La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la recentissima pronuncia n. 1500 del 6 giugno 2023, ha messo in discussione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la disposizione contemplata al comma quinto dell’art. 155 c.p.c. trova applicazione anche nei giudizi tributari.
Più in particolare, la Corte calabrese ha dichiarato, d’ufficio, l’inammissibilità di un ricorso proposto avverso un’ingiunzione fiscale notificata, a mezzo del servizio postale ordinario, in data 19.08.2021, dopo aver constatato che la “pec” di notifica del ricorso era stata trasmessa in data 01.11.2021 (lunedì), quando, secondo il Collegio, l’ultimo giorno utile per procedere alla notifica telematica sarebbe stato sabato 30.10.2021 (anziché correttamente il successivo martedì 2 novembre, atteso che il 1 novembre è un giorno festivo).
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1) Stop proroga scadenze atti processuali - Le motivazioni della sentenza
Nelle sintetiche motivazioni della citata pronuncia si legge che il Collegio «condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC, ai sensi dell’art. 5, comma 2, DM 163/2013, possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni inclusi i festivi» , a cui consegue, implicitamente, il superamento delle norme recate dai commi 4 e 5 dell’art. 155 del codice di procedura civile, peraltro non richiamate in sentenza e che, leggendo tra le righe del ragionamento giudiziale, non avrebbero più alcuna giustificazione nell’ambito delle notifiche telematiche.
In altri termini, la possibilità di effettuare le notifiche telematiche “tutti i giorni”, “inclusi i festivi”, sembrerebbe comportare la tacita abrogazione delle disposizioni dei citati commi quarto e quinto dell’art. 155 c.p.c. che così dispongono:
- «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo» e
- «La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato».
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2) Scadenza atti processuali: orientamento Cassazione e commento
In verità, la giurisprudenza di legittimità, proprio a proposito delle controversie tributarie, aveva considerato del tutto irrilevante la circostanza che le parti potessero notificare gli atti in scadenza nella giornata di sabato, essendo notoriamente aperti gli uffici postali, ovvero la disponibilità delle segreterie ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno (cfr. ex multis: Cass. civ. n. 11269/2016; Cass. civ. n. 310/2016 e Cass. civ. n. 2047/2016), sicché non pare che le nuove modalità di notifica o di deposito degli atti processuali possano condurre a diverse opzioni ermeneutiche.
Anzi, a dirla tutta, non sembra che le argomentazioni adottate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro possano integrare i presupposti per un mutamento della giurisprudenza di legittimità che, invece, ha ripetutamente affermato che «nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicché, ove il “dies ad quem” cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno» (Cass. civ. n. 16234/2020).
D’altro canto, a definitiva smentita della tesi fatta propria della sentenza in commento si può considerare che:
- a) il legislatore non ha escluso che le notifiche telematiche degli atti processuali possano usufruire della proroga prevista per il termine che cade in un giorno festivo o di sabato, con la conseguenza che nel processo tributario, per gli atti da svolgere fuori udienza, i commi 4 e 5 dell’art. 155 del codice di procedura civile continuano ad applicarsi in forza dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 («I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile»);
- b) la possibilità che le notifiche telematiche possano essere effettuate durante i giorni festivi e il giorno di sabato non priva in alcun modo di ragionevolezza la proroga dei termini processuali in scadenza in un giorno festivo o nel giorno di sabato, tanto è vero che, ad esempio, nel giorno di sabato erano, e tuttora sono per le parti private non tenute alla notifica a mezzo pec, ben esperibili le notifiche a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- c) la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente applicato i commi 4 e 5 dell’art. 155 del codice di procedura civile anche nei confronti di ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze dei Giudici tributari di seconde cure e notificati tramite messaggio di posta elettronica certificata (cfr. ex multis: Cass. civ. n. 6046/2023; Cass. civ. n. 700/2023; Cass. civ. n. 37507/2022; Cass. civ. n. 36999/2022; Cass. civ. n. 34246/2022; Cass. civ. n. 25801/2022; Cass. civ. n. 22665/2022 e Cass. civ. n. 28705/2021) e non pare sussistere alcuna ragione per escludere che tali disposizioni operino anche nei confronti dei ricorsi introduttivi o delle impugnazioni notificate telematicamente, se si considera che sempre la giurisprudenza della Suprema Corte aveva unanimemente riconosciuto che il procedimento notificatorio “analogico” dei ricorsi e appelli tributari rientrasse nell’ambito di applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 155 del codice di procedura civile (cfr. ex multis: Cass. nn. 31238/2022; 16234/2020, 11269/2016, 310/2016, 2047/2016 e 16303/2015);
- d) di più, sempre secondo la Suprema Corte, la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 23375/2016);
- e) infine, tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituirebbe, in ogni caso, “overruling processuale” che in quanto tale avrebbe dovuto suggerire la declaratoria di ammissibilità del ricorso proposto in epoca antecedente all’affermarsi di tale nuovo orientamento. Sussistono, infatti, tutti i requisiti per ritenere operante tale istituto dal momento che si verte in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; si tratta di un mutamento imprevedibile, in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del precedente indirizzo; l’overruling, nel caso di specie, ha comportato un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
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