Il codice civile disciplina solo il conferimento di singoli beni (art.2343 c.c. per gli apporti in società di capitali) ma ciò non preclude la possibilità che l'apporto sia costituito da un complesso organizzato di tali beni, ovvero da un'"azienda". Il conferimento d'azienda è quindi un'operazione che permette all'impresa (società conferitaria) di acquisire un apporto da terzi per incrementare la propria struttura produttiva (il proprio capitale sociale), attribuendo azioni/quote di nuova emissione al conferente.
Vediamo insieme gli aspetti generali di tale operazione straordinaria.
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1) Conferimento d'azienda: soggetti coinvolti
Il conferimento d’azienda è un’operazione straordinaria in cui un soggetto apporta un’azienda in un’altra società e in cambio riceve azioni o quote rappresentative del capitale sociale.
In tale operazione sono presenti due figure:
- Il conferente che è la parte che conferisce l’azienda;
- Il conferitario che è la parte che riceve.
Il conferitario deve essere necessariamente una società mentre il conferente può essere un qualsiasi soggetto giuridico che conferisce una o più aziende possedute e quindi si può trattate di un'altra società, un ente commerciale, un'associazione, una fondazione o una persona fisica titolare di un'azienda individuale o di più aziende.
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2) L'oggetto del conferimento
L’oggetto dell’operazione è l’azienda così come definita dall’art. 2555 del Codice Civile secondo cui è “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.
E’ dunque bene distinguere tra azienda e complesso di beni in quanto il requisito affinché un’azienda possa essere definita tale è che i beni siano organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa mentre un complesso di beni non è sufficiente per svolgere un’attività economica in modo autonomo.
In questo tipo di operazione la conferitaria deve effettuare un aumento di capitale sociale e assegnare una partecipazione alla conferente.
Una delle caratteristiche del conferimento d’azienda è che il corrispettivo non è costituito da denaro, come avviene nella cessione d’azienda, ma dall’acquisizione di quote nella società che riceve il conferimento.
3) Conferimento d'azienda: disposizioni normative
Il conferimento d’azienda può trovare disciplina nel Codice Civile nell’ambito degli articoli che normano la costituzione delle società ed in particolare in quelli che disciplinano i conferimenti in natura e dunque:
- per le società di persone si rimanda all’art. 2254 c.c.
- per le società per azioni si fa riferimento agli articoli 2342, 2343, 2343 bis, 2343 ter, 2343 quater c.c.
- per le società a responsabilità limitata ci si riferisce agli articoli 2464 e 2465 c.c.
A tali articoli del Codice Civile si aggiungono le seguenti ulteriori disposizioni:
- limitazione diritto d’opzione di cui all’art 2441 commi 4 e 6 c.c. per le società per azioni e all’articolo 2481bis c.c. per le società a responsabilità limitata;
- trasferimento d'azienda di cui agli articoli 2555 e 2562 c. c.
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4) Perché si sceglie un'operazione di conferimento
Spesso il conferimento d’azienda ha come finalità quella di realizzare una concentrazione aziendale in modo che nasca una collaborazione tra i soggetti che prendono parte all’operazione.
Il conferimento d’azienda non comporta grandi esborsi finanziari per dar luogo all’operazione, fatta eccezione per le spese notarili ed eventuali consulenti esterni, e tale aspetto lo rende appetibile per quelle società che si trovano in una situazione di ridotta liquidità e che hanno difficoltà ad incrementare il loro indebitamento.
Si tenga anche presente che con quest’operazione il conferente, che come detto riceve una partecipazione in cambio dell’azienda, non esce dal business ma continua ad incidere sulle decisioni aziendali in qualità di socio della conferitaria.
Molto spesso il conferimento d’azienda viene utilizzato come strumento per effettuare riorganizzazioni dell’assetto gestionale e/o produttivo all’interno dei gruppi aziendali in cui magari si decide di concentrare in un’unica società aziende che svolgono attività complementari o affini.
Talvolta tale tipo di operazione può facilitare il superamento di crisi aziendali. Si pensi al caso in cui ci si trovi ad operare in un settore particolarmente maturo nel quale c’è molta competizione sui prezzi e per rimanere sul mercato è necessario abbassare i costi di produzione a parità di qualità. In tal caso potrebbe essere opportuno conferire in un‘unica società l’azienda che produce il bene e quelle che producono i singoli componenti che servono alla produzione: in tal modo si verrebbero ad abbattere i costi di produzione, eliminando costi di struttura che di fatto erano duplicati, e si riuscirebbe a migliorare il posizionamento sul mercato.
5) Conferimento d'azienda: il contratto e la perizia giurata
Il conferimento d’azienda può avvenire sia in sede di costituzione di una nuova società sia in sede di aumento del capitale sociale di una società già esistente e l’iter da seguire cambia a seconda se l’operazione viene ad essere inquadrata nel primo o nel secondo caso.
In merito alla forma del contratto occorre la sottoscrizione di un contratto scritto tra le Parti in cui vanno elencati i beni che compongono l’azienda e la quota di partecipazione concessa in cambio.
Più precisamente la forma scritta è richiesta ad probationem, salvo i casi in cui siano ricompresi anche beni immobili o beni mobili registrati per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam. Pertanto, la forma scritta del contratto ha rilevanza ai fini probatori dell’operazione in quanto non è ammessa la prova per testimoni.
Un aspetto molto importante è la redazione della perizia giurata. Nel caso in cui la conferitaria sia una società per azioni si procede con la presentazione dell’istanza al Tribunale affinchè quest’ultimo nomini un esperto per il rilascio della perizia giurata. Nel caso in cui la conferitaria sia una società a responsabilità limitata la nomina dell’esperto non è demandata al Tribunale, ma deve essere comunque un revisore legale o una società di revisione iscritti nel registro.
La relazione giurata da parte dell’esperto nominato deve contenere:
- la descrizione dell’azienda conferita e degli elementi patrimoniali che la compongono;
- l’attestazione che il valore dell’azienda oggetto di conferimento è pari almeno a quello che ad essa viene attributo ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
- i criteri che sono stati adottati per la formulazione della stima peritale.
In merito alla disciplina fiscale del conferimento di azienda si deve prendere a riferimento quanto disposto ai fini delle imposte sui redditi dall’articolo 176 del DPR n. 917/86. In base a tale norma i conferimenti di azienda si considerano effettuati in neutralità fiscale e dunque non si verifica il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze. Pertanto il conferimento d’azienda non comporta l’esborso di imposte, essendo la normativa differente rispetto a quella della cessione d’azienda in cui qualora il prezzo di cessione dell'azienda sia superiore al suo valore contabile si determina una plusvalenza, mentre si determina una minusvalenza nel caso contrario.
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