L’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto lavoro QUI IL TESTO), attualmente in fase di conversione, ha ristretto notevolmente l’ambito soggettivo dei destinatari della soglia di esenzione fiscale fino a 3.000 euro per i fringe benefits per il periodo di imposta 2023.
La norma, che costituisce una deroga all'arti. 51, comma 3, prima parte terzo periodo, del T.U.I.R., è in vigore dal 5 maggio 2023.
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Da un lato, sono coinvolti infatti solo i lavoratori dipendenti con figli a carico e, dall’altro, il tetto di 3.000 euro include l’importo degli eventuali bonus bollette vale a dire le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.
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Non poche sono le criticità a livello applicativo che derivano in primis dall’esclusione in toto dall’agevolazione dei lavoratori dipendenti senza figli a carico, che potrebbero essere sanate in sede di conversione in legge.
Urge inserire all’interno della riforma fiscale in atto una revisione organica del meccanismo dei fringe benefits per renderli un efficace strumento di welfare aziendale.
Di seguito vediamo una tabella riepilogativa e un analisi degli aspetti principali della nuova norma.
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1) Fringe benefits: Tabella riepilogativa dopo il Decreto Lavoro 48 2023
NORMA DI RIFERIMENTO | LIMITE COMPLESSIVO ANNUO DEI FRINGE BENEFITS PER IL 2023 | CHI SONO I BENEFICIARI * | COSA COMPRENDE | COME DOCUMENTARE LE SPESE |
Art. 40 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 | 3.000 euro | Lavoratori dipendenti con figli a carico, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati | Il valore dei beni e servizi ceduti o prestati, incluse le somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas | Il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, comma 3, del T.U.I.R., nel rispetto della normativa della privacy ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento) e la giustificazione di spesa è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore, a condizione che il documento sia intestato al coniuge ovvero ad altri familiari di cui all’art. 12 del T.U.I.R., al locatore nel caso di contratto di affitto a condizione che vii sia riaddebito analitico o al condominio qualora vi sia una ripartizione delle spese ai condomini |
* ATTENZIONE Il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di aver diritto al beneficio specificando il codice fiscale dei figli, fermo restando che può utilizzare l'agevolazione sia per sue esigenze personali sia per quelle dei coniugi e dei familiari anche non a carico secondo le regole ordinarie in materia di fringe benefits. A sua volta il datore di lavoro, prima di erogare gli emolumenti, deve darne informativa alle rappresentanze sindacali unitarie se presenti.
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2) Il limite di 3.000 euro per i fringe benefits a raggio d’azione limitato
E’ stata confermata anche per il 2023 la soglia di esenzione rafforzata fino a 3.000 € annui per i fringe benefits ma solo per alcuni dipendenti.
Sono esclusi dal reddito imponibile in capo al dipendente entro il limite complessivo suindicato il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, oltre alle somme anticipate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
La norma di favore è rivolta ai lavoratori dipendenti aventi figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti figli adottivi o affidati.
I SOGGETTI ESCLUSI
Sono espressamente esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico o che sono single, a nulla rilevando la circostanza che tali soggetti debbano sostenere:
- le spese, anche elevate, per l'istruzione e il mantenimento dei figli non più a loro a carico (ad esempio, spese universitarie);
- In ogni caso i forti rincari dei prezzi al consumo dei beni e servizi, nonché delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
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3) Gli obblighi del datore di lavoro e dei dipendenti
Prima di erogare tali emolumenti i datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) se presenti, mentre i lavoratori destinatari devono fornire ai datori di lavoro una dichiarazione del diritto indicando il codice fiscale di ciascun figlio.
Si ricorda che a norma dell’art. 12, comma 2, del T.U.I.R., sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Va ricordato che i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti possono fruire del beneficio per esigenze proprie e/o per quelle del coniuge e dei familiari anche non a carico.
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4) La ripartizione del beneficio tra i genitori
Il legislatore non ha chiarito le modalità di ripartizione tra i genitori, anche separati o divorziati, dell'agevolazione quando i figli sono a carico di entrambi i genitori qualora siano entrambi lavoratori dipendenti.
Ex art. 12, comma 3, lettera c), del T.U.I.R., secondo le regole generali, la detrazione per i figli deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati; tuttavia, previo accordo tra gli stessi, la detrazione spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
In aggiunta, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione de-gli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario e, in caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.
Ne deriva un forte aggravamento degli oneri amministrativi e contabili posti a carico dei datori di lavoro, tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per i loro dipendenti.
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5) L’inadeguatezza del limite ordinario di euro 258,23
Per i soggetti esclusi dall’incentivo resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro.
Questo importo comunque appare obsoleto in base all’aumento del costo della vita, anche a fronte dell’invarianza dei redditi da lavoro subordinato.