Il framework normativo nazionale ed internazionale sulla rendicontazione di sostenibilità sta registrando una nuova fase, già partita il 21 giugno 2022[1], con l’approvazione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, del 14 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea, il 16 dicembre 2022.
La CSRD, sotto il profilo qui trattato del ruolo e responsabilità del CdA e dell’organo di controllo, dà un nuovo impulso, accelerando l’evoluzione già in atto, ai temi di:
- governance e condotta dell’impresa;
- doppia materialità (o doppia rilevanza) e la due diligence;
- report di sostenibilità;
- assurance;
- sostenibilità per gli intermediari finanziari e bancari.
Riguardo proprio agli elencati aspetti e all’evoluzione sopra detta, Assonime in un recente studio[2] (23 gennaio 2023) si è soffermato sulla funzione, sui compiti e le relative responsabilità del CDA (in un’ottica di complementarità tra sostenibilità e digitalizzazione).
Il quadro delineato toccherà in primis la grande impresa europea e le PMI quotate, ma anche le PMI non quotate del nostro paese, per motivazioni plurime.
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1) La Direttiva UE, CSRD e il ruolo del CDA
L’evoluzione del ruolo e dei compiti del CDA si deve leggere nei punti innovativi della Direttiva CSRD:
- la “double materiality”, sulla quale si formano i nuovi requisiti di informazione su strategia, obiettivi, ruolo del Consiglio di amministrazione e del management, principali impatti negativi legati all'azienda e alla sua catena di valore e modalità di identificazione di tali informazioni;
- la due diligence sulla quale è responsabilizzata la governance dell’impresa, laddove il CdA deve integrare la due diligence nella governance coinvolgendo le parti interessate, al fine di identificare se valutare gli impatti negativi sull’ambiente e sulle persone, e intraprendere azioni per affrontare detti impatti negativi, monitorando e divulgandola loro efficacia.
Ciò si traduce in:
- un’amplificazione dei rischi e ampliamento degli interessi che il CdA deve considerare ed integrare nelle strategie e nella governance,
- ampliamento dei doveri fiduciari degli amministratori;
- obbligo di adozione di un piano per la strategia climatica;
- obblighi di trasparenza sull’informativa di sostenibilità;
Con gli effetti di:
- un ampliamento del perimetro dell’analisi di materialità e di mappatura dei rischi, con effetto immediato sulla responsabilità del CdA nelle fasi di esame del piano industriale, di valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- l’integrazione dei profili di sostenibilità nei piani strategici e industriali;
- la necessità di individuare, gestire e prevenire anche i rischi ambientali e sociali;
- la valutazione degli aspetti socio-ambientali anche nella gestione quotidiana.
Sotto il profilo operativo, gli amministratori sono chiamati alla ponderazione degli interessi coinvolti nelle decisioni, in ordine di priorità nella valutazione degli interessi medesimi, identificando come primario l’interesse della società, così come definito dal complesso dei soci oltre che il dialogo continuo con gli stakeholders.
Di conseguenza ciò comporta che:
- il processo decisionale del CdA evolve attraverso una maggiore proceduralizzazione delle scelte, imponendo un adeguamento dei flussi informativi all’interno del CdA:
- la cura dell’informativa pre-consiliare, i doveri informativi in capo ai delegati, il potere-dovere di chiedere informazioni in capo ai singoli consiglieri;
- la formalizzazione della motivazione alla base della decisione assunta che diviene un punto dirimente sotto il profilo della responsabilità degli amministratori.
Su punto, il citato rapporto Assonime in un’ottica di complementarità sottolinea il ruolo fondamentale che riveste la digitalizzazione quale strumento a supporto dei processi di identificazione della doppia rilevanza materiale, del monitoraggio e selezione degli obiettivi ESG e al dialogo con stakeholder e shareholder.
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2) Principio di Business Judgment Rule e adeguati assetti
La responsabilità degli amministratori con riguardo alle decisioni e scelte di sostenibilità deve fare riferimento al principio della Business Judgment Rule[3], combinato con l’adeguatezza degli assetti organizzativi.
La ponderazione degli interessi degli azionisti con quelli degli stakeholders si fonda necessariamente su un’ampia discrezionalità del CdA, con la possibilità di un sindacato solo sul modo in cui la scelta è stata assunta. Ciò implica, tuttavia, la necessità di dare massima attenzione al metodo posto alla base della ricognizione, ponderazione e valutazione degli interessi.
La conseguenza dell’applicazione del principio Business Judgment Rule è che lo stesso possa configurarsi come fonte di responsabilità, qualora si dimostri che la decisione sia stata assunta senza un’adeguata informazione e valutazione dei rischi e senza l’adozione delle cautele che l’operazione avrebbe richiesto.
Quando, invece, gli amministratori non abbiano tenuto conto degli impatti in termini di sostenibilità o non abbiano organizzato l’attività d’impresa in modo da implementare gli stringenti obblighi di due diligence, i confini della Business Judgment Rule appaiono più incerti, posto che la normativa impone un percorso guidato agli amministratori nell’effettuare le scelte organizzative corrispondenti.
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3) Il ruolo dell’organo di controllo interno ed esterno.
Il ruolo dell’organo di controllo interno, ovvero del collegio sindacale si dispiega nell’evoluzione della funzione dell’organo amministrativo di cui si è detto sopra, mentre le relative responsabilità , in Italia, si incardinano nel quadro normativo del Codice civile: artt. 2403, 2407. 2409 c.c...
Sotto il profilo del controllo esterno, la Direttiva UE (CSRD) prevede espressamente per tutti i report di sostenibilità l’ assoggettamento alla c.d. “limited assurance”, nella prospettiva di raggiungere la “reasonable assurance” al pari del bilancio d’esercizio. La revisione del report di sostenibilità dovrà essere effettuata da uno «statutory auditor», e la Direttiva, CSRD, prevede anche la possibilità di un’apposita certificazione per le competenze relative a questo tipo di assurance («Reporting must be certified by an accredited independent auditor or certifier»). Tuttavia, è facoltà degli Stati membri decidere se l’auditor del report di sostenibilità debba o meno essere diverso da quello che svolge la revisione del bilancio di esercizio dell’ impresa, e la responsabilità di tale soggetto dorrà essere trattata in base ai principi di rendicontazione.
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NOTE
[1] Con la pubblicazione della Direttiva in versione non definitiva.
[2] Cfr. Assonime, “L’evoluzione dell’organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale” (Rapporto), Note e studi 1/2023, 23 gennaio 2023
[3] Già citato Note e studi 1/2023, Assonime, 23 gennaio 2023.
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