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IMU ENTI NON COMMERCIALI: APPROVATO IL NUOVO MODELLO

IMU enti non commerciali: approvato il nuovo modello

Enti non commerciali: pronto il modello IMU da inviare entro il 30 giugno

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Con decreto 4 maggio 2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC). 

Nel sito istituzionale sono reperibili le relative istruzioni per la compilazione nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione annuale ed esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del 30 giugno.

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1) Soggetti tenuti alla dichiarazione

In riferimento al profilo soggettivo, l’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 richiama i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato. 

In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi: 

  • gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; 
  • gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); 
  • le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; 
  • gli enti pubblici non economici; 
  • gli istituti previdenziali e assistenziali; 
  • le Università ed enti di ricerca; 
  • le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); 
  • gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).  Si ricorda, infine, il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, concernente il Codice del Terzo settore, che è intervenuto sulla materia e alla cui disciplina occorre anche fare riferimento. 

Va anche precisato che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.

Nell’ambito del requisito soggettivo di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, “la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell’attività di fatto dallo stesso svolta”.

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2) Termini e modalità di presentazione

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, come detto, gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). 

Inoltre, la dichiarazione IMU ENC va presentata per tutti gli immobili di cui sono in possesso.

Di conseguenza, occorre evidenziare – come del resto già precisato anche nelle istruzioni relative al modello dichiarativo IMU/IMPi, dedicato agli Enti Commerciali e alle Persone Fisiche (EC/PF) di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 luglio 2022 – come il modello dichiarativo in oggetto diventa l’unico modello che deve essere utilizzato dai soggetti ENC, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.

La dichiarazione deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. 

Tuttavia, in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la stessa deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

L’IMU ENC deve essere trasmessa annualmente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

La citata dichiarazione, inoltre, va inoltrata con modalità telematica seguendo le specifiche tecniche allegate al DM in esame. (gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it) .

Si ribadisce che la dichiarazione in argomento deve essere presentata ogni anno diversamente quindi da quello che avviene la differente dichiarazione IMU/IMPi approvata con decreto direttoriale 29 luglio 2022, poiché quest’ultima “ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”. 

Tale netta distinzione deriva dalla circostanza che la determinazione dell’IMU, che deve essere esposta in dichiarazione, si basa su parametri che variano verosimilmente di anno in anno e che incidono naturalmente sulla determinazione dell’imposta stessa. 

Del resto, la dichiarazione IMU ENC è basata su elementi di cui il comune competente potrebbe non essere a conoscenza e tale evenienza rende indispensabile la presentazione periodica della dichiarazione stessa. 

A fondamento di detta esigenza, appare determinante quanto previsto dall’art. 5 del regolamento 19 novembre 2012, n. 200, in base al quale “il rapporto proporzionale (…) è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo”. È di tutta evidenza che detti elementi sono suscettibili di variare continuamente e questo avvalora la necessità della dichiarazione periodica.

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