Il 14 novembre la Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al DDL di conversione del DL n 132/2023 che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla L. 197/2022.
Il testo dell'emendamento recita precisamente: "I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.".
Si attende l'approvazione definitiva.
Ricordiamo che il Ravvedimento speciale previsto dall' art. 1commi da 174 a 178 della L. di bilancio 2023 è una sottospecie del ravvedimento operoso e serve, solo nel caso di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per definire una violazione sostanziale, ad es. una Dichiarazione dei redditi presentata ma infedele.
E' il caso di coloro i quali, ad es., hanno dimenticato un affitto, un reddito e non hanno naturalmente pagato le relative imposte.
In questi casi occorrera' presentare una Dichiarazione integrativa entro il 31.3.2023.
Attenzione, il termine è stato prorogato al 30 settembre che cadendo di sabato slitta ulteriormente al 2 ottobre.
Ora si attende la conferma dell'emendamento che rimetterebbe in pista tanti contribuenti che non hanno finalizzato per tempo la procedura.
In sintesi il ravvedimento speciale:
riguarda le dichiarazioni presentate sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e precedenti;
- può riguardare solo le dichiarazioni validamente presentate, anche se tardivamente ma nei 90 giorni;
- non può riguardare le dichiarazioni omesse (quindi sono escluse quelle trasmesse oltre 90 giorni dall’ordinario termine perché da considerare comunque omesse), né il quadro RW;
- consente di regolarizzare le violazioni sostanziali e quelle prodromiche (es. l'omessa fatturazione) non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, sempreché non siano già state contestate dall’Ufficio
- può riguardare anche errate deduzioni/detrazioni di imposta;
- può riguardare irregolarita' commesse nel 770.
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1) Benefici del Ravvedimento speciale rispetto all'ordinario
Il ravvedimento comporterà il pagamento delle imposte, degli interessi legali e delle sanzioni, queste ultime pero' ridotte ad 1/18 del minimo; in generale la sanzione minima per dichiarazione infedele è del 90%, pertanto (90% : 18)= 5%.
Bisogna calcolare anche le eventuali altre sanzioni sulle violazioni prodromiche (es.: fatturazione omessa o infedele, detrazione indebita dell'Iva, ecc.) sulle quali sanzioni opera sempre la riduzione ad 1/18esimo ma senza potersi avvalere del cumulo giuridico (ad es.: piu' violazioni uguali hanno ciascuna una autonoma sanzione).
Il termine di versamento è il 31 marzo 2023, prorogato al 30 settembre ossia 2 ottobre, oppure mediante rateazione in 8 rate trimestrali (sono tutte slittate per la proroga al 30 settembre) all'interesse del 2% annuo; si può pagare facendo ricorso alla compensazione.
Sempre entro il, 31 marzo 2023 termine prorogato al 30 settembre ossia 2 ottobre,è necessario rimuovere l’inadempimento quindi, ad esempio, presentare la dichiarazione integrativa.
Il ravvedimento speciale non opera per le violazioni formali e per la Sanatoria Avvisi bonari, ed è consentito a condizione che alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata (entro il 31 marzo 2023 prorogata al 2 ottobre) le violazioni non risultino contestate con atti di accertamento o di recupero, di liquidazione, compresi gli atti di irrogazione delle penalità e quelli di contestazione, nonché attraverso gli avvisi bonari (o direttamente la cartella di pagamento) relativi alle somme dovute.
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2) Un esempio di Ravvedimento speciale
Non e' così semplice predisporre il Ravvedimento speciale. Vediamolo in dettaglio.
L'ipotesi di partenza è:
- redazione di una Dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 di un privato nei termini;
- a posteriori ci si è accorti che la Dichiarazione è infedele nel quadro RB Fabbricati, avendo omesso € 20.000 di una locazione abitativa soggetta a cedolare secca al 10%.
Cosa occorre fare?
1 occorre predisporre la Dichiarazione integrativa contenente il maggior reddito di fabbricati per € 20.000, maggiore imposta 10% = € 2.000;
2 entro il 31.3.23 (termine prorogato al 2 ottobre) presentare l'integrativa e predisporre e pagare l'F24;
3 F24: oltre ai 2.000 euro, cod. tributo 1842, occorre versare sanzioni e interessi; la sanzione, normalmente la minima, e' del 90%, ma in caso di cedolare secca e' del doppio, il 180%, ridotta ad 1/18 diventa del 10%, cioe' € 200, codice tributo TF49;
4 poi occorre calcolare gli interessi a giorni, sulla base dei tassi legali a partire dal 30.6.2019 fino al 31.3.2023 (2 ottobre 2023), sono 5 calcoli diversi, importo € 58,88 (se calcolato fino al 31.03), cod. tributo 1992; Il totale F24 da pagare al 31.3.2023 sarebbe pertanto € 2.258,88.
5 se si opta per la rateazione trimestrale in 8 rate occorre dividere per 8 il totale di 2.258,88, maggiorare le rate, a cominciare dalla seconda, degli interessi a giorni al tasso del 2%.
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