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IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023

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LA VALUTAZIONE DEL DEBITO AL COSTO AMMORTIZZATO

La valutazione del debito al costo ammortizzato

Valutazione debito al costo ammortizzato, procedura per il corretto trattamento contabile e dell'informativa in nota integrativa. Bilancio ordinario, abbreviato e microimprese

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I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa relative ad obbligazioni a pagare importi fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni e servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita, che maturano con il passare del tempo o sorgono al verificarsi di un evento specifico (OIC 19, par- 4). Sotto il profilo economico aziendale, le partite debitorie costituiscono, una fonte di finanziamento, di breve, di medio o di lungo periodo. I finanziamenti di breve periodo si hanno soprattutto con i fornitori di beni e servizi, con enti creditori per contribuzioni, con personale dell'impresa e anche con società del Gruppo. 

Il presente contributo intende, dunque, rappresentare un focus sulla valutazione del debito al costo ammortizzato, la procedura ai fini della corretto trattamento contabile e dell’informativa in nota integrativa, entrambi oggetto di controllo da parte del soggetto preposto all’attività di revisione legale. 

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1) I debiti: l’esposizione in bilancio

La voce  D) «debiti» dello stato patrimoniale accoglie tutte le passività certe e determinate nell'importo e nella data di maturazione. Poiché il passivo non prevede una classificazione  secondo criteri finanziari, i debiti devono essere iscritti a prescindere dal loro grado di liquidità. 

  • Debiti, cioè obbligazioni certe o di ammontare determinato o determinabile;
  • ratei e risconti passivi e ricavi fatturati ma non di competenza;
  • passività relative ad obbligazioni certe ed il cui ammontare è solo stimabile;
  • passività potenziali. 

L'art. 2424 c.c., prevede che i debiti siano esposti nello stato patrimoniale con la seguente classificazione[1]:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

4) debiti verso banche;

5) debiti verso altri finanziatori;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito;

9) debiti verso imprese controllate;

10) debiti verso imprese collegate;

11) debiti verso controllanti;

11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) debiti tributari;

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

14) altri debiti.

La voce “debiti” comprende tutte le passività non estinte dall’azienda nei confronti di soggetti finanziatori, fornitori e altri soggetti.

I principi contabili richiedono di classificare i debiti in base alla loro natura (o all’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria. L’art. 2424 c.c., richiede inoltre la separata indicazione per  ciascuna voce di debito, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale. 

[1] Per il contenuto delle singole voci si veda l’OIC 18, parr. da 25 a 36.

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2) I requisiti per l’iscrizione del debito

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  1. il processo produttivo dei beni è stato completato; 
  2. si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: 
    1. in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; 
    2. per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; 
    3. nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l’art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell’acquirente, l’iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà. I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.
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3) I debiti: la valutazione al costo ammortizzato

L’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. 

Definizione di costo ammortizzato

La rilevazione iniziale di una passività viene modificata nel tempo per ammortizzare, con un criterio sistematico e finanziario, gli oneri e i proventi iniziali sostenuti.

L’applicazione del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione riduce l’importo di ricavi e costi di bilancio.

Il costo ammortizzato e la connessa attualizzazione possono non essere applicati ai debiti con scadenza inferiore a 12 mesi o, se superiori a 12 mesi, quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. La nota integrativa deve motivare la non applicazione della valutazione del debito al costo ammortizzato (bilancio ordinario).

La procedura

Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo

Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente: 

a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale

b) aggiungere l’ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito

c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. Sotto il profilo contabile, la differenza tra:

- il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e 

- il suo precedente valore contabile alla stessa data 

  è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari

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4) Ipotesi specifica: l’eliminazione contabile del debito

Quando interviene l’eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione.

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5) I debiti: il bilancio nella forma abbreviata e delle microimprese

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice civile e nel bilancio delle microimprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione. In questo caso, i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali, sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D) dell’attivo dello stato patrimoniale.

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Fonte immagine: Pixabay
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