Non è raro che un condòmino cada in ambito condominiale e poi chieda il risarcimento danni al responsabile dell’accaduto (il condominio stesso o un altro condòmino).
Il problema è che spesso questi sinistri non avvengono alla presenza di testimoni in grado di aiutare il danneggiato a provare la dinamica dell'evento.
In tal caso il condomino può ottenere lo stesso il risarcimento danni? Esaminiamo due casi pratici.
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1) Caduta nel cortile condominiale per pavimentazione scivolosa
Una condòmina scivolava, cadendo al suolo, su un tratto in pendenza del cortile comune del condominio, a causa di uno strato di resina cementizia trasparente, scivolosa per l’umidità autunnale e in nessun modo segnalata; tale resina era stata posata in occasione dei lavori di manutenzione svolti in precedenza per ovviare al continuo sgretolamento della pavimentazione.
La signora dopo aver più volte tentato di rialzarsi, faticosamente raggiungeva l’ascensore a servizio della scala (ove si trova il suo immobile) e, quindi, veniva soccorsa da due condomine.
In seguito all’acuirsi del dolore veniva trasportata in ambulanza presso l’ospedale che accertava una frattura del polso.
La condomina si rivolgeva al Tribunale chiedendo l’accertamento dell’esclusiva responsabilità del condominio e, per l’effetto, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni. Non vi era però nessun testimone oculare dell’accaduto.
Il condominio si difendeva facendo presente, tra l’altro, che l’attrice non aveva fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia (il cortile) e l’evento dannoso, limitandosi a sostenere che in pieno giorno (ore 13:30) mentre si recava presso la propria abitazione era scivolata all’interno dell’area condominiale a causa della presenza di resina cementizia sul manto pedonale, cagionandosi una frattura del polso destro.
Inoltre il condominio aggiungeva che era stato installato un corrimano sul tratto in pendenza su cui i condòmini avrebbero potuto appoggiarsi.
Tuttavia il Tribunale ha dato ragione all’attrice. Infatti lo stesso giudice ha sottolineato come la responsabilità del condominio (custode delle parti comuni) sia emersa dalla sussistenza di molteplici indizi concordanti, precisi e gravi circa le modalità di accadimento del sinistro.
Le concordi testimonianze delle vicine dell’attrice riferivano che essa, nell’immediatezza, diede del fatto una descrizione che non può ritenersi preordinata già da allora al conseguimento del risarcimento. Pertanto, pur non essendovi nessun testimone oculare della caduta, il giudice ha concluso che “l’attrice effettivamente scivolò e cadde al suolo in quel tratto ove era stata posata una resina cementizia trasparente, scivolosa ed in alcun modo segnalata”; del resto la consulenza medico legale d’ufficio ha confermato che la lesione patita dall’attrice era di natura traumatica e compatibile con la modalità di attraversamento di un tratto in pendenza. In ogni caso è apparsa irrilevante l’esistenza di un corrimano lateralmente alla rampa (come riferito dal testimone, indicato proprio dal Condominio convenuto che ora non può fondatamente escluderne l’attendibilità), atteso che l’attrice risultava persona con normale capacità di movimento.
Nessun concorso di colpa del danneggiato viene definito.
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2) Infortunio sulle scale condominiali per caduta di calcinacci
Una condomina affermava di essere scivolata sulle scale condominiali per l’improvviso distacco di calcinacci dal soffitto.
Si rivolgeva al Tribunale per richiedere la condanna del condominio al risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro occorsole all'interno dello stabile condominiale.
Il Tribunale dava torto all’attrice e la Corte di Appello confermava la decisione di primo grado.
Accertata in fatto l'esistenza di materiale di risulta precipitato dal soffitto e la caduta della condomina, la Corte d'appello sosteneva che non era stato provato il nesso causale tra la presenza di materiale murario e l'infortunio; infatti gli stessi giudici di secondo grado sottolineavano che nessun testimone era stato in grado di precisare le modalità della caduta.
La Cassazione ha fatto un ragionamento diverso. Se un'autovettura slitta in un punto della strada dove è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto.
Si può affermare, quindi, che sarebbe errato escludere la sussistenza del nesso causale tra il distacco dei calcinacci ed il danno al passante solo perché al momento dell'infortunio o del sinistro non vi erano testi (Cass. civ., Sez. III, 16/04/2013, n. 9140).
Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità (App. Reggio Calabria 1 marzo 2021 n. 119).
Quindi, anche in mancanza di testimoni in grado di descrivere le modalità della caduta, i giudici hanno trovato rilevante il nesso causale tra la caduta e i gradini sporchi di materiale murario.