HOME

/

FISCO

/

PACE FISCALE 2023

/

RIMBORSO DELL’AGGIO CON GLI INTERESSI MATURATI

Rimborso dell’aggio con gli interessi maturati

Soppresso l’aggio di riscossione dal 2022, il contribuente è rimborsato se il ricorso contro il ruolo è accolto

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’aggio di riscossione è stato abolito a decorrere dal giorno 1.1.2022 ma è applicato per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31.12.2021.

L’aggio non è più presente nella cartella di pagamento che è stata approvata con il provvedimento 1.1.2022, né negli accertamenti esecutivi e negli avvisi di recupero emessi dall’INPS di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n. 78.

1) L‘applicazione dell’aggio di riscossione

L’aggio, sostanzialmente, aveva la natura di tributo: veniva applicato automaticamente  nella misura fissa del 3% anche se il contribuente versava le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, elevata al 6% se l’adempimento avveniva successivamente.

Attualmente, ipotizzando, il contribuente deve versare le seguenti somme:

IRPEF dovuta
20.000,00 €
interessi
1.600,00 €
sanzione
6.000,00 €
diritti di notifica
5,88 €
totale
27.605,88 €

Per i carichi affidati entro il 31.12.2021 l’importo era maggiorato del 3% su € 27.600 pari a € 828, elevato al 6% pari a € 656 se il pagamento era fatto successivamente.

L’aggio, però, è presente per i contenziosi aperti sulle pretese formalizzate fino al 31.12.2021.

 

2) Gli interessi maturati sull’aggio di riscossione

Se la sentenza della Corte di giustizia tributaria condanna l’Agenzia delle entrate ad effettuare il rimborso delle somme che sono state versate in pendenza di giudizio, il contribuente ha diritto a ricevere gli interessi che sono maturati sull’aggio di riscossione

Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione, salvo che intervenga la sospensione amministrativa ai sensi dell’art. 39 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero giudiziale, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. La regola è il pagamento: la cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Nel caso di ricorso contro l’avviso di accertamento esecutivo il contribuente è obbligato a versare 1/3 dell’imposta con i relativi interessi. 

Se il ricorso del contribuente è accolto, “il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza” (art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 citato). L’obbligo deriva dalla sentenza e non della sua notifica.  La circolare 30.11.1999, n. 224/E, aveva precisato che il rimborso deve essere fatto “a prescindere dalla definitività o meno della sentenza e della tipologia del ruolo”. Ma, se la sentenza in appello riforma la sentenza e la pretesa fiscale viene nuovamente iscritta a ruolo, entro i termini di decadenza o di prescrizione  previsti. 

3) Si al rimborso per il contribuente dell’aggio di riscossione

L’art. 68 indica “il tributo”, ma l’aggio è sostanzialmente un tributo ovvero un compenso di riscossione?  E su di esso maturano gli interessi? Secondo la Corte di cassazione (ordinanza 26.4.2023, n. 11025) la risposta è positiva: “il carattere ”funzionalmente tributario” dell’aggio costituisce, pertanto, ulteriore ragione per annoverarlo fra le somme rimborsabili ai sensi del d.lgs n. 546 del 1992, art. 68, comma 2” con i relativi interessi previsti dalle  leggi fiscali”. La sentenza favorevole al contribuente” determina la nascita di un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condicio indebiti e   sussumibile nella fattispecie dell’annullamento dell’atto proposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire …. la restituzione del tributo con i relativi interessi”. 

L’ordinanza precisa che il diritto al rimborso ha “un evidente riferimento all’intero novero degli importi dovuti, comprensivi anche dei compensi per l’agente della riscossione”.

Fonte immagine: FeT
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 13/12/2024 Avvisi bonari: cosa cambierà nel 2025

Importanti novità che riguardano la gestione degli avvisi bonari e i nuovi termini di pagamento e impugnazione a partire dal 1° gennaio 2025

Avvisi bonari: cosa cambierà nel 2025

Importanti novità che riguardano la gestione degli avvisi bonari e i nuovi termini di pagamento e impugnazione a partire dal 1° gennaio 2025

Rottamazione quater: VII rata entro il 28 febbraio

La Riscossione ricorda le prossime scadenze per la Rottamazione quater: il calendario 2025

Rottamazione quinquies: in arrivo nel 2025?

La rottamazione quinquies delle cartelle, annunciata nel collegato fiscale e poi accantonata, dovrebbe tornare nel 2025 con un progetto di legge appena presentato alla Camera

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.