L’articolo 44, comma 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. “DL Lavoro”, attualmente al Senato per la conversione in legge) ha modificato il comma 2-bis dell’articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sostituendo la lettera b-bis) e aggiungendo la lettera b-ter).
Viene così previsto - dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 - l’aumento dell’imposta dovuta sulle riserve matematiche (IRM) dei rami vita dallo 0,5% allo 0,6%, prevedendo tuttavia che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, la suddetta aliquota torni al valore dello 0,5%.
La modifica introdotta dal Decreto Lavoro è in esplicita deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (i.e. lo Statuto del contribuente).
Si ricorda che l’IRM era già stata oggetto di modifica: l’articolo 1, comma 264 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. “Legge di bilancio 2023”) aveva infatti innalzato, per il medesimo anno, la misura dell’aliquota dallo 0,45% allo 0,50%.
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1) L’imposta sulle riserve matematiche
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 stabilisce che le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta (originariamente pari allo 0,20%, incrementata nel tempo) sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.
Il prelievo avviene sullo “stock” delle riserve matematiche dei rami vita esistente alla fine di ogni esercizio ed il relativo pagamento è effettuato, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Le riserve da assoggettare all’imposta sulle riserve matematiche sono quelle relative ai contratti assicurativi i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili:
- - alla ritenuta prevista dall’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;
- oppure
- - all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Si tratta delle ritenute applicabili sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e dell’imposta sostitutiva da applicare sui redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Per espressa previsione normativa, l’imposta sulle riserve matematiche versata costituisce un credito di imposta da utilizzare per il versamento delle predette ritenute e imposte sostitutive che sono applicate in sede di erogazione delle prestazioni.
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2) Le aliquote IRM modificate nel tempo
Come già ricordato, l’aliquota dell’IRM è stata oggetto di modifiche nel tempo: nella tabella seguente si riepilogano, per periodo di imposta, le aliquote aggiornate alla luce dalle disposizioni normative sopra illustrate.
Periodo imposta | Riserve matematiche | Aliquota imposta riserve matematiche |
2012 | 31/12/2012 | 0,50% |
2013 | 31/12/2013 | 0,45% |
2014 | 31/12/2014 | 0,45% |
2015 | 31/12/2015 | 0,45% |
2016 | 31/12/2016 | 0,45% |
2017 | 31/12/2017 | 0,45% |
2018 | 31/12/2018 | 0,45% |
2019 | 31/12/2019 | 0,45% |
2020 | 31/12/2020 | 0,45% |
2021 | 31/12/2021 | 0,45% |
2022 | 31/12/2022 | 0,45% |
2023 | 31/12/2023 | 0,60% |
2024 | 31/12/2024 | 0,50% |
Si ricorda che l’imposta è dovuta nei limiti di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209.
Da ultimo appare utile segnalare che le variazioni dell’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche sopra trattate trovano applicazione anche con riferimento all’imposta sul valore dei contratti di assicurazione (IVCA) prevista dal comma 2-sexies dell’articolo 1 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209.