Procede a gonfie vele la riforma dello Sport avviata con la legge delega n. 86 del 2019 e sono molti gli aspetti di assoluta novità introdotti dai vari decreti attuativi tra cui, in particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 che disciplina la figura del lavoratore sportivo la cui attività è, ora, assoggettata a una disciplina speciale che individua anche apposite soglie di esenzione impositiva e previdenziale.
Le questioni “sul piatto” sono tante e, tra queste, è sicuramente centrale la disciplina fiscale e contributiva dei cc.dd. lavoratori sportivi dilettanti che possono essere inquadrati come dipendenti o co.co.co. (e ove svolgano meno di 18 ore settimanali a favore di un singolo committente sono co.co.co. per presunzione di legge ex art. 28 del citato decreto).
Di tutto queste se ne è parlato in un recente convegno il 12 luglio..
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1) Riforma sport: disciplina lavoratori sportivi in sintesi
Vediamo la disciplina fiscale e contributiva dei cc.dd. lavoratori sportivi dilettanti in estrema sintesi:
i) fino a 5.000 euro, non vi è imposizione fiscale e previdenziale e sussiste solo l’obbligo di iscrizione INAIL;
ii) da 5.000 a 15.000, resta assente la tassazione fiscale, ma si applica quella previdenziale e assistenziale;
iii) da 15.000 euro in avanti, infine, oltre all’imposizione previdenziale e assistenziale scatta quella fiscale, ma solo per la parte che eccede detto importo.
Ora, non fosse altro per il suo carattere assolutamente innovativo – basti pensare che la materia non era stata oggetto di legiferazione da almeno mezzo secolo – è evidente che serviranno ulteriori chiarimenti per la “messa a regime” del nuovo sistema e, a tal riguardo, si attende la versione definitiva del decreto correttivo del citato D.Lgs. n. 36/2021, che deve passare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
Tale correttivo dovrebbe incidere significativamente su alcuni aspetti della riforma come, ad esempio, il numero delle ore settimanali per l’attivazione della menzionata presunzione di lavoro autonomo nell’area del dilettantismo (co.co.co.), che passano da 18 a 24 ore settimanali, ma anche numerosi altri profili che dovrebbero riguardare la necessità di coordinare la stessa riforma con la disciplina del Terzo settore (in primis, i vari regimi agevolati per ASD e SSD), nonché con il mondo paralimpico.
Restano aperte, a parere di chi scrive, alcune questioni che ben potrebbero essere oggetto di chiarimento proprio nella fase di approvazione definitiva del correttivo o nella successiva legge di bilancio che, come si apprende da talune notizie di stampa, dovrebbe contenere alcune misure di favore e agevolazioni per il mondo dello sport.
Una delle prime questioni riguarda la necessità di escludere dagli obblighi INAIL i lavoratori sportivi percettori di somme al di sotto dei 5.000 euro in quanto tale previsione si traduce in una incombenza troppo gravosa rispetto al numero dei soggetti interessati e all’obiettivo da tutelare.
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2) Riforma sport: prestazioni co.co.co. e regime Iva
In secondo luogo, sarebbe utile definire la portata giuridica della presunzione di lavoro autonomo (co.co.co.) di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 chiarendo se essa sia da ritenere comunque sostitutiva di quella di lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2005 e se, quindi, si possano rendere più co.co.co., per un numero di ore al di sotto della soglia di rilevanza, nei confronti di più committenti, ovvero rendere prestazioni co.co.co., per un numero di ore superiori alla suddetta soglia, nei confronti di un singolo committente.
In ultimo, una ulteriore problematica incombe con riguardo alla riforma dell’Iva.
Dal 1° gennaio 2024, a norma dell’art. 5, comma 15-quater, lett. b), n. 2), del D.L. n. 146/2021, saranno considerate esenti (con applicazione dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972, mentre prima erano “fuori campo” ex art. 4, comma 4, decreto Iva), tutte le prestazioni di servizi rese dalle ASD «strettamente connesse con la pratica dello sport o educazione fisica», comprese quelle svolte a favore di soggetti non tesserati.
Questa modifica, prevista al fine di allineare la disciplina Iva alla normativa UE fa riferimento, ad ogni modo, solo alle ASD e non menziona le Società sportive dilettantistiche (SSD) che, come sappiamo, sono assimilate alle prime in termini di finalità, obiettivi e trattamento giuridico di favore.
In tal senso, quindi, sarebbe necessario valutare tale correttivo anche e soprattutto per chiarire quale regime Iva si renderà applicabile nei confronti delle SSD ove queste dovessero essere escluse dal predetto regime di esenzione.
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