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DECRETO LAVORO IN ARRIVO: TUTTE LE NOVITÀ

Decreto Lavoro in arrivo: tutte le novità

Cosa prevede la bozza di decreto sul lavoro: contratti a termine, omesse ritenute, lavoro sportivo, incentivi assunzioni, deducibilità contributi colf, Garanzia inclusione.

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Il Governo su proposta del ministro del lavoro Calderone ha predisposto uno schema di decreto legge che prevede molte modifiche normative  in tema di adempimenti dei datori di lavoro e tutela della sicurezza oltre alle nuove misure di sostegno e inclusione lavorativa  che sostituiranno il reddito di cittadinanza dal 2024.

 La bozza  del provvedimento conta ben 43 articoli e  prevede anche alcuni decreti ministeriali necessari all'attuazione;  Per alcune misure comunque l'entrata in vigore  è prevista già nel 2023.

La principale novità, che occupa i primi dieci articoli  come detto è la definizione della nuova misura di sostegno contro la povertà e per l'inclusione lavorativa declinata in tre diverse misure chiamate Garanzia per l'inclusione  Garanzia di attivazione lavorativa e prestazione di accompagnamento al lavoro   ma ci sono al capo 2 e 3 della bozza   altre novità rilevanti, ad esempio:

  1. causali più ampie per i contratti a termine fino a 24 mesi, 
  2. sorveglianza sanitaria per i lavoratori domestici e innalzamento  a 3mila euro della soglia di deducibilità dei contributi previdenziali versati dai datori di lavoro
  3. diminuzione delle sanzioni per omesse ritenute 
  4. semplificazione delle comunicazioni obbligatorie sul rapporto di lavoro
  5. semplificazioni in materia di lavoro sportivo dilettantistico 
  6. nuovo incentivo per l'assunzione di under 30  iscritti al programma Garanzia Giovani

Vediamo  tutte le  novità previste nei paragrafi seguenti .

1) Decreto lavoro: garanzia per l'inclusione, GAL e PAL

GARANZIA DI INCLUSIONE - GI

Il decreto descrive la misura che va a sostituire il Reddito di cittadinanza come misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L'impianto è molto simile a quello dell'RDC, con limiti piu bassi :  prevede un contributo economico di 500 euro mensili  per un singolo , parametrato  alla scala di equivalenza  familiare,  cui si accede con ISEE non superiore a 7200  euro.

Andra richiesto all'INPS  e avrà durata di 18 mesi + 12 dopo un mese di stop.

Prevista la  firma di un patto per l 'inclusione sociale, con obblighi di lavoro e di formazione per  i componenti maggiorenni  e minorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico. In mancanza del Patto si perde il contributo .

E' previsto  l'obbligo per i beneficiari di accettare offerte di lavoro 

  • a tempo indeterminato o determinato di  almeno un mese ,
  •  a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% del tempo pieno

Se l'offerta di lavoro è superiore ad un mese la Garanzia è sospesa d'ufficio per la durata del contratto.

Leggi per ulteriori dettagli Reddito di cittadinanza addio, arriva la Garanzie per l'inclusione

PRESTAZIONE ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  -PAL

Per i nuclei familiari che da settembre perdono il reddito di cittadinanza  e che hanno già sottoscritto un patto per il lavoro scattera la possibilità di richiedere  un indennità di 350 euro   compatibile con redditi da lavoro fino a 3mila euro,  attiva fino al 31 dicembre 2023, sempre che siano presenti i requisiti richiesti già per il RDC.

GARANZIA ATTIVAZIONE LAVORATIVA  -  GAL 

Infine terza misura di sostegno economico sarà. riconosciuta dall'INPS  alle  persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE,  non superiore a euro 6.000 annui. La GAL può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare  ad un massimo di due persone, condizionata alla firma della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i Centri per l'impiego  che dovranno convocare gli interessati entro 120 giorni. L'importo per il primo beneficiario è di 350 euro , per il secondo di 175 euro, per 12 mensilità

2) Decreto Lavoro: Vigilanza Sicurezza, INAIL scuola, Lavoro domestico

Le nuove norme  previste dal Capo 2  del Decreto Lavoro prevedono modifiche al Testo Unico per la sicurezza  e in particolare:

  •  aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
  • implementazione dell’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro  anche attraverso  ausiliari di polizia giudiziaria, in possesso di specifiche competenze tecniche  per la valutazione del c.d. rischio biologico
  • obbligo di nomina del medico competente ogniqualvolta il Documento di  valutazione rischi lo suggerisca
  • obbligo di sorveglianza sanitaria INAIL  ex art 41 d.lgs 81/2008 per i lavoratori domestici che lo richiedano, interamente a carico INAIL
  • obbligo di richiedere la cartella sanitaria del lavoratore rilasciata dal precedente datore di lavoro 
  • formazione specifica per i datori di lavoro per l'utilizzo di proprie attrezzature 
  • sostegno economico ai familiari in caso di decesso di studenti durante attività formative 
  • estensione TUTELA INAIL agli studenti e a tutto il  personale  della SCUOLA e della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.  
  • adeguamento degli indennizzi del danno biologico, sia in capitale sia in rendita, disposto tramite la sostituzione delle relative tabelle attualmente vigenti
  • adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail ai  disabili che non hanno diritto al collocamento obbligatorio, da parificare  all'età pensionabile ( 67 anni)
  • finanziamento  per il funzionamento dell’INAIL, in considerazione dell’incremento delle prestazioni erogate, con reclutamento di 180 unità di personale anche tramite concorso.

3) Decreto Lavoro: pensioni, semplificazioni, lavoro sportivo, sanzioni per omesse ritenute

Il capo III del maxi-decreto lavoro   prevede invece le seguenti novità

  • maggiorazione dell’Assegno unico universale (AUU) per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, anche per i nuclei ove, al momento della presentazione della domanda sia  presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto.
  •  già a partire dall’anno 2023,  si parificano a  tre identici termini di presentazione  31 marzo, 15 luglio e 30 novembre, le domande per l'accesso all'APE sociale  e per il pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. PRECOCI, per consentire un accesso più tempestivo alla pensione . Attualmente, per i lavoratori precoci sono previsti annualmente soltanto due scadenze. Ti possono interessare gli approfondimenti del Dossier Pensioni 2023 .
  •  si modifica la disciplina della RICONGIUNZIONE  sostituendo il rendimento  attualmente pari al 4,5% annuo,  con un rendimento in linea con quello del sistema contributivo, ovvero la media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
  • si attenuano le sanzioni amministrative  da irrogare in caso di OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui, decorsi tre mesi dalla notifica dell’avvenuto accertamento, che scendono dai limiti minimi e massimi pari a  10-50 mila euro,  ai limiti di una volta e mezzo dell’importo omesso fino a quattro volte l'importo della violazione.  
  • Si innalza da euro 1.549,37 a euro 3.000 il limite  di deduzione, dal reddito complessivo IRPEF, dei contributi previdenziali  per i lavoratori domestici  e assistenti familiari. Leggi per approfondire Contributi Colf e badanti si possono scaricare?
  •  si interviene con nuove modifiche al decreto legislativo n. 36/2021 sul LAVORO SPORTIVO  per semplificare e uniformare gli adempimenti  a carico dei datori di lavoro sportivi. In particolare   la comunicazione ai centri per l’impiego  dei  rapporto di lavoro subordinato e di collaborazioni coordinate e  continuative ,  viene uniformata al sistema  Unilav  e i dati saranno inviati  al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche.   Ugualmente  il Libro unico del lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative  andrà  depositato in forma  telematica presso un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.. Vedi sul tema  ulteriori  aggiornamenti nel Dossier Riforma dello sport

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Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

4) Decreto lavoro contratti a termine, e incentivo assunzioni

Infine importante soffermarsi  su due importanti novità di largo impatto per le aziende :

CONTRATTI A TERMINE 

L’articolo 35 incide sulla disciplina del contratto di lavoro a termine modificato dal  decreto “dignità”  con forti limitazioni per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, nonché per le proroghe e i rinnovi, La norma   consente la stipula di contratti con superiore ai 12 mesi, e non eccedente i 24 mesi, se  giustificata dalle ragioni tecniche, organizzative e produttive, che potranno essere riconosciute dalla contrattazione collettiva, anche aziendale .

In caso di mancato esercizio di tale delega da parte della contrattazione collettiva,le ragioni tecniche, organizzative e produttive,  dovranno essere preventivamente certificate presso una delle sedi delle commissioni di certificazione, di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Infine possibile derogare ai 12 mesi per   l’esigenza di sostituire altri lavoratori.

Leggi sulla normativa in vigore Contratto a tempo determinato: tutte le regole

INCENTIVO ASSUNZIONE UNDER 30 

L’articolo 41 prevede, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

  • a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  • b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
  • c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

Tale incentivo è cumulabile con quello previsto dall’art. 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Vedi anche il Dossier Incentivi assunzioni per ulteriori approfondimenti

 In caso di cumulo  l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto. 

L'agevolazione può essere applicata  alle assunzioni 

  • con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, 
  • con  contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere

Restano esclusi  i rapporti di lavoro domestico.


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