Il Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – Decreto lavoro - recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, prevede incentivi a favore degli ETS che assumono lavoratori con disabilità.
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1) Incentivi fiscali fruibili dagli ETS
In particolare, in riferimento alle misure di inclusione sociale e lavorativa, all’art. 10 del Decreto lavoro in esame, si prevede che agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all’articolo 5 comma 1 lettera p) del Codice di Terzo settore (ossia servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e delle persone svantaggiate o con disabilità), ove autorizzati all’attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta,
- un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo che viene riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.
Nello specifico, a tali datori è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- un contributo pari all’ottanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
A favore di tali datori è previsto l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai fini del riconoscimento del citato contributo, è necessari che gli ETS assicurino, per il periodo di fruizione dell’incentivo, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.
Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (possesso del DURC e rispetto degli accordi e contratti collettivi).
Le medesime agevolazioni non spettano, invece, ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario dell’Assegno di inclusione regolarmente iscritto alle liste disciplinate dal Decreto in oggetto.
Infine, tali agevolazioni sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e l’occupazione femminile) e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (incentivi per collocamento lavorativo dei disabili).
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2) L’istituzione dell’Osservatorio sulle povertà
In aggiunta, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del Decreto lavoro in esame, si stabilisce che al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, viene istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti.
La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno successivamente definite con decreto ad hoc del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
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3) Fondo ad hoc per erogazione di contributi agli ETS che assumono lavoratori con disabilità
Infine, ai sensi dell’art. 28, si prevede che per valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, viene istituito un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore
- degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017,
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe
per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo saranno definiti con apposito DPCM entro il 1° marzo 2024.
Per le operazioni relative alla gestione del fondo e all’erogazione dei contributi, l’amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.
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