Con nota n. 8017 del 3 luglio 2023, il Ministro del Lavoro conferma l’obbligo di redazione del bilancio sociale per gli enti filantropici iscritti al RUNTS.
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1) Obblighi di trasparenza per gli enti filantropici – ETS
Con particolare riferimento all’obbligo di redazione del bilancio sociale da parte degli enti filantropici inscritti nell’apposita sezione del RUNTS (sezione C), si domanda al Ministero se questi siano tenuti alla redazione dello stesso nel solo caso di superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 CTS o invece a prescindere da tale soglia, ed esclusivamente in ragione della qualifica derivante dall’iscrizione nella citata sezione c) del RUNTS.
In riferimento al dato normativo, su cui basarsi al fine di risolvere il quesito proposto, si può evidenziare come:
- la disposizione generale, dettata dall’art. 14 comma 1 del CTS utilizza un criterio di tipo dimensionale per distinguere gli enti tenuti all’adempimento: “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”; le stessa prosegue rinviando, quanto ai contenuti, alle “linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali... tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente”.
- Il medesimo CTS prevede all’art. 61 comma 1 che possano “essere accreditati come centri di servizio per il volontariato... gli enti ... il cui statuto preveda: ... l) l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale”.
In questo caso la disposizione speciale, che prescinde dalle dimensioni dell’ente, costituisce in primis una condizione per l’accreditamento, mentre il vincolo di redazione del bilancio sociale ha carattere statutario e richiede di essere osservato indipendentemente dalle dimensioni dell’ente interessato.
Nel caso specifico degli enti filantropici, il capo III del titolo V del CTS (artt. 37-39) contiene le varie disposizioni che rappresentano, per tali enti, la “disciplina particolare”.
Nel dettaglio, con riferimento all’art. 39 CTS, si evince come: “Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche”.
Di conseguenza, la “specialità” della norma non attiene alla previsione dell’obbligo di redazione a tutti gli EF, indipendentemente dalle loro dimensioni (come invece prevede, ad esempio, nel caso delle imprese sociali, l’art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017) ma alla necessità di inserirvi uno specifico contenuto che tenga conto “della natura dell'attività esercitata”, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale, ma soltanto qualora l’ente rientri, per dimensioni, nella previsione generale.
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2) Le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale
In coerenza con il ragionamento fin qui sviluppato, il Ministero osserva che le “Linee guida sulla redazione del bilancio sociale” adottate con il D.M. 4 luglio 2019, non indicano specificamente tra i “soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale” (par. 3) gli enti filantropici.
Infatti, si ricorda che le richiamate Linee Guida individuano tra gli enti alla redazione del bilancio sociale:
- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);
- i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);
- le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;
- i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).
Successivamente al par. 6 punto 5) sono citati gli enti filantropici ma esclusivamente e limitatamente agli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento redatto da questi ultimi; nel bilancio sociale degli EF devono, al riguardo, essere inseriti:
- elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche,
- numero dei beneficiari persone fisiche,
- totale degli importi erogati alle persone fisiche.
In conclusione, si stabilisce che l’obbligo di redazione del bilancio sociale a carico degli EF si concretizza solo nell’ipotesi di superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 del DLgs. 117/2017.
Occorre comunque sottolineare come sia possibile la redazione e pubblicazione del bilancio sociale anche nei casi in cui l'ente del Terzo settore non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge (par. 3 Linee Guida cit.).
Questo adempimento può rappresentare anche una forma di soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri stakeholders, ovvero lo strumento attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente.
Nulla vieta quindi che gli ETS non obbligati ex lege alla redazione del bilancio in esame, decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale stesso.
Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità con le citate linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, pur invitando alla loro applicazione.
Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti linee guida potranno fregiarsi della dicitura “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017”.
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