La cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore quale ad esempio Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.
Nello specifico per la riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall’ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse fatta eccezione per gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2010 ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni.
Sulla Rottamazione delle cartelle 2023 leggi:
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1) Cartella di pagamento: cosa contiene
La cartella di pagamento sinteticamente contiene:
- la descrizione delle somme dovute,
- l’invito a provvedere al pagamento entro i termini definiti dalla data di notifica,
- le informazioni sulle modalità di pagamento,
- le istruzioni per richiedere la rateizzazione, la sospensione o proporre ricorso.
Nella prima pagina del documento è indicato, in alto a sinistra:
- il numero identificativo dell’atto,
- subito sotto, l’ente o gli enti creditori,
- il debitore e il coobbligato se c'è
Per approfondimenti sul contenuto della cartella leggi anche: Cartella di pagamento: come si legge?
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2) Cartella di pagamento: il ruolo e i pagamenti delle somme dovute
Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori vengono iscritte a ruolo.
Il ruolo è un elenco che contiene:
- i nominativi dei debitori,
- la tipologia del credito
- le relative somme dovute.
Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.
Le cartelle di pagamento possono essere pagate:
- con bollettino,
- con RAV,
- on line.
Scopri qui tutte le modalità di pagamento.
In caso di:
- mancato pagamento della cartella nel termine di 60 giorni (o del diverso termine di 180 giorni previsto da specifiche leggi) dalla notifica,
- o mancata richiesta di rateazione,
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati procedure cautelari e conservative quali:
- fermo amministrativo di beni mobili registrati,
- ipoteca,
- o l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo (pignoramento dei beni mobili, immobili o dei crediti).
In caso di mancato pagamento della cartella nei termini, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, e tutte le eventuali ulteriori spese.
Gli interessi di mora sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Una volta ricevuto il pagamento dell’importo indicato nella cartella, l’Agenzia delle entrate–Riscossione effettua il riversamento di quanto riscosso alle casse dello Stato o degli altri enti creditori.
3) Cartella di pagamento: la rateizzazione e la sospensione
In alternativa al pagamento totale delle somme contenute nella cartella, l’Agente della riscossione può, a seguito di istanza del contribuente, concedere la rateizzazione della cartella ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73, salvo diverse indicazioni dell’ente creditore.
È possibile rateizzare una o più cartelle in modo semplice e veloce.
La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
È possibile ottenere la dilazione dei pagamenti:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro;
- compilando il modello da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Inoltre, oltre al pagamento della cartella, è possibile la sua sospensione al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.
Se si ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella non sia dovuta, è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.
La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
La richiesta di sospensione può essere presentata:
- direttamente nell’area riservata del portale;
- via e-mail agli indirizzi indicati nel Modello SL1 - pdf.