Pubblicato il Regolamento europeo che disciplina il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che mira a promuovere un’economia più green
Il 16 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) il testo finale del Regolamento (UE) 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. Carbon Border Adjustment Mechanism, o “CBAM”).
Il CBAM rappresenta una parte essenziale del pacchetto del programma “Fit for 55”, il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati “dall’European Green Deal”, che ha quale obiettivo quello di ridurre emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030.
Il CBAM ha come principale finalità il contrasto al fenomeno del c.d. “dumping ambientale”, ovvero impedire che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo dovuto all’assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d’origine (contrariamente a quanto avviene nell’Unione Europea, dove numerosi prodotti sono assoggettati al c.d. “Emissions Trading System” (ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE).
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1) Cos'è CBAM
Il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell’Unione europea, che vengono scontate mediante l’acquisto e l’annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO2 (certificati CBAM).
Il CBAM ha natura regolatoria:
- da una parte verrà applicato indifferentemente lo stesso prezzo del carbonio sia alle importazioni, sia alle imprese EU;
- dall’altro lato la misura è in linea con la tutela del principio di non doppia imposizione.
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2) CBAM: per quali merci trova applicazione
Il CBAM troverà applicazione per le merci ad alta intensità di carbonio elencatene all’allegato I al Regolamento.
L’elenco include, in particolare:
- cemento e prodotti in cemento;
- energia elettrica;
- fertilizzanti minerali e chimici;
- prodotti in ferro e acciaio;
- prodotti in alluminio;
- idrogeno.
Tuttavia, è previsto che in futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.
3) CBAM: come funziona e chi deve adempiere gli obblighi
L’attuazione della misura sarà gestita in due fasi:
- una prima fase transitoria che, stando all’attuale Regolamento, inizierà a decorrere dal 1 ottobre 2023; e
- una seconda fase attuativa che inizierà a partire dal 1 gennaio 2026.
Nella fase transitoria il Regolamento prevede solamente obblighi di rendicontazione.
Gli importatori di merci CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati:
- la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre;
- le emissioni di CO2 incorporate in tali merci;
- gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.
I dati inclusi nelle relazioni CBAM saranno controllati dalla Commissione.
In caso di informazioni o dati incompleti potranno essere richieste, da parte dell’autorità nazionale preposta su impulso della Commissione, integrazioni alle informazioni rese.
Si segnala, che già in fase transitoria è previsto un regime sanzionatorio nelle ipotesi in cui l’importatore non dovesse dare seguito alle suddette richieste di integrazioni informative o, in generale, non dovesse assolvere agli obblighi previsti dal regolamento.
Dal 1° gennaio 2026, data in cui il Regolamento diverrà pienamente operativo, le importazioni di merci CBAM nell’Unione potranno essere effettuate solamente dai c.d. “dichiaranti CBAM”.
Per ottenere lo status di dichiarante CBAM, ciascun importatore (oppure, se quest’ultimo non è stabilito in uno degli Stati Membri, il suo rappresentante doganale indiretto) dovrà inviare una richiesta all’autorità competente dello Stato di appartenenza.
L’autorità competente provvederà entro 15 giorni ad effettuare i necessari controlli, ed eventualmente iscriverà l’importatore nell’apposito registro CBAM.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, i dichiaranti CBAM avranno l’obbligo di:
- calcolare la quantità di CO2 incorporata nelle merci CBAM importate, e conservare le informazioni utilizzate per calcolare le emissioni per un periodo di 4 anni. Tale calcolo delle emissioni di CO2 dovrà essere verificato e certificato da un organismo accreditato;
- acquistare i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni incorporate nella merce CBAM importata nell’anno precedente. I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma gestita dalla Commissione. Ogni certificato CBAM (corrispondente ad una tonnellata di CO2 immessa nell’atmosfera) sarà acquistabile al pezzo medio settimanale delle quote ETS. I dichiaranti CBAM dovranno inoltre garantire, al termine di ogni trimestre, che il numero di certificati CBAM posseduti (e visibili sul loro “conto CBAM”) sia in grado di coprire almeno l’80% delle emissioni incorporate in tutte le merci CBAM importate dall’inizio dell’anno solare.
- restituire i certificati CBAM attraverso il registro CBAM. I dichiaranti CBAM saranno obbligati a restituire entro il 31 maggio di ogni anno i certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di CO2 incorporate nella merce CBAM importata durante l’anno solare.
- presentare la dichiarazione annuale CBAM entro il 31 maggio di ogni anno solare. Tale dichiarazione deve includere:
- la quantità totale di merci CBAM importate nell’anno solare precedente;
- le emissioni totali di CO2 incorporate in tali merci; (iii) il numero totale di certificati CBAM restituiti;
- copia della relazione di verifica delle emissioni rilasciata da un organismo accreditato.
- garantire che le emissioni totali di CO2 riportate nella dichiarazione CBAM siano verificate da un organismo accreditato. Tale status sarà concesso ai verificatori accreditati nell’ambito del sistema ETS e ai verificatori CBAM specificamente accreditati dagli Stati Membri.