Pubblicato in GU n 166 del 18 luglio il Decreto 17 maggio 2023 del Ministero dell'Istruzione con lo Schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy.
In particolare, in applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, il decreto definisce lo schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy di cui all'Allegato A composto da 20 articoli.
Si prevede che la conformità dello statuto di ciascuna Fondazione allo schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della legge n. 99/2022.
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1) Fondazioni ITS Academy: le regole di costituzione
Con l'art 2 viene previsto che le regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevedono, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 99/2022, e ai rispettivi ambiti di articolazione.
L'identificazione dei soci, secondo lo standard organizzativo minimo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutica e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore.
La presentazione della candidatura avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale dell'offerta formativa, finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.
A seguito dell'approvazione da parte delle regioni della candidatura progettuale, secondo procedure e criteri da esse definiti, i soci individuati avviano l'iter per la costituzione della fondazione di partecipazione.
La fondazione si costituisce con atto pubblico notarile, di cui allo statuto, redatto sulla base dello schema di cui all'art. 1 del presente decreto, costituisce parte integrante.
Possono accedere al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore esclusivamente le Fondazioni di partecipazione che, costituitesi secondo le procedure e le modalità di cui al decreto abbiano previamente ottenuto il riconoscimento e l'accreditamento.
L'utilizzo della denominazione «Istituto tecnologico superiore per ... (ITS Academy)» è consentito esclusivamente previo accreditamento di cui al sopracitato art. 7.
Alla revoca dell'accreditamento consegue il divieto di utilizzare la suddetta denominazione negli atti, nella corrispondenza, nelle attivita' promozionali, nell'esercizio dell'attività formativa e di qualsivoglia ulteriore attività connessa delle fondazioni.
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2) Fondazioni ITS Academy: i soggetti fondatori
Si prevede che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 99/2022, i soggetti fondatori delle Fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:
a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;
b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
c) una o piu' imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'art. 3, comma 1;
d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.
Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce nel proprio statuto_
- i requisiti di partecipazione,
- le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo,
- la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti,
- nonche' i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilita'.
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3) Fondazioni ITS Academy: organi minimi e patrimonio
Come previsto dall'art. 4, comma 7, della legge n. 99/2022, sono organi minimi necessari della Fondazione ITS Academy:
a) il presidente che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla Fondazione;
b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
c) l'assemblea dei partecipanti;
d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attivita' realizzate dall'ITS Academy;
e) il revisore dei conti.
Il ruolo di presidente della Fondazione e di dirigente scolastico dell'istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, socio fondatore della Fondazione, sono tra loro incompatibili.
Ciascuna Fondazione ITS Academy è dotata di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro.
Il patrimonio è elevato a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione, nell'ambito delle attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 3 dello schema di statuto allegato al presente decreto.
Nell'ipotesi in cui la Fondazione faccia riferimento, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 99/2022, a piu' di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3 della legge sopracitata, il patrimonio e' elevato di 50.000 euro per ciascuna ulteriore area tecnologica di riferimento sino ad un valore minimo congruo di almeno 250.000 euro a prescindere dal numero di aree tecnologiche in cui opera.
Attenzione al fatto che entro dodici mesi dall'efficacia del presente decreto, le Fondazioni ITS Academy già esistenti adeguano lo statuto a quanto previsto dal presente decreto e sulla base dello schema di statuto di cui all'Allegato A.
Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformita' allo statuto adeguato ai sensi del presente decreto, le fondazioni, previa determinazione della giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.
4) Fondazioni ITS Academy: fondo di gestione
Come indicato all'art 5 dell'allegato A (statuto standard) si prevedono le regole minime per il fondo di gesitone delle Fondazioni ITS Academy
In particoalre, il Fondo di gestione, utilizzato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi della Fondazione, e' costituito da:
- a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' della Fondazione medesima;
- c) dai ricavi delle attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.