il diritto  d'autore,  come  definito  dalla  legge  22 aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso  connesse da ogni violazione e illecito, compresi  quelli  perpetrati  mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica,
  • c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate  forme  di  sostegno,  anche  economico, nell'ambito  delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la produzione, la  traduzione  e  l'internazionalizzazione  delle  opere dell'ingegno;
  • d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei  confronti degli intermediari di rete, al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  le attivita'  di   contrasto   della   diffusione   illecita   e   della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e  sensibilizzazione  del  pubblico  valore della proprieta' intellettuale,  anche  al  fine  di  contrastare  la diffusione illecita e la contraffazione  di  contenuti  tutelati  dal diritto d'autore;
  • e) salvaguarda i diritti  alla  segretezza  delle  comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita'  e  della  sicurezza delle  reti   di   comunicazione   elettronica,   e   alla   liberta' dell'iniziativa  economica  e  del  suo  esercizio   in   regime   di concorrenza;
  • f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere  la liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale  e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel  rispetto dei diritti e delle  liberta'  fondamentali  delle  persone  fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma  il  4  novembre  1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

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2) Diritti d'autore: blocco degli illeciti dell'Autorità garante

Con l'art 2 si disciplinano provvedimenti urgenti e  cautelari  dell'Autorità per le garanzie  nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente.

L'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  con proprio provvedimento, puo'  ordinare  ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente  mediante  il blocco della  risoluzione DNS  dei nomi  di dominio e  il  blocco dell'instradamento del  traffico di rete  verso  gli  indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite. 

Con il provvedimento su indicato, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome  di  dominio,  sottodominio,  ove tecnicamente possibile, o indirizzo  IP,  a  chiunque  riconducibili, comprese le variazioni del  nome  o  della  semplice  declinazione  o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta  l'accesso  ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a  contenuti della stessa natura. 

Nei casi di gravita'  e  urgenza,  che  riguardino  la  messa  a disposizione di contenuti trasmessi  in diretta,  prime  visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di  intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi,  o altre  opere  dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse sociale  o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3,  del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  con  provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai  contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei  nomi  di  dominio  e  degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1  e  2  del presente  articolo.

L'Autorita' trasmette alla procura della  Repubblica  presso  il tribunale di  Roma  l'elenco  dei  provvedimenti  di  disabilitazione adottati ai sensi  del  presente  articolo, con  l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono  stati  notificati. 

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3) Contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale

In merito alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, si modifica l'art 174 ter della legge sui diritti d'autore che attualmente prevede: "Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

 In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale"

Nel dettaglio si inseriscono le seguenti modifiche:

  • a) al comma 1:
    • 1) dopo la parola: «duplica,» sono inserite le seguenti: «mette a disposizione,»;
    • 2) dopo la parola: «supporti» sono  inserite  le  seguenti:  «o servizi»;
  • b) al comma 2:
    • 1) dopo la parola: «noleggiate» sono inserite le  seguenti:  «o per la quantita' di opere o materiali  protetti  resi  potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli  strumenti  di  cui  al comma 1»;
    • 2) le parole: «euro 1032,00» sono  sostituite  dalle  seguenti: «euro 5.000». 

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