Dal 3 luglio 2023 è entrato in vigore il D.lgs. n. 19/2023 con il quale è stata data attuazione alla Direttiva Europea 2019/2121. Con tale normativa si è inteso armonizzare la disciplina delle operazioni straordinarie societarie transfrontaliere (trasformazione, fusione e scissione) nell’ottica di una maggiore incentivazione del principio comunitario della libertà di stabilimento.
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1) Disciplina delle operazioni transfrontaliere: trasformazione, fusione, scissione
L’ambito di applicazione della suindicata normativa riguarda, dunque, le operazioni:
- transfrontaliere, ovvero le operazioni di trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- internazionali, ovvero una trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
In particolare, per quanto riguarda la trasformazione il D.lgs. 19/2023 prevede all’art. 8 una serie di elementi che devono essere contenuti nel “progetto di trasformazione” (al pari di quanto previsto in tema di fusione e scissione), tra cui:
- il tipo, la denominazione la sede e la legge regolatrice sia della società nello Stato di partenza sia della società nello Stato di destinazione;
- l'atto costitutivo della società risultante dalla trasformazione;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il trattamento loro riservato;
- i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione;
- i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso, a norma dell'articolo 25, e il domicilio digitale presso il quale la società riceve le eventuali comunicazioni di recesso;
- le procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla trasformazione e le alternative possibili, se ne ricorrono i presupposti, e le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull'occupazione.
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2) Il ruolo del notaio nelle operazioni straordinarie transfrontaliere
Un ruolo fondamentale nelle operazioni societarie straordinarie transfrontaliere è assunto dal notaio, che deve effettuare le verifiche ed i controlli necessari.
In particolare, l’art. 29 del D.lgs 19/2023 prevede che, su richiesta della società italiana partecipante all’operazione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.
A tal fine, il notaio verifica il rispetto di una serie di requisiti e condizioni, tra cui:
- l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di approvazione dell’operazione transfrontaliera;
- il decorso del termine per l'opposizione dei creditori;
- l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione dell’operazione transfrontaliera; Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e, salve ragioni di eccezionale complessità specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate.
Se non è possibile sanare tali mancanze, o la società non provvede nel termine concessole, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi (nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto gli amministratori possono ricorrere al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede).
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3) Le modifiche al Codice Civile
Si segnala, in ultimo, che per effetto del medesimo D.lgs 19/2023 sono state apportate anche delle rilevanti modifiche al codice civile, in particolare sono stati introdotti i seguenti articoli:
- l’art. 2506.1 che prevede la scissione mediante scorporo, ovvero la scissione in cui le partecipazioni non vengono assegnate ai soci della scissa ma a favore della stessa società scissa;
- l’art. 2510-bis che stabilisce che il trasferimento della sede all'estero è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.