Nell’ambito delle operazioni straordinarie la trasformazione consente di modificare la forma giuridica di un’impresa. La trasformazione può essere omogenea o eterogena. In questo articolo approfondiamo il tema nei suoi aspetti generali.
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1) La trasformazione
La trasformazione è un’operazione straordinaria che consente di modificare la forma giuridica di un ente. Con essa viene comunque garantita la continuità nei rapporti commerciali, in quelli con l’Agenzia delle Entrate oltre che con i dipendenti e a tal proposito si prenda a riferimento quanto stabilito dagli artt. 2498 e 2499 del Codice Civile.
La normativa che disciplina la trasformazione ha subito dei cambiamenti negli anni ed in particolare è stata modificata in modo significativo con il processo di riforma del diritto societario.
Tale tipo di operazione viene posta in essere per dare attuazione alle diverse esigenze che nel corso del tempo le imprese possono manifestare e che possono essere soddisfatte attraverso le varie forme giuridiche previste dal nostro ordinamento. In generale alla base dell’operazione di trasformazione vi possono essere motivazioni economico-aziendali, di carattere fiscale o di responsabilità giuridica.
Il nostro ordinamento consente due tipi di trasformazione:
- omogenea, ossia la trasformazione di una società in un’altra di tipo diverso;
- eterogenea, ossia la trasformazione da società di capitali a organismi aventi natura non societaria e viceversa.
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2) La trasformazione omogenea: progressiva e regressiva
Nell’ambito della trasformazione omogenea il Codice Civile norma le seguenti tipologie:
- progressiva, ossia la trasformazione da società di persone a società di capitali;
- regressiva, ossia la trasformazione da società di capitali a società di persone.
La trasformazione progressiva è disciplinata dall'articolo 2500-ter del Codice Civile. Occorre il consenso della maggioranza dei soci che viene calcolato secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, a meno che non sia diversamente stabilito nel contratto sociale. Inoltre, spetta comunque il diritto di recesso al socio che non ha espresso voto favorevole a tale operazione.
Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione viene calcolato sulla base del valore attuale degli elementi patrimoniali della società trasformanda. Al fine di effettuare tale valutazione è necessaria una relazione di stima che deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale per le società per azioni o nominato dalla società stessa per le società responsabilità limitata. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione viene ripartito tra i soci sulla base dell'articolo 2500-quarter del Codice Civile: ogni socio riceve un numero di azioni in proporzione alla sua partecipazione nella società trasformanda e nel caso in cui vi siano soci d'opera, questi hanno diritto ad avere un numero di azioni o quote in misura corrispondente alla partecipazione che avevano prima della trasformazione in base a quanto sancito dall'atto costitutivo. E’ bene comunque ricordare che la trasformazione da società a responsabilità illimitata a società con responsabilità limitata non libera i soci dalla responsabilità nei confronti delle obbligazioni sociali che erano sorte prima dell’efficacia della trasformazione stessa.
La trasformazione regressiva è disciplinata dall'articolo 2500-sexies del Codice Civile. La delibera che approva la trasformazione deve essere adottata con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto per la tipologia di società trasformanda, a meno che non sia diversamente stabilito dallo statuto stesso, e occorre comunque sempre il consenso dei soci che a seguito della trasformazione assumono responsabilità illimitata. Presso la sede sociale bisogna depositare la relazione degli amministratori che illustri gli effetti e le motivazioni dell'operazione. Tale deposito deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto all'assemblea che delibera la trasformazione.
Ogni socio ha diritto a ricevere una partecipazione che sia proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. Non è richiesta esplicitamente dalla normativa la relazione di stima degli elementi patrimoniali della trasformanda in quanto la tutela dei terzi si basa sul patrimonio dei soci.
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3) La trasformazione eterogenea
La trasformazione eterogenea avviene quando si passa da società di capitali a organismi aventi natura non societaria e viceversa.
A tal proposito si veda l'articolo 2500-septies del Codice Civile che disciplina il passaggio da società di capitali in:
- fondazioni;
- comunioni d’azienda;
- consorzi;
- società consortili;
- associazioni non riconosciute;
- società cooperative.
Tale operazione deve essere approvata dall'assemblea della società di capitali che attua la trasformazione ed è necessaria la maggioranza richiesta per la modifica dello statuto così come sancito dall'articolo 2500-sexies del Codice Civile. Occorre inoltre anche il consenso di tutti i soci che a seguito della trasformazione assumono la responsabilità illimitata. Ad ogni modo i soci che hanno espresso voto contrario hanno comunque diritto di recesso dalla società trasformanda.
Viceversa, per la trasformazione di comunioni d'azienda, società consortili, consorzi, fondazioni o associazioni riconosciute in società di capitali occorre prendere a riferimento l'articolo 2500-octies del Codice Civile.
In particolare, la trasformazione di fondazioni in società di capitali viene disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote vengono assegnate secondo quanto stabilito dall'atto di fondazione o in mancanza di indicazioni al suo interno si utilizza quanto disposto dall'articolo 31 del Codice Civile.
In caso di comunioni d’azienda la decisione della trasformazione deve essere presa all’unanimità.
La trasformazione di consorzi in società di capitali può essere effettuata solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati. Invece, nel caso di trasformazione di società consortili e associazioni occorre la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione in società di capitali non è ammessa per le associazioni che hanno ricevuto in precedenza liberalità o contributi pubblici.
La trasformazione delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente in società di persone, di capitali o in consorzi deve avvenire secondo quanto stabilito dall'articolo 2545-decies del Codice Civile, ossia con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa. Tuttavia, occorre un quorum deliberativo pari a due terzi nel caso in cui il numero dei soci risulti essere minore di 50 mentre nel caso in cui sia superiore a 10.000 la trasformazione può essere deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti ma occorre che sia presente almeno il 20% dei soci e che l'atto costitutivo lo preveda.
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