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I CREDITI D’IMPOSTA NEL QUADRO RU SI COMPLICANO CON L'INDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

I Crediti d’imposta nel quadro RU si complicano con l'indicazione del Titolare Effettivo

Il quadro RU della dichiarazione Redditi delle società di capitali 2023: limiti di utilizzazione dei crediti, come compilare la sezione I del quadro RU, titolare effettivo.

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Il quadro RU della dichiarazione Redditi delle società di capitali 2023 è davvero complicato: le istruzioni sono rimaste a 71 pagine, ma le indicazioni operative sono riferite ad una crescita degli incentivi da 161 a 261 (compresi 52 “crediti residui”), con la sorpresa di conoscere i dati del titolare effettivo-persona fisica del soggetto IRES del triennio 2020, 2021 e 2022 (rigo RU 150 del quadro) ai sensi dell’art. 3, punto 6, della direttiva (UE)  2015/849 del Palamento europeo relativamente ai soli crediti d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.

Vediamo insieme i dettagli.

1) I limiti di utilizzazione dei crediti

Il quadro RU deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta concessi per agevolazione alle imprese.

I limiti di utilizzazione dei crediti

1. Art. 1, comma 53, della L. 24.12.2007, n. 244:

- i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni delle singole norme istitutive, in misura non superiore a € 250.000 annui;

- l’ammontare eccedente è riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.

 2. Risoluzione 9.4.2008, n. 9/DF:

- il limite di € 250.000 si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’art. 25, del d.lgs. 9.7.1977, n. 241, fissato in 2.000.000 per effetto dell’art. 1, comma 72, della L. 30.12.2021, n. 234;

- il limite di € 250.000 “opera non come limite interno a ciascun credito d’imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d’imposta”;

- nel caso di “sforamento” del limite specifico di € 250.000, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente tale limite si considereranno come non avvenute”;

- il limite di € 250.000 non si applica al credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo di cui all’art. 280, della L. 27.1.2006, n. 296;

- se in un anno sono state effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti d’imposta del quadro RU possono essere utilizzati anche oltre il limite specifico di € 250.000, fino a colmare la differenza che non è stata utilizzata del limite generale.

3. Le istruzioni al quadro RU

Il limite di utilizzazione di cui al citato art. 53 non si applica ai crediti d’imposta per i quali la relativa norma prevede espressamente che la soglia non trova applicazione.

L’art. 53, inoltre, non va rispettato per i crediti spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto la forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio.

La verifica del limite di utilizzazione, nonché dell’importo eccedente, va fatta compilando la sezione VI-C.

Salvo espressa deroga, i crediti d’imposta non danno diritto a rimborso, anche nel caso in cui non sono completamente utilizzati.

L’utilizzazione, secondo le modalità previste per le singole operazioni, può avvenire:

  • in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, solo in  sede di dichiarazione annuale e relativamente alle imposte e alle ritenute indicate espressamente;
  • soltanto utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 3, comma 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124).
Avvertenza

L’importo del credito che è stato utilizzato in maniera indebita può essere versato unitamente ai relativi interessi, avvalendosi dell’istituto di ravvedimento operoso (art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472).

La regolarizzazione degli indebiti utilizzi del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23.12.2013, n. 145, è disciplinata dall’art. 5 commi da 7 a 12, del D.L. 21.10.2021, n. 146, presentando la domanda entro il 30.11.2023, (art. 1, comma 271, della L. 29.12.2022, n. 197).


Per approfondimenti si consiglia l'e-book: Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo (eBook 2023)

2) Il quadro RU della dichiarazione redditi società di capitali 2023

Se nell’anno sono maturati crediti d’imposta il contribuente deve compilare il quadro RU, composto dalle “sezioni” anche articolate in più “parti”:

  • sezione I – crediti d’imposta;
  • sezione II – caro petrolio;
  • sezione III – finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Marche;
  • sezione IV – attività di ricerca, sviluppo e innovazione-formazione-investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato:
  • sezione V - altri crediti d’imposta;
  • sezione VI – crediti d’imposta ricevuti e trasferiti e limiti di utilizzo.
Per approfondimenti si consiglia l'e-book: Credito di imposta beni strumentali (eBook 2023)

3) I crediti d'imposta: la sezione I del quadro RU

Nella sezione devono essere indicati i crediti d’imposta indicati alle tabelle collocate nell’appendice alle istruzioni della dichiarazione, esponendo, per ciascuna voce l’evoluzione della disponibilità, dell’utilizzazione e dell’importo riportato a nuovo. 

 La sezione, che va compilata per ciascun credito, richiede l’indicazione:

  • al rigo RU1: il codice identificativo del credito d’imposta, rilevabile dalla tabella presente nelle istruzioni; è possibile indicare, ma ciò è una facoltà, la relativa descrizione;
  • al rigo RU2: l’importo del credito presente al 3.12.2021, risultante dal rigo RU12 della dichiarazione REDDITI 2022;
  • al rigo RU3: il credito d’imposta che è stato ricevuto in qualità di socio di “ società trasparenti” o di beneficiari di Trust o di cessionari, per i quali è prevista la possibilità di effettuare la cessione. Vanno indicati anche i crediti ricevuti a seguito di operazioni straordinarie dall’incorporante o dal soggetto destinatario della fusione o dal beneficiario della scissione per esporre il credito d’imposta della società incorporata, fusa o scissa. In tale ipotesi, va compilata la sezione VI-A;
  • al rigo RU5: va indicato l’importo complessivo del credito spettante nell’anno 2022 con i codici:
  • al rigo RU6: l’ammontare del credito che è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 nell’anno 2022 (se l’esercizio coincide con l’anno solare);
  • al rigo RU7: ammontare del credito che è stato utilizzato in riduzione (“compensazione verticale”) delle ritenute, dell’IVA, dell’IRES, delle imposte sostitutive e dell’IRAP; l’importo del credito che è stato oggetto di “compensazione orizzontale” nel modello F24 non va esposto in tale rigo ma solo nel rigo RU6;
  • al rigo RU8: l’importo del credito indicato al rigo RU6 versato con il modello F24 nell’anno 2022 e fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito di rideterminazione della somma spettante o a seguito di ravvedimento;
  • al rigo RU9: l’importo del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 1260 c.c. (col. 1) e ai sensi dell’art. 43-ter del d.p.r. 29.9.1973, m. 602 (col. 2). Per quest’ultimo, l’indicazione degli estremi dei cessionari e dell’importo ceduto nella dichiarazione del cedente da esporre nella sezione VI-B,  è condizione di efficacia della cessione. La cessione deve essere prevista dalla norma;
  • al rigo RU10: l’ammontare del credito che è stato trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza o da parte del Trust, da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN;
  • al rigo RU11: l’importo del credito chiesto a rimborso, relativamente alla presenza di tale condizione nella normativa;
  • al rigo RU12: l’importo del credito residuo, da riportare nella successiva dichiarazione. La casella 1 va barrata se il credito non va riportato a nuovo (ad es., nel caso di revoca o di decadenza) con l’avvertenza che in tale ipotesi la casella 2 non va compilata, oppure se la perdita è parziale ve esposto l’ammontare effettivamente spettante.
Avvertenza

Preliminarmente, è opportuno consultare le istruzioni specifiche previste per ciascun credito con il relativo “credito residuo” e i righi che vanno compilati attingendo anche alla “tabella codici crediti d’imposta” e alla “tabella crediti residui”.


Per approfondimenti si consiglia l'e-book: La certificazione dei crediti verso la P.A. (eBook)

4) L’indicazione del titolare effettivo

Nel quadro RU irrompono i nuovi righi “RU150-titolare effettivo” e RU151-cumulo”

La problematica non è generalizzata ma è limitata soltanto ai crediti d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione, formazione e investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato.

L’adempimento richiama l’art. 17 del regolamento (UE) 2021/242 per cui per il triennio 2020-222 è richiesta l’indicazione:

  • del titolare effettivo (RU150), individuato ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; più in particolare, per ciascun titolare persona fisica e per ciascun anno del triennio nel quale è stato usufruito il credito d’imposta vanno indicati:
  • codice fiscale, nome e cognome e data e Sato di nascita;
  • domicilio fiscale anagrafico, se diverso dalla residenza anagrafica;

eventuale residenza anagrafica estera.

IL TITOLARE EFFETTIVO

Sono considerati titolari effettivi:

  • le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale;
  • se non è possibile individuare il titolare effettivo in base all’entità della partecipazione (ad es., 20 soci che detengono la quota del 5% ciascuno), rileva il soggetto o i soggetti che, in base ad accordi contrattuali, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea o che comunque esercitano un’influenza dominante sulla società;
  • in via residuale, sono le persone che detengono i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

I soggetti, che devono comunicare il titolare effettivo (oltre che al registro delle imprese, quando sarà resa obbligatoria la segnalazione) sono:

  • le imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società a responsabilità limitata (comprese quelle semplificate e start-up  innovative, ecc.) e le società per azioni e in accomandita per azioni;
  • le persone giuridiche private, cioè le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  • i trust e gli istituti giuridici affini.

Se la partecipazione è posseduta da una società, è necessario verificare la posizione della società che è proprietaria della quota.

Per approfondimenti si consiglia l'e-book: Credito d'imposta energia e gas (eBook 2023)
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