Il Ministero del lavoro, con nota n. 4581 del 6 aprile 2023, interviene in tema di rispetto dei principi di coerenza e ragionevolezza riguardo all’ ispirazione confessionale degli enti del Terzo settore, in particolare si sofferma sulla corretta interpretazione degli articoli 21, 26 e 35 del Codice del Terzo Settore.
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1) L’ente religioso nel Terzo settore
La tematica sottoposta all’attenzione del ministero rimanda ai profili di specialità della disciplina dell’ente religioso che assume qualifica di ETS (parziale)[1] mediante la costituzione di uno specifico “ramo” ETS o IS.
Nella nota in esame si evidenzia come il Codice, dando attuazione alla Costituzione e alla legge delega, individui le attività di interesse generale e le tipologie di enti, graduando tra queste ultimi vincoli e benefici.
Inoltre, nel rispetto dei limiti volti a tutelare i principi fondamentali, il CTS garantisce gli spazi di autonomia che il potere pubblico ha il dovere di rispettare a tutela di un principio di pluralismo, basato non solo sulla possibilità dell’emersione di nuove tipologie di enti rispetto a quelle previste dalle pregresse leggi di settore, ma anche sul diritto di ciascun ente di possedere caratteristiche proprie e di ciascuna formazione sociale di individuare e definire in maniera autonoma una propria chiave di lettura dei valori comuni di solidarietà e partecipazione. Quanto sopra costituisce una ulteriore declinazione di quella libertà di associazione garantita dall'art. 18 della Costituzione.
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2) Art. 21 e 35 CTS. L’ammissione degli associati
Negli articoli che disciplinano l’ammissione dei soci nelle associazioni (art. 21 CTS) o APS (art. 35 CTS) si stabilisce espressamente che l’ammissione dei soci deve avvenire “secondo criteri non discriminatori” ma comunque “coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta”.
Giova pertanto ribadire da un lato che, se in via generale le associazioni del Terzo settore devono avere carattere aperto, dall’altro è possibile individuare requisiti per l’ammissione dei soci. Secondo quanto già esplicitato da questo Ministero nella nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, la previsione contenuta nel richiamato articolo 21 del Codice mira “…a tutelare l'interesse degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo”.
Tale disposto si ispira dunque a un virtuoso bilanciamento tra:
- il principio di non discriminazione e coerenza tra le attività statutarie e le finalità perseguite
- i requisiti di ammissione dei soci.
In concreto, sarà poi rimessa alla scelta del singolo che intenda fornire in forma associata il proprio apporto al bene comune attraverso lo svolgimento (in via diretta o sotto forma di sostegno e partecipazione) di attività di interesse generale, individuare l’ente che più di altri corrisponda alla propria sensibilità personale, sapendo che la richiesta di aderirvi comporta l’accettazione del sistema valoriale proprio dell’ente.
Di conseguenza, l’eventuale attività istruttoria operata dagli Uffici del RUNTS su tale profilo, non può generare apprezzamenti di natura discrezionale, dovendosi piuttosto essa mantenere entro i precisi binari dell’oggettivo accertamento della sussistenza, nello statuto dell’ente, delle condizioni di conformità alle norme imperative del Codice stesso (si richiama, in tal senso, la circolare ministeriale n. 9/2022).
In ragione di ciò, l’esame integrale degli statuti (e non di singole previsioni isolate dal contesto) dovrebbe consentire agli uffici di comprendere – eventualmente anche attraverso interlocuzioni con gli enti – se obiettivo di questi ultimi sia effettivamente il soddisfacimento di finalità di carattere civico-solidaristico e di utilità sociale o, ad esempio, il raggiungimento di obiettivi di natura religiosa confessionale propri di altre tipologie di formazioni sociali, ugualmente meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento, ma alla luce di disposizioni di diversa natura e potenzialmente estranee alla disciplina recata dal Codice del Terzo settore.
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3) Art. 26 CTS. L’organo di amministrazione
Parimenti occorre effettuare una riflessione in riferimento a possibili norme statutarie che prescrivono l’appartenenza alla confessione religiosa alla quale l’ente si ispira, per l’assunzione della titolarità delle funzioni di amministratore dell’ente medesimo.
Nella nota si sottolinea come, con riguardo all’assunzione delle funzioni di amministratore, un determinato profilo valoriale che connoti l’ente può costituire, nel caso di specie, un requisito ragionevole, coerente e, quindi, non discriminatorio di accesso alla carica sociale, la cui previsione può legittimamente trovare espressione nell’autonomia statutaria dell’ente, in conformità alla facoltà contenuta nell’articolo 26, comma 3 del Codice.
Relativamente poi all’organo di amministrazione, la cui presenza è necessaria nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute e nelle fondazioni[3] di Terzo settore, la norma dispone che la nomina[4] degli amministratori spetti all’assemblea. Qualora sia previsto nell’atto costitutivo o nello statuto, la facoltà di nomina può essere attribuita anche a lavoratori o ad utenti dell’ente, nonché agli enti religiosi[5].
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4) Statuti: l’attività di vigilanza da parte dell’autorità ecclesiastica ed il controllo di conformità del RUNTS
Alla luce di quanto detto fin qui, si ricorda che, la Legge Delega n. 106/2016 che ha dato origine al Codice del Terzo settore, ha stabilito una serie di principi cardine ai quali riferirsi per la valutazione della coerenza e correttezza degli statuti, nonché della condotta degli ETS.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che laddove lo statuto attribuisca ad un'autorità ecclesiastica “la vigilanza sull'integrità della fede e dei costumi”, in relazione a quanto deliberato ed attuato dall'ente, ciò non è di interesse degli Uffici del RUNTS, ai quali spetta, invece, il controllo sulla conformità dell'attività svolta con le finalità proprie degli ETS come espresso negli orientamenti di prassi delle Note e delle Circolari ministeriali già sopra citati e di seguito riportate in un prospetto di sintesi:
Nota/Circolare ministeriale | Orientamenti |
Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019 | L'art. 21 del Codice del Terzo Settore mira a tutelare l'interesse degli associati a che del rapporto associativo entrino a far parte quanti si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto associativo. |
Circolare Ministeriale n, 9/2022 del 21 aprile 2022 | L’ufficio del RUNTS accerterà in primo luogo la regolarità formale dell'istanza, ovvero la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata. Successivamente, dovrà accertare, sotto il profilo di legittimità, la sussistenza delle condizioni previste dal Codice ai fini dell'iscrizione: la conformità delle regole statutarie dell'ente alle norme inderogabili del Codice e la rispondenza delle caratteristiche dell'ente alla sezione nella quale si richiede l'iscrizione. Si precisa che in ogni caso l'istruttoria deve consistere in una verifica della sussistenza delle condizioni previste dal Codice |
Nota MLPS n. 3734 del 15 aprile 2019 | Le attività di culto (che costituiscono la principale ragion d'essere degli enti religiosi) sono “altro” rispetto a quelle disciplinate dal Codice e non sembrano sussumibili nella categoria delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice, che comunque trovano precisi limiti. |
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5) NOTE
[1] Al riguardo si rimanda a L. Gabbanelli, F. Moroni, M. Peta, Gli enti religiosi nel Terzo settore: aspetti civilistici, contabili, fiscali (ebook), Fisco e Tasse, 2023.
[2] V. nota n. 3734 del 15 aprile 2019 in cui si specifica come le attività di religione e di culto siano estranee all’ambito di applicazione del Codice del Terzo settore, trovando esse in altro quadro regolatorio il proprio regime giuridico di tutela
[3] Ivi, art. 26, comma 8. Si ricorda che tale organo, che ha potere di rappresentanza generale dell’ente, entro trenta giorni dalla nomina deve provvedere a richiedere l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
[4] Si applica l’art. 2382 del Codice civile.
[5] Cfr. art. 26, comma 5, D.lgs. n. 117/2017. Si rimanda a a L. Gabbanelli, F. Moroni, M. Peta, Gli enti religiosi nel Terzo settore: aspetti civilistici, contabili, fiscali (ebook), cit., pp. 81-82.