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DETRAZIONE SPESE DI ACQUISTO E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. PER CHI È POSSIBILE.

Detrazione spese di acquisto e realizzazione impianto fotovoltaico. Per chi è possibile.

Impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica: spese di acquisto e realizzazione detraibili se l'impianto è posto a servizio dell'immobile residenziale.

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La realizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici. È sufficiente conservare la documentazione comprovante le spese di acquisto e realizzazione dell'impianto fotovoltaico per la detrazione fiscale, tuttavia l'impianto deve essere a servizio di un edificio residenziale. Non è invece necessaria una specifica attestazione dell'entità del risparmio energetico.

Nell'articolo che segue vediamo insieme per quali edifici è concessa la detrazione per la realizzazione ed installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

Si consiglia il libro Le Comunità Energetiche Rinnovabili - (Libro di carta)

1) Impianto fotovoltaico: le detrazioni fiscali delle persone fisiche e giuridiche

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico di­retto alla produzione di energia elettrica sono detraibili ai sensi dell’arti­colo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR (c.d. bonus ristrutturazioni), qualora l’impianto medesimo sia posto al servizio dell’immobile residen­ziale.

Sotto il profilo soggettivo tale detrazione è applicabile esclusivamente ai soggetti IRPEF (persone fisiche), mentre sono esclusi i titolari di reddito d’impresa IRES (persone giuridiche)[1].

Sotto il profilo oggettivo il bonus ristrutturazione viene quindi concesso solo su edifici ad uso residenziale o parti di immobili ad uso residenziale, di qualsiasi categoria catastale. Quindi, se un edificio è non residenziale, come appunto un ufficio o uno studio professionale, il bonus non viene con­cesso.

Nel caso invece in cui gli interventi siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della profes­sione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (art. 16-bis, comma 5).

Prevede la norma base (resa permanente): 

“1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documen­tate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che pos­siedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

[…] 

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi ener­getici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vi­gente in materia”.

In passato, vi sono state perplessità sulla riconducibilità alla lett. h) dell’in­stallazione di impianti fotovoltaici, in quanto finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di risparmi energetici

È stato quindi acquisito un parere/avviso del Ministero delle sviluppo eco­nomico per qualificare la nozione di risparmio energetico.

Il Ministero competente ha richiamato, sotto il profilo normativo, il d.lgs. 192 del 2005 e la Direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01).

Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energe­tica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le solu­zioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Questo articolo è un estratto dal libro: Le Comunità Energetiche Rinnovabili

In conclusione, e come confermato dalla risoluzione n. 22 del 2 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate, risulta pacifico che gli impianti foto­voltaici per la produzione di energia elettrica, rientrino nell’ambito della lett. h).

In merito alla documentazione attestante il conseguimento di ri­sparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dal secondo periodo della lett. h) sopra riportato, il Ministero dello sviluppo economico ha anche evidenziato che la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della presta­zione energetica degli edifici e qualsiasi certificazione non potrebbe che at­testare il conseguimento di un risparmio energetico. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e instal­lazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è ne­cessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico deri­vante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione di imposta, oltre a tale prova “semplificata” (di attestazione del risparmio energetico), do­vranno anche conservare: 

• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edili­zia 

ovvero

• nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’appo­sita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 2 novembre 2011).

Si evidenzia infine che, nel corso degli anni, tale detrazione fiscale è stata fortemente potenziata, in quanto, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 (da ultimo prorogata al 2024) la detrazione è stata elevata al 50% e con limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.

[1]I soggetti IRES possono invece godere delle detrazioni i cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (c.d. ecobonus) e art. 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. sismabonus) finalizzati a incentivare gli interventi di mi­glioramento energetico e sismico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico (ecobonus) e la tutela delle persone (sismabonus). Ciò è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche non titolari di reddito d’impresa ed ai titolari di reddito d’im­presa, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’im­posta. Tra gli interventi agevolabili con l’ecobonus ordinario non rientrano gli impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia elettrica.

Questo articolo è un estratto dal libro: Le Comunità Energetiche Rinnovabili

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Fonte immagine: Foto di Solarimo da Pixabay
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