Il Liechtenstein, piccola e preziosa realtà dell’Europa centrale, situato tra l’Austria e la Svizzera, è una monarchia costituzionale guidata dal Principe. Uno dei pochi Paesi al mondo con più aziende registrate che cittadini. Facciamo insieme una panoramica del regime fiscale del Liechtenstein.
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1) Regime fiscale Liechtenstein: trust e tassazione ordinaria persone giuridiche
I trust gestiti dal Liechtenstein sono soggetti a un'imposta annua di 1.800 franchi svizzeri. Non e’ richiesta la presentazione di alcuna dichiarazione fiscale.
Le persone giuridiche tassate in Liechtenstein sono soggette all’imposta sulle società, ad una aliquota pari al 12%, sul loro reddito netto. Da quest’ultimo sono detratti
- i redditi da stabile organizzazione estera,
- i redditi da locazione e affitto di immobili esteri,
- le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili,
- le distribuzioni da fondazioni o trust,
- i dividendi e le plusvalenze sulla vendita di azioni e
- le plusvalenze non realizzate su partecipazioni in società, sia in Liechtenstein che all'estero.
In generale, i redditi da dividendi e le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni sono esenti da imposte. Di conseguenza, non solo i redditi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate parzialmente o interamente, ma anche i redditi e le plusvalenze derivanti da azioni detenute come parte di un portafoglio titoli sono, in linea di principio, esenti da imposte.
Nel 2016, sono state introdotte nella legislazione nazionale alcune misure proposte dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico per l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), tra cui la disposizione concernente il disallineamento ibrido. A seguito di tale previsione normativa, il reddito da dividendi non è più esente da imposte se la partecipazione nella rispettiva controllata ammonta ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto. Inoltre, la quota di utili è trattata come spesa deducibile ai fini fiscali dalla controllata. Ciò significa che se un'entità del Liechtenstein riceve un reddito da dividendi che, per qualche motivo, è classificato, nel Paese in cui il dividendo è stato dichiarato, come un pagamento di interessi deducibile dalle tasse, il Liechtenstein tassera’ il dividendo se e’ soddisfatta una soglia di partecipazione del 25%.
Successivamente, nel 2018, la disciplina fiscale e’ stata modificata sulla base di un'ulteriore analisi degli standard BEPS. Con l’obiettivo di porre fine all'asimmetria di trattamento degli utili (esenti da imposte) e delle perdite deducibili, le perdite derivanti dalla vendita o dalla svalutazione di partecipazioni non sono più deducibili a partire dal 2019.
Inoltre, è stata prevista una regola transitoria (switchover rule) per garantire che il reddito imponibile derivante da una partecipazione in un'entità estera, che ha prevalentemente un reddito passivo ed è soggetta a una bassa (o nulla) tassazione nel suo stato di origine, sia ulteriormente tassato in Liechtenstein. Il passaggio da un dividendo esente da imposte a un reddito imponibile si applica se un'entità del Liechtenstein riceve un dividendo da un'entità estera residente fiscale che ha più del 50% di reddito passivo su un periodo pluriennale, se la tassazione estera, direttamente o indirettamente, ammonta a meno del 50% dell'imposta del Liechtenstein.
Per quanto riguarda la tassazione inferiore al 50% dell'imposta del Liechtenstein, si distingue in base alla percentuale di partecipazione nell'entità estera. Si presume una tassazione inferiore se la partecipazione è inferiore al 25% e l'aliquota fiscale locale è inferiore al 6,25%; oppure se è superiore al 25% e l'imposizione effettiva è inferiore al 50% in un caso nazionale analogo.
Al fine di determinare se una societa’ fiscalmente residente all’estero abbia piu’ del 50% di reddito passivo, occorre precisare che per reddito passivo si intende:
- interessi o altri redditi da attività finanziarie, royalties o altri redditi da proprietà intellettuale e redditi da leasing finanziario;
- quote di profitto o distribuzioni da entità giuridiche straniere il cui reddito totale è costituito per più del 50% da reddito passivo tassato ai sensi della lettera (a), a condizione che tale reddito non sia stato generato da un'attività economica effettiva e
- plusvalenze realizzate e non realizzate nel valore delle partecipazioni in entità giuridiche straniere, a condizione che queste soddisfino le condizioni previste.
Se i dividendi da partecipazioni non sono esenti da imposte perche’ ricadono nelle previsioni sopra richiamate, di conseguenza anche le plusvalenze (realizzate e non realizzate) e i proventi della liquidazione di tali partecipazioni non saranno esenti da imposte.
I dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni continueranno a essere esenti da imposta fino a quando non ricadranno nelle previsioni di cui sopra.
Questa regola transitoria, che e’ in vigore dal 1° gennaio 2019, e’ stata applicata, a partire dal 2022, alle partecipazioni in entita’ giuridiche straniere acquisite prima del 1° gennaio 2019.
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2) Regime fiscale Liechtenstein: deduzione degli interessi figurativi
La nuova legge fiscale ha introdotto una deduzione degli interessi figurativi, che attualmente è pari al 4% del patrimonio netto modificato come spesa stimata per garantire la parità di trattamento tra debito e capitale.
Il patrimonio netto modificato viene calcolato deducendo dal patrimonio netto le seguenti voci:
1. Patrimonio netto proprio;
2. azioni di persone giuridiche;
3. attività non necessarie per gli scopi della società; e
4. una deduzione del 6% di tutti i beni, ad esclusione delle tre voci sopra citate.
Le prime tre deduzioni sono dovute al fatto che producono redditi e plusvalenze esenti da imposte e, pertanto, non possono essere utilizzate per creare una deduzione di interessi fittizi. Il termine "tutte le attività" si riferisce al totale del bilancio.
Nel caso di un finanziamento con capitale proprio al 100%, la deduzione effettiva degli interessi figurativi si riduce dal 4 al 3,76% a causa della deduzione del 6% dal totale di tutte le attività (100% - 6% = 94%; 94% × 4% = 3,76%).
Nel calcolo del patrimonio netto modificato, gli aumenti e le diminuzioni del patrimonio netto durante l'esercizio sono presi in considerazione su base proporzionale. Tuttavia, gli aumenti e le diminuzioni all'interno dello stesso trimestre fiscale vengono compensati e si considerano avvenuti a metà trimestre. Il patrimonio netto modificato viene calcolato separatamente per ogni trimestre fiscale; viene inoltre calcolata la media del patrimonio netto modificato durante il trimestre.
A partire dalla revisione della legge fiscale nel dicembre 2014, in caso di crediti verso azionisti, fondatori, beneficiari o persone correlate con un tasso di interesse inferiore al 4%, il differenziale del tasso di interesse tra gli interessi pagati all'entità giuridica dalla persona correlata e la deduzione degli interessi figurativi sarà generalmente escluso dal calcolo degli interessi figurativi (tranne nel caso in cui tali crediti verso persone correlate derivino dall'attività principale dell'entità).
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3) Regime fiscale Liechtenstein: tassazione come struttura patrimoniale privata SPP
In alternativa alla normale tassazione delle società e ispirandosi alla società di gestione patrimoniale privata lussemburghese, il legislatore del Liechtenstein ha ideato un nuovo privilegio fiscale per le persone giuridiche che si occupano esclusivamente della gestione del proprio patrimonio e non svolgono alcuna attività commerciale.
Una struttura patrimoniale privata è soggetta solo all'imposta minima sulle società di 1.800 franchi svizzeri all'anno, senza dover presentare alcuna dichiarazione dei redditi.
La tassazione come SSP è stata approvata, il 15 febbraio 2011, dall'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che l’ha ritenuta conforme al diritto europeo in materia di concorrenza.
La caratteristica principale del privilegio fiscale è l'assenza di attività commerciale. La legge fiscale precisa con riferimento alla legge sulla gestione patrimoniale, ciò che non è considerato attività commerciale. Ciò include l'acquisizione, il possesso, la gestione e la vendita di titoli trasferibili come obbligazioni, azioni, strumenti del mercato monetario, azioni di organismi di investimento e derivati.
Allo stesso modo, è generalmente possibile l'acquisto, la detenzione e la vendita di metalli preziosi, opere d'arte e beni simili. Nella sua decisione di approvazione delle disposizioni sulla SPP, tuttavia, l'Autorità di vigilanza EFTA indica che le transazioni di titoli se effettuate "nell'ambito di un'attività commerciale di negoziazione di azioni" costituiscono attività economica. La negoziazione regolare e attiva di titoli (e altre attività) non è quindi considerata ammissibile per un SPP, a meno che le decisioni non siano delegate a un gestore indipendente. L'acquisto e la vendita di titoli nell'ambito di una strategia di investimento a lungo termine sono comunque consentiti.
Poiché il mero esercizio della proprietà e la concessione di benefici da parte dell'entità ai suoi azionisti o beneficiari non sono considerate attività commerciali, la detenzione di un immobile non costituisce un'attività commerciale a condizione che l'immobile sia utilizzato dall'SPP o dai suoi azionisti e beneficiari e che non venga addebitato alcun affitto.
Quando una SPP detiene azioni di una filiale che esercita un'attività commerciale, né la SPP né i suoi azionisti o beneficiari possono esercitare alcun controllo sulla gestione della filiale attraverso un'influenza diretta o indiretta, altrimenti la SPP stessa sarà considerata attiva dal punto di vista commerciale e perderà il suo status di SPP.
Se si confronta la tassazione ordinaria con la tassazione della SPP, si evince che in alcuni casi la differenza di carico fiscale può essere minima perché, anche in caso di tassazione ordinaria, il reddito derivante dalla gestione dei beni propri della persona giuridica tende a essere comunque esente da imposte.
Un'entità giuridica del Liechtenstein tassata come SPP non ha generalmente alcun vantaggio fiscale rispetto a una società regolarmente tassata se detiene solo azioni o immobili al di fuori del Liechtenstein. Il motivo è che, anche in regime di tassazione ordinaria, i redditi o le plusvalenze prodotti da queste classi di attività sono generalmente esenti da imposte, a condizione che non si applichino la regola del disallineamento ibrido e la regola dello switchover . Nel caso di altre classi di attività, la preferenza della tassazione come SPP rispetto alla tassazione ordinaria dipende dal fatto che le classi di attività producono un rendimento superiore alla deduzione degli interessi figurativi del 4% applicabile in caso di tassazione ordinaria.
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4) Liechtenstein: tassazione persone fisiche, imposte sul reddito e sul patrimonio
Il regime fiscale del Liechtenstein per la tassazione delle persone fisiche combina l'imposta sul reddito e quella sul patrimonio. L'imposta sul patrimonio si basa sul reddito fittizio dell'attuale 4% del patrimonio del contribuente, che viene quindi assoggettato all'imposta sul reddito in luogo del reddito effettivo di tale patrimonio (che è esente da imposte). Per la determinazione dell'imposta sul reddito è prevista una scala a otto livelli.
Le persone fisiche che hanno la residenza o la dimora abituale nel Liechtenstein sono soggette a imposta su tutto il loro patrimonio e reddito. Per residenza si intende il luogo in cui una persona vive abitualmente con l’intento di rimanervi in modo permanente; la dimora è il luogo o l’area in cui la persona abita non temporaneamente. La legge fiscale considera una dimora temporanea ma continuativa per oltre sei mesi come una dimora abituale, mentre le interruzioni di breve durata non vengono prese in considerazione.
La responsabilità fiscale limitata si applica alle persone fisiche la cui residenza o dimora abituale non è nel Liechtenstein. Tali persone sono tassabili in relazione al loro patrimonio e reddito del Liechtenstein.
Oggetto dell'imposta sul reddito
Sono soggetti all'imposta sul reddito tutti i redditi in denaro e in valore, quali:
1. qualsiasi reddito da lavoro autonomo;
2. qualsiasi reddito da rapporto di lavoro dipendente di diritto privato o pubblico;
3. qualsiasi reddito dei membri del consiglio di amministrazione, dei membri del consiglio di fondazione e dei membri di organi analoghi di persone giuridiche e trust che ricevono per le loro rispettive funzioni; e
4. distribuzioni ricevute da un contribuente del Liechtenstein in qualità di beneficiario, a meno che non siano soggette all'imposta sul patrimonio.
Il reddito esente da imposta include il reddito per il quale il contribuente paga l'imposta sulla ricchezza, i benefici ricorrenti per il contribuente, che sono considerati ricchezza imponibile, e il reddito da stabili organizzazioni all'estero.
Oggetto dell'imposta sul patrimonio
L'intero patrimonio mobiliare e immobiliare del contribuente è soggetto all'imposta sul patrimonio. Le persone fisiche con un'imponibilità limitata sono soggette all'imposta solo per quanto riguarda il loro patrimonio nazionale che comprende beni immobili e stabili organizzazioni nel Liechtenstein. La legge fiscale prevede alcune esenzioni dall'imposta sul patrimonio. In particolare, i beni immobili e le stabili organizzazioni all'estero sono esenti dall'imposta sul patrimonio. I contribuenti hanno inoltre il diritto di effettuare alcune deduzioni, come la riduzione del patrimonio dai debiti e da altre passività, a condizione che il contribuente sia responsabile come debitore principale.
Trust o fondazioni con disponenti o beneficiari residenti nel Liechtenstein
Per quanto riguarda i trust, le fondazioni e gli strumenti analoghi con settlor o beneficiari residenti nel Liechtenstein, si applicano le seguenti regole.
Il patrimonio delle fondazioni revocabili, dei trust e degli istituti con struttura simile a una fondazione è attribuito al fondatore e l'imposta sul patrimonio è a carico di quest'ultimo. Tuttavia, è possibile optare per una tassazione a livello di trust, fondazione o struttura simile.
Nel caso di trust irrevocabili, fondazioni e istituzioni con struttura simile a una fondazione, si distingue tra entità con beneficiari determinabili che beneficiano di una certa quota ed entità in cui ciò non avviene.
Per quanto riguarda i trust, le fondazioni e le istituzioni con struttura simile a una fondazione con beneficiari determinabili che hanno diritto a una determinata quota, l'imposta sul patrimonio viene riscossa a livello dei beneficiari residenti nel Liechtenstein. Tuttavia, i beneficiari possono richiedere la tassazione a livello di queste strutture, ma richiedono il consenso dell'organo societario responsabile delle distribuzioni. Una struttura di questo tipo non diventerà essa stessa un contribuente, ma dovrà invece far fronte all'imposta sul patrimonio o sulle persone al posto dei beneficiari.
Se tali strutture non hanno beneficiari determinabili che hanno diritto a una determinata quota, non è dovuta alcuna imposta sul patrimonio perché il patrimonio non può essere attribuito a nessuna persona fisica; tuttavia, se tali strutture sono costituite da residenti fiscali del Liechtenstein, la costituzione stessa fa scattare un'imposta particolare, come si precisa di seguito.
Tali trasferimenti a una struttura discrezionale sono soggetti a tassazione nella misura in cui tale ricchezza non è più soggetta all'imposta sul patrimonio, e i benefici o le azioni non diventano soggetti all'imposta sul patrimonio.
Ad esempio, il primo requisito non è soddisfatto se viene trasferita una proprietà immobiliare all'estero, in quanto questa è esente dall'imposta sul patrimonio.
La tassazione dei trasferimenti a una struttura fiduciaria si applica anche nel caso in cui, dopo la costituzione di una struttura fiduciaria, si verifichi un cambiamento delle circostanze che ha portato a una riduzione dell'imposta sul patrimonio. Di conseguenza, anche la conversione di una prestazione determinabile in una prestazione discrezionale comporta una tassazione.
Il cedente deve pagare un'imposta pari al 3,5% del valore patrimoniale del contributo più l'addizionale comunale applicabile.
Se un residente fiscale di Vaduz (dove l'addizionale comunale è del 150%) costituisce una fondazione o un trust in cui non è possibile attribuire alcuna quota ai beneficiari e, pertanto, il patrimonio non è più soggetto all'imposta sul patrimonio, l'assetto viene quindi tassato con un'aliquota dell'8,75%. Il patrimonio non sarà quindi più soggetto all'imposta sul patrimonio. Tuttavia, le distribuzioni di una fondazione o di un trust di questo tipo a un beneficiario residente nel Liechtenstein saranno soggette all'imposta sul reddito.
Calcolo dell'imposta
La tassazione delle persone fisiche residenti nel Liechtenstein si basa su una combinazione di imposta sul patrimonio e sul reddito: l'imposta sul patrimonio viene integrata nell'imposta sul reddito trasformando una parte del patrimonio in un'ulteriore categoria di reddito. Questa trasformazione si basa su un reddito fittizio.
Per determinare la base imponibile, il patrimonio e il reddito vengono calcolati separatamente e poi si ipotizza un reddito figurativo dal patrimonio. Il tasso di interesse per la determinazione del reddito figurativo del patrimonio è stabilito annualmente nella legge finanziaria. Questo reddito figurativo da patrimonio imponibile viene quindi considerato reddito (invece del reddito reale) e aggiunto al reddito imponibile totale.
Dopo le esenzioni di base fino a 15.000 franchi svizzeri (e fino a 22.500 franchi svizzeri nel caso di genitori single ai sensi della legge sugli assegni familiari e fino a 30.000 franchi svizzeri per le coppie coniugate con valutazione congiunta), il reddito imponibile (compreso il reddito fittizio risultante dall'imposta sul patrimonio) viene quindi tassato con aliquote diverse per otto fasce di reddito, con l'aliquota più alta per l'imposta sul reddito nazionale pari all'8%.
Inoltre, le comunità del Liechtenstein possono imporre un'addizionale comunale compresa tra il 150% e il 250% sull'imposta nazionale. Attualmente, tutti i comuni del Liechtenstein applicano una sovrattassa tra il 150 e il 200% sull'imposta nazionale sul reddito, con un'aliquota del 150% a Vaduz. L'aliquota massima per un residente di Vaduz ammonta quindi al 20% e si applica nel caso di un contribuente non sposato e senza figli se il suo reddito annuale supera i 200.000 franchi svizzeri.
Sono possibili varie deduzioni dal reddito imponibile, tra cui una deduzione annuale di 12.000 franchi svizzeri per ogni figlio minorenne o ancora in fase di istruzione, e una deduzione separata per le spese di istruzione fino a ulteriori 12.000 franchi svizzeri all'anno per figlio.
Tassazione forfettaria
Le persone fisiche possono richiedere all'autorità fiscale un'imposizione forfettaria (cioè una tassazione sulle spese invece dell'imposta sul reddito e sul patrimonio). Quest'ultima non si applica ai beni immobili nel Liechtenstein, che rimangono soggetti all'imposta sul patrimonio. I cittadini del Liechtenstein non hanno diritto a richiedere questa tassazione forfettaria.
Un prerequisito per la richiesta è che la persona fisica prenda la residenza o la dimora abituale nel Liechtenstein per la prima volta o dopo un'assenza dal Liechtenstein di almeno 10 anni. La persona non deve avere il diritto di lavorare in Liechtenstein, ma deve vivere con il reddito del suo patrimonio o con altre entrate dall'estero.
La decisione sulla tassazione forfettaria è discrezionale e spetta all'autorità fiscale del Liechtenstein. La tassazione forfettaria considera la spesa totale del contribuente e l'imposta basata sulla spesa ammonta al 25% della spesa.
L'imposta può essere determinata per diversi anni a seconda della regolarità dell'importo delle spese.
Le persone che intendono richiedere una tassazione forfettaria devono anche tenere conto delle disposizioni applicabili in relazione al permesso di soggiorno in Liechtenstein. Attualmente i permessi di soggiorno sono piuttosto limitati, anche se esiste una lotteria aperta ai cittadini dello Spazio economico europeo. Inoltre, nel corso del processo politico si è discusso più volte sulla possibilità di rilasciare più permessi di soggiorno a stranieri ricchi o altamente qualificati, ma finora non si è giunti a una conclusione definitiva.
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5) Liechtenstein: imposta sulle successioni e sulle donazioni
L'imposta di successione e l'imposta sulle donazioni sono state abolite nel corso della revisione della legge fiscale. Secondo il nuovo regime fiscale del Liechtenstein, è richiesta solo la comunicazione delle donazioni all'autorità fiscale. I donatori e i beneficiari di donazioni residenti nel Liechtenstein devono quindi includere le donazioni nella loro dichiarazione dei redditi. Lo scopo di questa notifica è quello di rendere comprensibili le dichiarazioni di ricchezza contenute nelle dichiarazioni dei redditi di queste persone (cioè, le informazioni sono solo dichiarative).
L'obbligo di comunicazione si applica solo a donazioni, eredità e lasciti superiori a 10.000 franchi svizzeri.
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