Il “CBAM” (Carbon Border Adjustment Mechanism), il nuovo dazio ambientale fortemente voluto dall’Unione europea, costituirà un’occasione professionale per moltissimi fornitori di servizi doganali.
La figura del dichiarante autorizzato, infatti, sarà centrale nelle future operazioni doganali di importazioni in territorio unionale di beni CBAM. Otre a essere l’unico soggetto legittimato allo sdoganamento di tali merci, avrà la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati da restituire, corrispondenti al prezzo del carbonio effettivamente pagato nel Paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.
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- Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e i RAEE
- Violazioni e accertamenti
- Il registro Pile CBAM: un nuovo dazio doganale?
- La Plastic tax
1) Cbam, nuovo dazio ambientale: il dichiarante autorizzato e il registro
Tutte le dichiarazioni di importazione di merci CBAM dovranno essere presentate da un dichiarante autorizzato dall’Autorità doganale competente (in Italia sarà l’Agenzia delle dogane). Coloro che saranno interessati dovranno sostenere un audit preventivo. L’Ente verificherà l’assenza di gravi e ripetute violazioni della normativa doganale e fiscale, nonché l’assenza di precedenti condanne penali in capo al richiedente l’autorizzazione. Quest’ultimo dovrà anche dimostrare di possedere la necessaria capacità finanziaria e operativa per poter adempiere agli obblighi derivanti dall’autorizzazione. A tal fine la Dogana sarà legittimata a richiedere la prestazione di una garanzia (art. 17, Reg. UE 2023/956).
L’art. 5 del regolamento CBAM (Reg UE 2023/956, in vigore dallo scorso 17 maggio) chiarisce che se l’importatore incaricherà per le operazioni di importazione di merci CBAM uno spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante indiretto, sarà quest’ultimo a dover essere in possesso della qualifica di dichiarante autorizzato.
Tutti i soggetti autorizzati saranno iscritti in un apposito registro, una banca dati elettronica prevista dall’art. 14 del regolamento CBAM, che conterrà tutti i dati dei soggetti autorizzati.
La Commissione UE istituirà tale registro dei dichiaranti autorizzati, rendendo le informazioni ivi contenute disponibili automaticamente e in tempo reale alle Autorità doganali competenti e alle altre Autorità richiedenti.
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2) Nuovo dazio ambientale: il conto CBAM
La Commissione UE assegnerà a ciascun dichiarante un numero unico di conto CBAM. Il dichiarante autorizzato dovrà garantire che il numero di certificati CBAM sul suo conto, al termine di ogni trimestre, corrisponda ad almeno l'80% delle emissioni incorporate. In caso di violazione di tale disposizione, la Commissione UE informerà l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante (art. 22, commi 2 e 3, Reg. UE 2023/956).
Se il dichiarante autorizzato lo richiederà, entro il 30 giugno di ogni anno in cui i certificati CBAM saranno stati restituiti, lo Stato membro in cui il richiedente risiede dovrà riacquistare l'eccedenza dei certificati CBAM rimanenti sul suo conto dopo che i certificati dell’anno precedente saranno stati restituiti. La Commissione Ue, tramite la piattaforma centrale comune, riacquisterà l'eccedenza dei certificati CBAM per conto dello Stato membro, fino alla concorrenza di un terzo di quelli acquistati dal richiedente nell’anno precedente e allo stesso prezzo di acquisto (art. 23, Reg. UE 2023/956).
Il 1° luglio di ogni anno la Commissione europea cancellerà i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM.
Lo status di dichiarante autorizzato sarà revocabile qualora i requisiti di accesso all’autorizzazione dovessero venir meno o in caso di violazioni relative ai certificati CBAM. In tale ipotesi il conto verrà chiuso. La decisione di revoca potrà essere impugnata con ricorso.
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