Ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile (commi 1 e 2) in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Di conseguenza, il rapporto contrattuale prosegue immutato con il cessionario in ogni suo aspetto. In tal senso si può dire che, pur con la modificazione della parte datoriale, il contratto dev’essere considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta al cambio di azienda.
Come ha avuto modo di sottolineare la Corte di Cassazione (sezione lavoro, 12 maggio 2004 numero 9031) si ha trasferimento di azienda “in tutti i casi in cui, ferma restando l’organizzazione del complesso di beni destinati all’esercizio dell’attività economica, ne muta il titolare”.
In queste ipotesi, ancora la Suprema Corte, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento “proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con la conseguenza che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare solo i diritti già maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente”.
Tuttavia, benché il trasferimento del contratto di lavoro s’imponga sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, la Corte UE ha ammesso “la facoltà per quest'ultimo di rifiutare che il suo contratto di lavoro sia trasferito al cessionario (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91, C-139/91, Katsikas e a., Race. pag. 1-6577, punti 31-33).
Il legislatore italiano, invece non ha previsto nell’articolo 2112 “alcuna necessità di consenso ovvero, simmetricamente, alcuna facoltà per il lavoratore di opporsi al trasferimento alle dipendenze della cessionaria, mostrando di ritenere sufficiente alla tutela delle ragioni del lavoratore che non voglia passare all’acquirente dell’azienda, il ricorso all’istituto del recesso”.
Resta ferma quindi la possibilità per il lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, di rassegnare le proprie dimissioni
Questo articolo è tratto da Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti (eBook 2023)
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)
1) Il consenso dei lavoratori ceduti al trasferimento
Come ha avuto modo di affermare sempre la Corte di Cassazione (sezione lavoro, 19 gennaio 2018 numero 1382) i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento continuano in capo al nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei dipendenti ceduti.
Nell’ipotesi regolata dall’articolo 2112 Codice civile, sostiene la Suprema Corte, il trasferimento del lavoratore “alle dipendenze dell’impresa cessionaria costituisce un effetto automatico ex lege, rispetto al quale non è configurabile alcuna giuridica possibilità di opposizione”.
Nel contesto normativo creato dal Codice civile il trasferimento d’azienda è stato configurato, con riferimento alla posizione del lavoratore, quale successione legale nel contratto che, non richiedendo alcun consenso al contraente ceduto, non è assimilabile alla cessione negoziale, per la quale, al contrario, tale consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie di cui all’articolo 1406 Codice civile. (...)
Ti potrebbero interessare anche:
2) Quale sorte per i crediti del lavoratore?
Nella tabella seguente ecco descritti i diritti di natura retributiva in capo al lavoratore trasferito.
Contratto di lavoro | Tipi di credito | Disciplina |
In essere al momento del trasferimento d’azienda | Crediti maturati prima del trasferimento o al momento dello stesso | Cedente e cessionario sono obbligati entrambi in solido Il lavoratore potrà agire indifferentemente nei confronti dell’uno e dell’altro. Il dipendente interessato può consentire al solo cedente la possibilità di liberarsi dalle obbligazioni , stipulando un accordo transattivo in una delle sedi protette. Il cessionario rimane responsabile nei confronti del lavoratore a prescindere dal fatto che sia venuto a conoscenza dei crediti o abbia avuto la possibilità di desumerli dalle risultanze dei libri aziendali |
Cessato ed esaurito anteriormente al trasferimento d’azienda | Crediti maturati nel corso del rapporto | Esclusa la responsabilità del cessionario. Opera la disciplina della responsabilità del cedente e del cessionario per i debiti dell’azienda ceduta |
Questo articolo è tratto da Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti (eBook 2023)
Dello stesso autore ti possono interessare:
Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro |
Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti
3) Contributi e TFR non versati: chi è obbligato?
ATTENZIONE : Il principio di responsabilità solidale descritto sopra in relazione ai crediti da lavoro , non opera con riferimento a contributi e TFR.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
I contributi obbligatori omessi impegnano il solo datore di lavoro cedente.
A tal proposito si fa riferimento ai debiti esistenti al momento del trasferimento, contratti dal soggetto cedente nei confronti degli istituti previdenziali, riguardanti l’esercizio dell’azienda e soggetti pertanto alle regole dell’articolo 2560 Codice civile: “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.
(...)
TFR
Con riguardo alle sorti del Trattamento di Fine Rapporto si segnalano due filoni giurisprudenziali.
Il primo considera come unico debitore, anche per il periodo alle dipendenze del precedente datore di lavoro, il titolare dell’impresa al momento della risoluzione del rapporto (quindi il cessionario), in quanto solo in sede di cessazione di interruzione del contratto matura (ed è esattamente determinabile nel suo importo) il diritto del lavoratore al Tfr, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo.
Sul punto si segnala, tra le altre, la sentenza di Cassazione, sezione lavoro, 14 dicembre 1998 numero 12548 (...)
Il secondo filone giurisprudenziale considera come debitori:
• Per la quota di Tfr maturato fino alla data del trasferimento d’azienda, il cedente e il cessionario in solido;
• Per la quota maturata successivamente al trasferimento, il cessionario in modo esclusivo.
Per approfondire tutti gli aspetti vedi : Lavoratori dipendenti e trasferimento di azienda di P. Ballanti (eBook 2023)
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida alle ferie nel lavoro dipendente (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
- Finanze facili per tutti: come gestire i propri soldi (eBook)