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CREDITO DI IMPOSTA ART BONUS PER FONDAZIONI: RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Credito di imposta Art Bonus per Fondazioni: recenti chiarimenti delle Entrate

Fondazioni e art bonus: due chiarimenti delle Entrate sulla spettanza del credito di imposta

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Con Risposta a interpello n. 266 del 22 marzo 2023 e n. 270 del 31 marzo 2023, le Entrate forniscono chiarimenti in merito all’applicazione del credito di imposta Art Bonus alle Fondazioni, in due distinte ipotesi prospettate con rispettive intenze.

1) Normativa di riferimento: Art bonus

Si ricorda, al riguardo che, l’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla  legge  29 luglio   2014,  n.  106), al comma  1, prevede un credito d'imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate:

  • in denaro, 
  • da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, 
  • per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il  sostegno   degli  istituti  e  dei  luoghi   della  cultura  di  appartenenza  pubblica,   delle  fondazioni  lirico­sinfoniche  e  dei  teatri   di  tradizione,  delle  istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

Tale credito d'imposta ­riconosciuto:

  • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile,
  • ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui

ripartito in tre quote annuali di pari importo  è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Per ulteriori chiarimenti a livello pratico, si rimanda alla Circolare AdE n. 24/E del 31 luglio 2014.

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2) Erogazioni liberali a favore dell’ente di cui si è fondatori

Nella prima ipotesi (risposta a interpello n. 266/2023) l’ente istante / Fondazione chiede se le erogazioni liberali in denaro destinate al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente, deliberate a tal fine annualmente dall'assemblea dei fondatori, siano ammissibili all'Art bonus.

In altri termini, si domanda se risulti lecita l’applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dal citato art. 1 decreto ­legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno dell'attività   concertistica e corale dell'Ente di cui l'Istante è tra i soggetti  fondatori.

Le Entrate evidenziano come in primo luogo la circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all'accrescimento del fondo di gestione dell'Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo statuto del medesimo, farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio: ciò che rileva nel caso di specie, infatti, è la questione attinente alla possibilità che quote di un fondo di gestione possano qualificarsi come erogazione liberale.

Infatti, la Fondazione istante risulta tra i fondatori dell'Ente e lo statuto di quest'ultimo prevede (ed impone) il versamento annuale di un contributo dei suoi fondatori/sostenitori finalizzato all'accrescimento del suo fondo di gestione.

In conclusione, si ritiene che le dazioni finanziarie effettuate dalla Fondazione istante per il sostegno dell'Ente non siano riconducibili e non rientrino nell'ambito di applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014.

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3) Erogazioni liberali destinate a favore di dell'immobile sede di un Ente istituito per iniziativa pubblica in qualità di legatario del defunto

Nel secondo caso oggetto di interpello (n. 270/2023), la Fondazione rappresenta di essere una fondazione di diritto privato già eretta in ente morale nel 1917; dichiara inoltre di essere stata istituita per iniziativa pubblica dello Stato italiano in qualità di legatario del defunto, che aveva disposto per testamento il lascito di tutti i suoi beni in Italia a favore dello Stato italiano sotto la condizione delle costituzione di una fondazione che conservasse, valorizzasse e accrescesse il compendio patrimoniale oggetto di donazione.

L'Ente, oltre ad essere stato costituito per iniziativa pubblica, presenta anche uno specifico assetto di gestione, per cui il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, è nominato per l'intero dal Prefetto. 

Inoltre, il presidente del consiglio di amministrazione è indicato dal Ministro della Cultura in una terna di soggetti proposti dalla Prefettura. 

La Fondazione, dunque, in ragione della presenza in concreto delle citate caratteristiche, nonostante la veste giuridica di soggetto di diritto privato, ha natura sostanzialmente pubblicistica.

Le Entrate ricordano come la natura pubblicistica di un ente sia suffragata dal concreto riscontro di una serie di indici sintomatici, come indicati nella risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017:   

  • costituzione dell’ente da parte di soggetti  pubblici;   
  • maggioranza  pubblica   dei soci e dei partecipanti; 
  • finanziamento con risorse pubbliche; 
  • gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; assoggettamento ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione o al controllo analogo 
  • qualifica di istituto o luogo della cultura di cui all'articolo 101 decreto legislativo n. 42 del 2004.

In riferimento all'ente istante, essendo la sua funzione esclusiva quella della conservazione, valorizzazione ad accrescimento del patrimonio culturale donato allo Stato italiano nel 1917, non rilevano elementi ostativi alla riconduzione della fondazione al novero degli istituti o luoghi della cultura.

In conclusione si  ritengono  ammissibili  all'agevolazione  fiscale in esame le erogazioni liberali  in denaro destinate al sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile sede della fondazione e dei beni d'arte ivi presenti.

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Allegati

Risposta AdE 270 del 11.04.2023 - Interpello
Risposta AdE 266 del 22.03.2023 - Interpello
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