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CRIPTOVALUTE, COME CLASSIFICARLE E COME DICHIARARLE AL FISCO

Criptovalute, come classificarle e come dichiararle al fisco

Cosa rappresentano le criptoattività, o monete virtuali, dove indicarle in dichiarazione dei redditi e come sono classificate

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Con la legge di Bilancio 2023 sono state finalmente disciplinate nel nostro ordinamento tributario le criptovalute. Prima di inquadrarle da un punto di vista dichiarativo è opportuno capire cosa sono e come classificarle correttamente.

1) Criptovalute: cosa sono

La Risoluzione AdE 76/2016 definisce la criptovaluta, riferendosi ai bitcoin, come una “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.  

Esse non hanno materialità, essendo solo digitali, e la loro creazione e funzionamento avvengono attraverso codici crittografici ed elaborati calcoli algoritmici.

Sono, dunque, rappresentazioni digitali di valori e diritti il cui sviluppo e propagazione è strettamentente legato alla tecnologia informatica che trova nella blockchain la sua principale applicazione.

Nel corso degli anni si sono sviluppate alcune decine di migliaia di monete virtuali che vengono utilizzate in diversi ambiti: per questo, le cripotovalute possono essere raggruppate in diverse classi di utilizzo:

  • le currency tokens, che si identificano sia come mezzi di pagamento per acquistare beni e servizi, sia come mezzi per il trasferimento e investimento di denaro;
  • le secutiry tokens, che integrano diritti sia economici, sia amministrativi;
  • le utility tokens, che deliniano una moltitudine di diritti legati a qualcosa che chi li emette intende realizzare (software);
  • i non fungible tokens, (NFT), questo strumento nasce per rappresentare asset digitali (opere d'arte digitali, un brevetto, biglietti per eventi,..) o anche per documentare le proprietà fisiche reali.      

Essendo quindi moneta hanno le classiche caratteristiche di :

  • assolvere al ruolo di mezzo di pagamento;
  • rappresentare una riserva di valore.

Tutte ciò che ruota intorno alle criptovalute può essere considerato come "cripto-attività", alcune delle quali sono state fatte rientrare nel sistema impositivo fiscale delle persone fisiche.

Con la modifica dell'art.67 c.1 T.U.I.R. (lettera c-sexies), è stata inserita una nuova categoria di redditi diversi formati dalle plusvalenze e altri proventi di valute virtuali generati a seguito di rimborso o cessione a  titolo  oneroso, permuta o detenzione nel limite di duemila euro per periodo di imposta.

La semplice detenzione delle cripto-valute, dunque, genera reddito al pari di un'altra tipologia di redditi previsti dal nostro ordinamento, quelli fondiari.

Il motivo di tale scelta è legato al fatto che le valute virtuali, attraverso determinate operazioni di vincolo possono generarne delle altre, proprio come per i redditi fondiari.

Si consiglia la lettura dell'e-Book: Criptovalute e dichiarazione dei redditi

2) Criptovalute: le operazioni di vincolo

Le operazioni di vincolo sono per esempio il mining, lo staking e l'airdrop:

  • con il mining si usa la potenza computazionale per proteggere un network al fine di ricevere un compenso. E' il sistema più datato per ottenere un reddito passivo nel campo delle crypto.
  • lo staking è fondamentalmente un'alternativa al mining, ma meno impegnativa. In pratica consiste nel tenere fondi in uno wallet (portafoglio elettronico) adatto ed effettuare varie funzioni sul network (es. convalidare delle transazioni) per ricevere un compenso.
  • gli airdrop sono un metodo di marketing che prevede la distribuzione gratuita di nuove criptovalute a dei wallet al fine di avviare un progetto. Gli utenti fedeli che utilizzano la piattaforma di un progetto o che detengono un numero specifico di token nei loro portafogli per un certo tempo vengono remunerati.
Si consiglia la lettura dell'e-Book: Criptovalute e dichiarazione dei redditi


3) Criptovalute in dichiarazione dei redditi

Da un punto di vista dichiarativo, l'art.67 del TUIR è stato modificato dalla legge 197 del 2022: sono stati normati i redditi derivanti dagli investimenti in cripto-attività, mentre prima si faceva riferimento alla risoluzione AdE 76/2016.

Con tale modifica si inquadrano come redditi diversi "..le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita', comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.."

Il successivo art. 68 definisce cosa si intenda per plusvalenza "...sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il valore di acquisto...."

Inoltre, sempre all'art.68 si chiarisce anche come operare in presenza di minusvalenze "...Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate..."

Per il calcolo della plusvalenza, si può fare riferimento a quanto indicato nel TUIR, ovvero applicando il metodo LIFO (Last In First Out), per semplicità espositiva si riporta nello schema:

DATAACQUISTOTasso BTC/EURVENDITACambio EUR/BTC
01-01
2000 Bitcoin5

04-011000 Bitcoin7

07-01

2500 Bitcoin150

Ricavo Vendita = 2500 150 = 375000

Costo d'Acquisto = (1000 *  7) + (1500 *  5) = 7000 + 7500 = 14500

Plusvalenza determinata = 375000 14500 = 360500.

Le operazioni fiscalmente rilevanti che si hanno con l'utilizzo delle criptovalute riguardano sia l'acquisto di un servizio, di un bene o di altra cripto-attività, sia l'acquisto di un NTF, sia la conversione in altre valute FIAT.

Ricordiamo che la moneta FIAT è una valuta nazionale non ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento. Il valore di una moneta FIAT è legato in larga parte alla fiducia nei confronti dell’autorità che la emette, di norma uno Stato o una banca centrale.

Invece, non rappresenta una operazione fiscalmente rilevante la permuta tra criptovalute aventi le stesse caratteristiche e funzioni.

Nel modello di dichiarazione, i quadri di riferimento sono RW e RT.

Il quadro RW deve esse compilato dai detentori (persone fisiche) di valute virtuali, come da sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1077, in cui  il TAR del Lazio si è pronunciato a favore della linea interpretativa adottata dall'Agenzia delle entrate che prevede l'indicazione delle valute virtuali in tale quadro.

Per la compilazione del quadro RT, invece, la semplice detenzione nei wallet da parte delle persone fisiche, senza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente ai sensi dell'articolo 67 del Tuir, non è dovuta (Risposta AdE 788/2021). Sono, però, soggetti a tassazione i proventi che ne derivano dal possesso.

Si consiglia la lettura dell'e-Book: Criptovalute e dichiarazione dei redditi


Fonte immagine: Pixabay
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