L’interpello disapplicativo può ritenersi tempestivo ed ammissibile solo nel caso in cui è presentato in momento precedente all’eventuale adempimento del contribuente oggetto di interpello, in quanto diretto a “spendere” il convincimento dell’Ufficio al fine di orientare detto adempimento.
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1) Fatti di causa
La società contribuente ha impugnato un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità di istanza di interpello disapplicativo a termini dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La ricorrente deduceva che la disciplina dell’interpello disapplicativo non fosse sottoposta ad alcun termine finale ai fini dell’ammissibilità dello stesso, in quanto la preventività dell’interpello rispetto alla presentazione della dichiarazione operi unicamente in relazione all’interpello ordinario.
La contribuente osservava inoltre che, in ogni caso, l’istanza di interpello doveva ritenersi tempestiva, in quanto le perdite sarebbero state meramente indicate nella dichiarazione, ma sterilizzate riguardo al loro utilizzo, così a evidenziare una sorta di «stallo», riguardo al quale il comportamento del contribuente (in forza del mancato utilizzo nella dichiarazione 2010) dovrebbe ritenersi tempestivo in relazione alla presentazione dell’interpello.
L'Agenzia delle entrate, con motivo incidentale condizionato, ha sostenuto che la sentenza impugnata è errata dove ha ritenuto ammissibile l’impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell’interpello disapplicativo, trattandosi di atto meramente interlocutorio, privo di incidenza sulla posizione del contribuente.
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2) Motivi della decisione
La Cassazione con la citata sentenza chiarisce che l’interpello disapplicativo, al pari dell’interpello ordinario, ha lo scopo di far conoscere al contribuente la risposta dell’Ufficio, positiva o negativa, circa la non applicabilità di una disposizione antielusiva.
Trattandosi di comportamento diretto all’utilizzo del convincimento dell’Ufficio in relazione all’oggetto dell’interpello, deve necessariamente essere precedente all’adozione del comportamento oggetto dell'istanza del contribuente.
Per tale ragione, l’interpello può ritenersi tempestivo nel caso in cui sia formulato in tempo utile affinché il contribuente possa porre in essere il comportamento posto ad oggetto dell’istanza (Cass., Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 1317, citata dal ricorrente in memoria) e non anche successivamente.
La Corte ha precisato che la presentazione dell’interpello, anche un giorno prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e/o della dichiarazione integrativa, deve ritenersi tempestivo, in quanto precedente ad eventuali successivi adempimenti («la presentazione dell'interpello in tempo utile risponde, quindi, anche ad un interesse del contribuente, e non solo dell'amministrazione»).
Nel caso di cui alla citata sentenza, essendo l’interpello successivo alla stessa dichiarazione integrativa della società contribuente, l’istanza del contribuente deve ritenersi proposta non in tempo utile per l’emissione da parte dell’Ufficio di una risposta idonea a orientare il comportamento del contribuente.
La Corte concorda inoltre con il giudice d’appello, secondo cui l’indiscriminata proponibilità di interpelli che prescindano dalla possibilità di sindacare i relativi pronunciamenti dell’Amministrazione finanziaria e, quindi, che siano finalizzati a far conoscere astrattamente al contribuente gli intendimenti dell’Ufficio, anche a prescindere dagli obblighi dichiarativi, comporterebbe l’ammissibilità di una azione di accertamento nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, non prevista dalla struttura del processo tributario.
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