Anche per il secondo trimestre 2023, sono riconosciuti i crediti d'imposta previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Lo prevede l'articolo 4 del decreto legge del 30.03.2023 n. 34 ("Decreto bollette") recentemente pubblicato in GU e in corso di conversione in legge. Ricordiamo inoltre, che già la Legge di Bilancio 2023 aveva riconosciuto le suddette agevolazioni anche per il primo trimestre 2023, elevandone le percentuali.
In questo breve approfondimento facciamo il punto sui crediti d'imposta energia e gas previsti per l'anno 2023, misura e modalità di fruizione.
Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d'imposta spettante abbiamo elaborato un utile tool in excel "Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito. |
1) Credito d'imposta energia e gas 2023: aliquote e requisiti
Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per accedere al credito e la misura spettante con utili tabelle riepilogative che forniscono un quadro complessivo delle agevolazioni previste per il 2023.
Approvvigionamento | Requisiti soggettivi | Requisito di onerosità | Agevolazione | ||
I trimestre 2023 | II trimestre 2023 | ||||
Impresa energivora | Acquista energia elettrica | Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE | Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | Credito di imposta del 45% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 20% sulla spesa energetica |
E' ricompresa negli elenchi CSEA del 2022 (2023) | |||||
Produce e autoconsuma energia elettrica | Opera nei settori indicati dall'Allegato 3 delle linee guida CE oppure Opera nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e possiede un IVAL non inferiore al 20% | Variazione del costo medio dei combustibili utilizzati per la produzione di energia superiore al 30% | Credito di imposta del 45% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del I trimestre 2023 | Credito di imposta del 20% sui kWh prodotti e autoconsumati, valorizzati al PUN del II trimestre 2023 | |
E' ricompresa negli elenchi CSEA del 2022 (2023) |
Approvvigionamento | Requisiti soggettivi | Requisito di onerosità | Agevolazione | ||
I trimestre 2023 | II trimestre 2023 | ||||
Impresa non energivora | Acquista energia elettrica | Dotata di contatore di potenza pari o superiore a 4,5 KWh (IV trim. 2022 e I trim. 2023) | Variazione del costo medio del kWh superiore al 30% | Credito di imposta del 35% sulla spesa energetica | Credito di imposta del 10% sulla spesa energetica |
Approvvigionamento | Requisiti soggettivi | Requisito di onerosità | Agevolazione | ||
I trimestre 2023 | II trimestre 2023 | ||||
Impresa gasivora | Acquista gas naturale | Opera nei settori indicati dall'Allegato 1 del DM 547/2021 e ha consumato nel I trim. 2022 (2023) un volume almeno pari a 0,25 GWh | Variazione prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30% | Credito di imposta del 45% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 20% sui consumi non termoelettrici |
Impresa non gasivora | Nessun requisito specifico | Credito di imposta del 45% sui consumi non termoelettrici | Credito di imposta del 20% sui consumi non termoelettrici |
Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d'imposta spettante abbiamo elaborato un utile tool in excel "Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito. |
2) Credito d'imposta energia e gas 2023: modalità di fruizione
I crediti d'imposta, sia per il primo trimestre 2023 che per il secondo trimestre, sono utilizzabili dal beneficiario esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti diversi codici tributo, che andiamo a riepilogare nella seguente tabella, restando in attesa della pubblicazione di quelli relativi al secondo trimestre 2023.
Credito | Codice tributo | Riferimento normativo | Termine di utilizzo |
Primo Trimestre 2023 | “7010” credito d’imposta a favore delle imprese energivore art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (primo trimestre 2023) | entro il 31.12.2023 | |
“7011” credito d’imposta a favore delle imprese non energivore art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (primo trimestre 2023) | |||
“7012” credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (primo trimestre 2023) | |||
“7013” credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (primo trimestre 2023) |
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Per la verifica dei requisiti e il calcolo automatico del credito d'imposta spettante abbiamo elaborato un utile tool in excel "Calcolo credito imposta energia e gas (Excel)" con il calcolo viene fornito anche il codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché le indicazioni per l’eventuale cessione del credito. |
3) Credito d'imposta energia e gas 2023: modalità di cessione
I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore:
- di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
- di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico
- ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.
In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.
Il cessionario può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Ti segnaliamo Cessione crediti energia - Check-list visto conformità utile Check-list per rilascio visto di conformità per la cessione del credito d'imposta energia elettrica e gas naturale, da parte di un professionista abilitato |
La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata utilizzando l'apposito modello (aggiornato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile), mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità:
- entro il 18 dicembre 2023, relativamente ai crediti d'imposta del primo trimestre 2023,
indicando nel modello il relativo codice identificativo:
- "7746" - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- "7747" - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- "7748" - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- "7749" - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2023), di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.