Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, preso atto dei recenti contributi forniti dalle Associazioni Nazionali e dei vari orientamenti assunti nel tempo dai diversi soggetti portatori di interesse, con la nota n. 221466 del 5 luglio 2023 è intervenuto sulla definitiva indicazione del sistema di controllo interno (Collegio sindacale) ed esterno (Revisore legale) nelle società cooperative[1], al fine di sgombrare il campo da alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito le modifiche legislative sugli organi di vigilanza nelle società (riforma societaria 2003) sulla peculiarità dei controlli attribuiti all’organo sindacale (monocratico o collegiale) e quelli affidati al revisore.
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1) Gli artt. 2519, il 2543 ed il 2477 del cod.civ.
E’ noto che, la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società cooperative è legata alle disposizioni di cui agli artt. 2519, 2543 ed 2477, C.c.
In esecuzione alla lettura combinata dei citati artt. 2519 e 2477, le società cooperative:
- la cui compagine sociale è composta da un numero di soci cooperatori inferiore a venti,
- ovvero il cui attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro,
- e abbia previsto nell’atto costitutivo di adottare la normativa di riferimento delle Srl,
fuori dalle fattispecie previste dall’art. 2477 c.c., non incorrono nell’ obbligo di nominare il Collegio sindacale, né il revisore.
Per gli altri casi, al fine di delineare le singole ipotesi, è necessario operare una distinzione per quanto non specificatamente contemplata nel codice civile o nella normativa speciale, tra:
- a) cooperative che, per quanto non specificatamente disposto nel codice civile o nella normativa speciale, adottano il regime di riferimento delle Spa, e
- b) cooperative che operano secondo la disciplina delle srl (ex art. 2519 c.c.).
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2) La cooperativa adotta le norme SPA
Se la cooperativa adotta le norme SPA, per esplicita previsione nell’atto costitutivo/statuto del sistema Spa, o in ragione della mancata indicazione del regime di riferimento Srl, o infine perché ha più di venti soci, ovvero un attivo patrimoniale superiore a un milione di euro, la revisione legale dei conti è sempre obbligatoria e può essere affidata ad un revisore legale dei conti (persona fisica o giuridica) iscritto nell’apposito registro, o al collegio sindacale in esecuzione del co. 2 dell’articolo 2409 bis c.c. che recita: “Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale ….”
Se la cooperativa Spa rientra invece nelle fattispecie di cui ai commi 2,3 dell’ art. 2477, c.c., oltre all’organo di revisione legale, è necessario che nomini anche il collegio sindacale cui affidare il controllo interno.
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3) La cooperativa adotta le norme SRL
L’ ipotesi b), società cooperativa che adotti le norme di Srl, ha determinato nel tempo, il sorgere di alcuni nodi interpretativi riguardo la forma del collegio sindacale, se monocratico o collegiale
Al riguardo, si ricorda che, se la cooperativa adotta le norme SRL, circostanza che si verifica, ai sensi dell’art. 2519, c.c., solo se vi è esplicita previsione nell’atto costitutivo, e rientra nelle fattispecie descritte dall’art. 2477 c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore.
Al riguardo il MMIT nella nota in commento ha ribadito quanto già era stato evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 113/2012, affermando che “il comma 1 dell’art. 2543 c.c. è stato scritto con riferimento ad un sistema caratterizzato da un unico modello di funzionamento dell’organo di controllo, comune tanto alle S.p.A, quanto alle S.r.l., e che non contemplava l’esistenza della facoltà di adottare un organo di controllo monocratico”.
Di conseguenza, appare pacifico che, alle cooperative Srl si applichi la disciplina del sindaco unico (organo monocratico) e la nomina dell’organo collegiale sarà possibile solo se disposta nell’atto costitutivo o nello statuto. Ciò per ovviare ad applicazioni discriminatorie della norma e non aggravare i costi amministrativi delle cooperative di minori dimensioni.
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4) Il perimetro delle funzioni: sindaco (unico o collegiale) e revisore
Se la configurabilità del sindaco unico rappresenta una deroga sulla composizione dell’organo, nient’affatto idonea ad incidere sul contenuto o l’approfondimento dei controlli, diversa è invece, la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o collegiale) e quelli affidati al revisore.
Al riguardo si ricorda che:
- il Sindaco unico (o il Collegio Sindacale), organo di controllo interno, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento (art. 2403, c.c.); partecipa alle adunanze del CDA. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione dell’ approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- Il Revisore Legale (o la Società di Revisione), è organo di controllo esterno, cui è attribuita la revisione legale della cooperativa, ai sensi dell’art. 14, D Lgs 39/2010; svolge la sua attività in applicazione dei principi di revisione ISA Italia 2022, e la relazione al bilancio, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. Non partecipa alle adunanze del Cda; effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuno tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro.
È evidente pertanto che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale.
Cionondimeno, il legislatore, disponendo per le srl in merito alla nomina del sindaco e alla revisione legale dei conti con l’articolo 2477 c.c., ha ritenuto equiparabili le attività dell’organo di controllo interno e del revisore. Il tono letterale della norma, farebbe comprendere che la nomina dell’uno o dell’altro consente alla società a responsabilità limitata l’ottemperanza dell’obbligo in argomento.
Diversamente, il MMIT nella nota in commento, con tono chiarificatore, conclude facendo propria l’affermazione che sarebbe discriminatorio ed immotivato ritenere che alle società cooperative sia preclusa la possibilità di nominare il revisore legale in conseguenza dell’applicazione letterale dell’articolo 2543 c.c..
Di fatto, la disposizione non ha richiamato o escluso esplicitamente alcun istituto né posto limitazioni, ad eccezione del riferimento alle norme contenute nel titolo V, statuendo di fatto una generalizzata ed indistinta applicabilità delle norme che disciplinano le spa e le srl “per quanto non previsto…”.
5) Considerazioni conclusive
La nota in commento ribadisce, dunque, la peculiarità dei controlli attribuiti all’organo sindacale e al revisore del tutto giustificabile sulla base di due ulteriori considerazioni logiche, insite nella disciplina propria dell’organizzazione sociale delle cooperative:
- l’assenza di obbligatorietà di un organo di controllo interno, al di sotto di certi valori dimensionali, può essere ampiamente giustificata dall’esigenza di non gravare le cooperative più piccole di oneri non strettamente necessari;
- la previsione di un sistema di controllo diretto dei soci;
- la previsione nel sistema dei controlli della funzione di vigilanza amministrativa, esercitata mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie cui le cooperative sono assoggettate.
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[1] Si vedano anche note pubblicate il 13 aprile (prot. n. 140439) e dell'11 maggio 2023 (prot. n. 168983)