Le Entrate tornano a fornire chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del credito di imposta ZES a seguito di cessione del bene agevolabile in base allo schema contrattuale del ''sale and lease back”.
Leggi qui la Risposta a interpello n 352/2023.
1) La fattispecie concreta oggetto di interpello
Nel caso in esame si rappresenta che l’immobile, oggetto di agevolazione, è stato venduto ad un fondo immobiliare, con contestuale stipula di un ''contratto di godimento'' dello stesso, secondo il modello di locazione Triple Net Lease; si domanda dunque se a seguito di tale operazione si produca comunque credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 ed all'art. 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Oggetto del quesito, in particolare, è se detta cessione costituisca causa di decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della Legge 208/201 secondo cui il credito d'imposta deve essere rideterminato con riferimento ai beni agevolati che vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione.
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2) La soluzione prospettata all’ADE
Le Entrate richiamano la precedente risposta a interpello n. 519 del 2022 (che rinvia, a sua volta, alla precedente risposta n. 404 del 2020) in cui è stato chiarito che la cessione del bene agevolabile in base allo schema contrattuale del ''sale and lease back'' non è assimilabile ad una vera e propria cessione dell'immobile, con la conseguenza che l'operazione non rappresenta una causa di decadenza dall'agevolazione in esame.
Pertanto, nella misura in cui la struttura dell'operazione di autofinanziamento descritta dalla società istante riproduca sostanzialmente lo schema del contratto di ''Sale and lease back'', si ritiene che non sia applicabile la disposizione di cui al citato comma 105 e, di conseguenza, non ricorre un'ipotesi di rideterminazione del credito d'imposta eventualmente fruibile.
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