È fatto noto che, la Ragioneria Generale dello Stato, con la Determina n. 219019 del settembre 2022, ha adottato i nuovi principi di revisione internazionale ISA Italia elaborati dal CNDCEC[1], che ha reso necessaria un’attività di conforming amendments degli altri principi[2] al principio ISA Italia 315 (2022).
Detta attività è avvenuta tenendo conto di due considerazioni specifiche per gli Enti del terzo settore, ETS[3]:
- quando i principi richiamano l’”impresa” o la “società” si intende fare riferimento anche agli ETS;
- quando i principi richiamano gli “amministratori” si intende fare riferimento anche agli organi di amministrazione degli ETS.
Di fatto, la citata determina segna una linea divisoria a partire dai bilanci 2022 perché ha inteso recepire a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 117/12 “Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, le previsioni normative aventi ad oggetto la disciplina della revisione legale del bilancio degli Enti del Terzo Settore:
- ISA Italia nn. 200, 260 e 700; e
- SA Italia nn. 250B e 720B. L’estensione agli ETS del principio SA Italia 250B, rappresenta una vera e propria novità che si traduce in maggiori responsabilità per il revisore.
L’attività di revisione contabile dei bilanci a partire dai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 e successivi, dovrà tener conto dunque, dei nuovi principi con effetti e cambiamenti per il Terzo Settore che si traducono in responsabilità maggiori per il revisore legale.
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1) Parametri e obbligo di nomina del revisore legale: art. 31, CTS
L’obbligo di nomina del soggetto preposto alla revisione legale dei bilanci degli Enti del Terzo Settore iscritti nei preesistenti registri:
- delle organizzazioni di volontariato, ODV,
- delle associazioni di promozione sociale, APS,
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ONLUS
non è subordinato all’iscrizione dell’ente al RUNTS[4], in quanto non sussiste alcun vincolo di condizionalità.
Sul punto, il documento di ricerca del CNDCEC "I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit", dicembre 2020, è intervenuto chiarendo che in conseguenza della nota ministeriale n. 11560 del 2 novembre 2020, non ci sono dubbi che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dell’ETS decorre a partire dall’esercizio 2018.
L’obbligo si riferisce ai parametri stabiliti dall’ art. 31, CTS: “devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
La verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali, dunque:
- deve considerarsi a partire dai dati consuntivi degli esercizi che chiudono al 31 dicembre 2018 e 2019, seppure
- la revisione legale opera in modo completo a partire dal bilancio 2021 atteso che proprio in detto anno si è reso obbligatoria l’adozione della nuova modulistica di bilancio, e
- a partire dai bilanci 2022 l’attività di revisione legale deve osservare i nuovi principi ISA Italia, tra i quali gli Isa Italia specifici per gli ETS.
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2) Nomina-conferimento dell’incarico di revisione e governance degli ETS
La nomina del professionista incaricato alla revisione dell’ETS è disciplinata:
- dall’art. 21, CTS, “L’atto costitutivo deve indicare […] la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti” e,
- dall’art. 25, co.1, CTS, “L’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore: […] b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti”;
- per le fondazioni, a differenza delle associazioni, l’art. 25, comma 3, CTS prevede che “Lo statuto delle fondazioni ETS può attribuire all’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione, la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”. (Risulta invece obbligatoria la presenza nelle fondazioni di un organo amministrativo e, ove applicabile, di un organo di controllo).
In tema di conferimento degli incarichi di revisione, sebbene il CTS non preveda una esplicita norma o uno specifico rimando alla disciplina delle società di capitali, la dottrina si è espressa chiarendo che gli incarichi di revisione legale degli ETS dovrebbero essere soggetti alla medesima disciplina prevista per gli enti societari.
In ragione di ciò, si ritiene quindi richiamabile, anche per gli ETS, l’art. 13 del d.lgs. 39/2010.
Si ricorda che, la citata norma prevede (salva l’ipotesi di neo-costituzione della società in cui la nomina del revisore deve avvenire per atto costituivo): l’assemblea dei soci, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e delibera il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico, nonché gli eventuali criteri per l’adeguamento del corrispettivo durante l’incarico.
Di conseguenza, anche nel contesto degli ETS, in applicazione della citata norma, si deve ritenere che:
- la nomina del revisore debba avvenire nell’atto costitutivo solamente nell’ipotesi di neo-costituzione dell’ente, ex art. 21 CTS. Nel caso invece di enti già costituiti, (questi devono, in primo luogo, adeguare lo statuto alla disciplina del CTS, prevedendo, inter alia, la nomina del revisore se applicabile, e) il conferimento dell’incarico di revisione avviene in sede assembleare, sia che la nomina avvenga per obbligo di legge, sia su base volontaria;
- il soggetto deputato a formulare la proposta motivata di incarico in assemblea, nel silenzio del CTS, pare ragionevole ritenere che sia l’organo di controllo, ove previsto.
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3) Check list: disposizioni CTS e attività del revisore
I vincoli legati alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, nonché i contenuti del principio ISA Italia 250B, a partire dai bilanci 2022 e successivi, prefigurano senza dubbio maggiori responsabilità in capo al soggetto preposto alla revisione del bilancio degli ETS.
Di seguito una check- list (a titolo esemplificativo) con riferimento ai vincoli del CTS.
Art. CTS | Descrizione dell’attività del revisore |
Art. 79 | Verificare la corretta allocazione contabile e la corretta tenuta della contabilità separata per le attività commerciali |
Art. 87 | Verificare la tenuta della contabilità separata per l’attività commerciale e la redazione del rendiconto delle raccolte fondi |
Art. 84 | Verificare il corretto rispetto dei requisiti ODV |
Art. 85 | Verificare il corretto rispetto dei requisiti APS |
Art. 14 | Verifica della corretta tenuta dei libri sociali |
Art. 33 | Verifica dei limiti previsti dipendenti ODV |
Art. 36 | Verifica dei limi previsti dipendenti APS |
Art. 56 | Verifica delle attività in convenzione con enti pubblici |
Art. 16 | Verifica costi dipendenti |
Art. 17 | Verifica dei rimborsi spese volontari |
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4) NOTE
[1]Su indirizzo del progetto dello IAASB “Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement”, i nuovi principi sono stati elaborati dal CNDCEC con l’INRL, Assirevi, La Consob ed il MEF e rappresentano la traduzione in lingua italiana dei principi internazionali ISA, convenientemente adattata ed integrata alle specificità normativo e regolamentare italiano.
[2]Il c.d. conforming amendments recepito nella determina della Ragioneria Generale dello Stato, ha individuato le nuove versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 710 e 720, nonché i principi di revisione (SA Italia) nn. 250B, 700B e 720B, preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e sulla base della convenzione del 24 settembre 2014 tra Ministero dell’economia e delle finanze e ordini e associazioni professionali, come previsto dall’art. 27, comma 13, del citato decreto legislativo n. 135/2016.
[3] Dello stesso autore si veda, La revisione legale del bilancio degli enti del Terzo settore”, Collana E-book Fisco e Tasse, Maggioli, ultimo aggiornamento novembre 2022.
[4] Nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 novembre 2020 e quella del 29 dicembre 2021