A decorrere dal 15.5.2023 cambiano talune regole procedurali del processo tributario telematico. La novità più importante è costituita dal fatto che non è più necessario l’obbligo della firma digitale sugli allegati al ricorso (o all’appello) al momento del deposito e sugli atti successivi.
Più in particolare, le altre novità introdotte dal decreto del Direttore Generale delle finanze del 21.4.2023 che modificano il d.d. 4.8.2015 che indica le regole tecniche di attuazione previste dall’art. 3, comma 3, del d.m. 23.12.2013, n. 163, hanno per oggetto:
- la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sul file già durante la fase di caricamento degli allegati (e non più successivamente);
- l’accettazione della trasmissione di atti processuali con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti essere valida;
- l’accettazione a sistema del file EML (electronic mail);
- la validità della firma PADES, già consentita in via amministrativa dal sistema insieme alla firma CADES;
- la possibilità, consentita dal sistema, di depositare anche allegati che non sono firmati digitalmente, mediante una nota di deposito generata dal sistema.
Va tenuto presente che dal 1.7.2019 è in vigore l’obbligo di notificare e di depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica. La procedura è facoltativa soltanto se la causa è di valore fino a € 3.000 e il contribuente decide di difendersi personalmente.
Le modifiche al d.d. 4.8.2015 sono riassunte qui di seguito.
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1) Novità 2023 processo tributario telematico: nuove definizioni firma digitale
All'art.1 del d.d. 04.08.2015, sono aggiunte le seguenti definizioni:
- PADES, quale modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato “.pdf” che consente la memorizzazione senza alterare il formato del file originale; la procedura era stata ammessa dal 6.7.2019 dalla circolare 4.7.2019, n. 1/DF;
- CADES, secondo cui le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica di validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7), modalità di sottoscrizione in unico file in formato “.p7m”;
- EML (Electronic mail), formato che identifica un file contente un messaggio e-mail; può contenere l’intero messaggio di posta elettronica comprensivo di corpo del messaggio, mittente e destinatario, oggetto del messaggio, data ed eventuali allegati.
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2) Novità 2023 processo tributario telematico: trasmissione di atti e documenti
All'art. 7 sono apportate ulteriori modificazioni:
Gli atti e i documenti da trasmettere, oltre ad avere i requisiti indicati all’art. 10, sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente “la classificazione e i controlli resi disponibili dal sistema” e non più soltanto la classificazione (comma 2).
Il SIGIT, non più successivamente, effettua la verifica della dimensione del file. Il SIGIT opera già durante la fase di caricamento del sistema e verifica la validità della firma apposta sui file e la validità del formato ai fini della protocollazione (comma 4).
L’esito dei controlli è comunque positivo se risulta valida ameno una delle firma apposte sui file degli atti che sono stati trasmessi con sottoscrizione plurima.
La presenza di anomalie comporta, già nella fase di caricamento, la loro segnalazione con l’informativa sulla mancata acquisizione (comma 6). Lo stesso dicasi anche per gli allegati al ricorso con l’avvertenza che in presenza:
- di virus, il ricorso è iscritto nel registro generale ma non gli allegati con l’anomalia (lett. a);
- della firma non valida, gli stessi sono acquisiti (lett. a);
- di entrambe le anomalie, il sistema rende disponibile un messaggio che indica il file e le anomalie; per quelle di cui alla lett. a) l’informativa inviata all’indirizzo PEC riguarda i soli file non acquisiti.
Le stesse indicazioni modifiche hanno per oggetto le regole sulle trasmissioni di atti e documenti del resistente (art. 8).
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3) Novità 2023 processo tributario telematico: standard degli atti processuali
Le modifiche all'art.10 sono invece le seguenti.
Il ricorso e ogni atto processuale in forma di documento informatico sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale o CADES (con estensione “.p7m”) o PADES (con estensione “.pdf”).
I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:
- sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-16, TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax), nonché EML che possono contenere allegati nei formati citati;
- sono privi di elementi attivi, tra cui macro o campi variabili, e di collegamenti ipertestuali;
- possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
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