Con il Disegno di legge delega fiscale il Consiglio dei ministri ha varato lo scorso 15 marzo nuovi principi generali e regole applicative per una Riforma fiscale complessiva .
Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera con alcune modifiche in sede referente , passato all'esame del Senato e approvata definitivamente dalla Camera, in terza lettura il 4 agosto scorso
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 14 agosto 2023 come legge n. 111 2023.
I dettagli operativi saranno da definire attraverso vari decreti legislativi da emanare nei 24 mesi successivi.
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Tra i molti aspetti si prevedono novità anche in tema di trattamento fiscale degli oneri previdenziali a carico dei cittadini e delle rendite finanziarie collegate alla previdenza sia obbligatoria che integrativa. Vediamo di seguito i dettagli.
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1) Contributi previdenziali deducibili fiscalmente
Non si sono state modifiche alla Camera all'articolo 5 che si occupa di Imposta sui redditi delle persone fisiche, e che, tra le altre cose, introduce la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo anche, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo.
In tal modo si assimila il trattamento dei redditi di lavoro dipendente e assimilati a quello dei redditi conseguiti dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali.
A legislazione vigente l’ammontare di talune detrazioni fiscali, come quelle attribuite in ragione della tipologia di reddito conseguito (articolo 13 del TUIR) o per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR), è commisurato al parametro del reddito complessivo del contribuente, con la conseguenza che:
- per il reddito da lavoro dipendente la detrazione si determina sulla base del reddito complessivo al netto degli oneri previdenziali obbligatori,
- nel caso dei lavoratori autonomi (diversi dai notai) e degli imprenditori individuali la detrazione si calcola sul reddito complessivo al lordo degli stessi oneri.
Con la nuova disposizione invece l’imprenditore individuale e il lavoratore autonomo potranno dedurre i contributi previdenziali dal reddito di categoria, diminuendo, di conseguenza, il reddito complessivo.
Solo in caso di incapienza, i contributi in questione, per un ammontare pari all’eccedenza non dedotta, saranno deducibili dal reddito complessivo.
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2) Riforma fiscale: il trattamento Fondi pensione e Casse private
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Sempre all'art. 5 il comma 9) detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle forme di previdenza complementare per cui: " la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa, con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione, con mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;" si legge nel testo approvato alla Camera.
CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE Il DDL della delega fiscale infine, prevede all'art 5 comma 10 : l’applicazione di un’imposizione sostitutiva, in misura agevolata, sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria (cc.dd. casse previdenziali)
.Attualmente i redditi di natura finanziaria delle Casse di previdenza sono assoggettati a tassazione con ordinaria aliquota del 26% (ai sensi del decreto- legge n. 66 del 2014), con applicazione di un credito di imposta credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% (articolo 1, comma 91, della legge n. 190 del 2014). Spetta, invece, a favore dei fondi pensione, un credito d’imposta nella misura del 9% del risultato netto maturato, assoggettato effettivamente all’imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l’ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (comma 92).
A questo proposito si ricorda l'intervento del 30 marzo 2023 del viceministro all'Economia Maurizio Leo durante gli «Stati generali della Previdenza», evento organizzato dall’Adepp.
Il viceministro aveva specificato che il trattamento fiscale degli investimenti delle casse di previdenza sarà allineato a quello dei fondi pensione tra i quali tra cui ora c’è un disallineamento . Si passerebbe quindi anche per le Casse a un’aliquota impositiva del 20%
Leo aveva anche affermato che l'auspicio del Governo è che parte delle risorse derivanti da questo risparmio fiscale "possano essere indirizzate in investimenti in titoli del debito pubblico".
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3) Rendite finanziarie incluse nel reddito complessivo ai fini delle detrazioni
Un aspetto da sottolineare è che con il criterio direttivo indicato nella bozza di DDL fiscale art 5 comma 1, lettera a), numero 3), si intende prevedere l’inclusione dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta , nella nozione di reddito complessivo rilevante ai fini della spettanza delle detrazioni, delle deduzioni o dei benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Nella prima bozza del disegno di legge i redditi di natura finanziaria, per espressa previsione normativa, venivano esclusi da tale principio.
In sede referente alla Camera invece tale specificazione è stata espunta dal testo.
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