Dal 27 luglio sarà possibile inviare le domande a SIMEST per le agevolazione per l'internazionalizzazione delle imprese a valere sul fondo 394/81.
Con Decreto 1 giugno 2023 pubblicato in GU n 164 del 15.07 il Ministero degli Affari esteri dispone le regole per gli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.
Il decreto, adottato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalità e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo 394/81 a sostegno delle iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e le funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Vuoi verificare se hai i requisiti per la partecipazione al bando ? Acquista il servizio di consulenza Fondo SIMEST 394: verifica dei requisiti per la domanda
1) Fondo 394 di SIMEST: i beneficiari
Per beneficiare degli interventi agevolativi le imprese richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale in Italia;
b) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e in stato di attivita';
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento e non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi;
e) non essere un'impresa in difficolta' come definita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
f) non avere ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un cofinanziamento.
Sono, in ogni caso, escluse dagli interventi agevolativi, le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;
d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.
I soggetti beneficiari possono beneficiare degli interventi agevolativi in forma singola oppure associata mediante un'aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica e iscritta nel registro delle imprese.
Le imprese associate devono soddisfare deeterminati requisiti.
Il Comitato agevolazioni è autorizzato a stabilire, con proprie delibere, ulteriori requisiti che le imprese italiane devono possedere per accedere ai singoli interventi agevolativi.
2) Fondo 394 di SIMEST: le risorse
Per le finalità del decreto sono utilizzate le disponibilità del Fondo 394/81, attualmente costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22044 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «SIMEST - Fondo ex lege 394/81».
La dotazione del Fondo 394/81 è costituita inoltre:
- a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi della liquidita' del Fondo 394/81;
- b) dai rientri e dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo 394/81 o imputati al medesimo;
- c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi.
Il Fondo 394/81 è gestito da SIMEST, che impiega le risorse per gli interventi agevolativi deliberati dal Comitato agevolazioni.
3) Fondo 394 di SIMEST: gli interventi
Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento «de minimis» e comunque in conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, sono ammessi interventi agevolativi a sostegno delle seguenti iniziative:
a) inserimento mercati;
b) transizione digitale o ecologica;
c) fiere ed eventi;
d) E-commerce;
e) certificazioni e consulenze;
f) Temporary manager.
Negli articoli da 6 a 12 il dettaglio dei singoli interventi.
4) Fondo 394 di SIMEST: presenta la domanda
Con avviso pubblicato sempre sulla GU n 164 del 15 luglio si informa del fatto che SIMEST ha pubblicato nella sezione apposito del proprio sito, la modulistica necessaria alla agevolazione di cui si tratta: Accedi qui alla sezione circolari per tutte le regole operative.
Inoltre, si specifica che il Comitato agevolazioni ha altresì deliberato l'avvio a decorrere dalle ore 9,00 del 27 luglio 2023 delle attività di ricezione da parte di Simest S.p.a. delle nuove domande di finanziamento agevolato riguardanti tali circolari operative a valere sul Fondo 394/81 e correlato cofinanziamento a fondo perduto a valere sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del citato decreto 1° giugno 2023.
Il decreto 1 giugno degli Affari esteri specifica che gli interventi agevolativi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di una procedura valutativa a sportello.
SIMEST effettua l'istruttoria delle domande di ammissione all'intervento agevolativo, mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance svolta sulla base della documentazione presentata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e le sottopone alle determinazioni del Comitato agevolazioni, secondo l'ordine di conclusione dell'istruttoria stessa.
Con una o piu' circolari operative, sono stabiliti:
- a) le modalita' per la concessione degli interventi agevolativi;
- b) gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione degli interventi agevolativi, all'erogazione, al rimborso, alle cause di revoca specifiche dei singoli interventi agevolativi e alla rendicontazione;
- c) il tasso di interesse del finanziamento, gli importi minimi e massimi degli interventi agevolativi, la relativa durata, le singole voci di spesa ammissibili e la misura massima di esposizione complessiva dell'impresa richiedente nei confronti del Fondo 394;
- d) eventuali ulteriori indicazioni ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.