Con Decreto del 26 maggio 2023 pubblicato in GU n 159 del 10 luglio il MIMIT fissa il contributo di vigilanza dovuto
- dalle società cooperative,
- dalle banche di credito cooperativo,
- e dalle società di mutuo soccorso,
per il biennio 2023-2024.
Il versamento del contributo è previsto entro l’8.10.2023.
Per quanto riguarda il calcolo del contributo, si fa presente che la collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle che seguono, richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti.
Inoltre l’ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevanti dal bilancio al 31.12.2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022.
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1) Contributo di vigilanza cooperative 2023/2024
Il contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:
Fasce | Importo (in euro) | Numero Soci | Capitale sottoscritto | Fatturato |
a | 280,00 | Fino a 100 | Fino a euro 5.160,00 | Fino a euro 75.000,00 |
b | 680,00 | Da 101 a 500 | Da euro 5.160,01 a euro 40.000,00 | Da euro 75.000,01 a euro 300.000,00 |
c | 1.350,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Da euro 300.000,01 a euro 1.000.000,00 |
d | 1.730,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00 |
e | 2.380,00 | Superiore a 500 | Superiore a euro 40.000,00 | Superiore a euro 2.000.000,00 |
Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 c.c.
Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale (art.2424 c.c.) e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico (art. 2425 c.c.).
È poi prevista la maggiorazione del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell’art. 15 L. 59/1992 ciò vale anche per le cooperative edilizie iscritte nell’Albo nazionale che hanno avviato o realizzato un programma edilizio. La maggiorazione prevista per le cooperative sociali di cui all'art.3 L. 381/1991, è invece del 30%. Come previsto dalla L. 59/1992, la maggiorazione è del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.Visita la nostra sezione dedicata al Terzo Settore con Software, ebook e Formulari sempre aggiornati, tra questi ti segnaliamo in particolare:
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2) Contributo di vigilanza banche 2023/2024
Per il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti e' corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:
Fasce | Importo (in euro) | Numero Soci | Totale attivo (migliaia di euro) |
a | 1.980,00 | Fino a 980 | Fino a 124.000 |
b | 3.745,00 | Da 981 a 1680 | Da 124.001 a 290.000 |
c | 6.660,00 | Oltre 1680 | Oltre 290.000 |
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3) Contributo di vigilanza società di mutuo soccorso 2023/2024
Per il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:
Fasce | Importo (in euro) | Numero Soci | Contributi Mutualistici (in euro) |
a | 280,00 | Fino a 1.000 | Fino a 100.000 |
b | 560,00 | Da 1.001 a 10.000 | Da 100.001 a 500.000 |
c | 840,00 | Oltre 10.000 | Oltre 500.000 |
4) Contributo vigilanza cooperative: modalità di versamento
I contributi sono riscossi esclusivamente tramite l’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello F24 ed i seguenti codici tributo:
Codice | Descrizione |
3010 | Contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento |
3011 | Maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento |
3014 | sanzioni |
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative, all’indirizzo internet Ministero dello Sviluppo Economico - Portale delle Cooperative (mise.gov.it)
Invece, per quanto riguarda i contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.
5) Contributo vigilanza cooperative: termine per il versamento
Il versamento del contributo deve essere eseguito entro l’8 ottobre 2023 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto). Tuttavia, cadendo il termine di domenica, può essere effettuato entro il giorno successivo.
Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, co. 2, e dell'art. 5 del D.M. 18.12.2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso:
- di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva in tal caso è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese;
- iscritte nel registro delle imprese dopo il 31.12.2023 sono invece esonerate dal pagamento del contributo.