Facciamo un riepilogo delle date da ricordare per aderire alle varie misure della Pace Fiscale della legge di Bilancio 2023 anche a seguito delle ulteriori proroghe per il perfezionamento di alcune di esse.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge del 26.05.2023 n. 56 di conversione con modificazioni, del Decreto legge del 30 marzo 2023 n. 34 ("Decreto bollette") contenente misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali, sono state definite le proroghe in materia di Tregua fiscale.
(Scarica qui il testo del decreto-legge n. 34/2023 coordinato con le modifiche apportate)
Ricordiamo che precedentemente già il MEF, con un comunicato del 21 aprile, aveva annunciato la proroga al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione Quater, attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023.
Facciamo quindi il punto delle scadenze da segnare in calendario dopo le proroghe previste dalla conversione in legge del decreto bollette n. 34/2023 e dal comunicato del MEF.
Come sappiamo, la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha introdotto una serie di misure volte a supportare le imprese e, in generale, i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Tra queste, assumono una particolare rilevanza, le misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ovvero quelle riguardanti:
- Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
- la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d Rottamazione quater) (commi 231 e 252)
- la Definizione agevolata degli avvisi bonari (delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) (commi da 153 a 159)
- il Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178),
- l’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),
- la Definizione agevolata delle liti pendenti o controversie tributarie (commi da 186 a 205)
- la Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
- la Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218),
- e la Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
In questo breve approfondimento, facciamo il punto sulle scadenze da ricordare di alcune delle principali misure agevolative, segnalando i nostri documenti di approfondimento e utili tool per effettuare i calcoli.
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1) Regolarizzazione delle violazioni formali
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173).
Tra le altre misure della “tregua fiscale”, viene stata prevista la possibilità di regolarizzare gli errori formali, misura già nota dell’ordinamento in quanto vista già diversi anni fa. Viene difatti reintrodotta la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini:
- dell'Iva, dell'Irap,
- delle imposte sui redditi,
- delle relative addizionali e imposte sostitutive,
- nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte
- e dei crediti d’imposta
- e sul relativo pagamento dei tributi.
se commesse fino al 31.10.2022.
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- la rimozione delle irregolarità od omissioni
- e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023, termine prorogato dal decreto bollette n. 34/2023),
- e la seconda entro il 31 marzo 2024.
É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
Le date da ricordare pertanto sono le seguenti:
Definizione delle violazioni formali | |
31/10/2022 | Ultimo giorno utile per la commissione delle violazioni formali definibili |
31/10/2023 | Pagamento 1^ rata definizione delle violazioni formali |
31/03/2024 | Pagamento 2^ rata definizione delle violazioni formali |
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2) Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178).
La norma consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre 2023 cade di sabato, e il termine è stato prorogato, in luogo del 31.03.2023, dal decreto bollette n. 34/2023 recentemente convertito) o anche in un massimo di otto rate di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 30 settembre (02/10/2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato)
Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.
Le date da ricordare sono le seguenti:
Ravvedimento speciale | |
02/10/2023 | Pagamento Rata unica / 1^ rata ravvedimento speciale (MAX 8 rate di pari importo) |
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3) Definizione agevolata delle liti pendenti
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 186 a 205).
La norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La definizione varia in funzione:
- del grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente;
- della soccombenza dell’Agenzia delle Entrate – salvo il caso di giudizio in primo grado nel quale non è stata ancora emessa la sentenza, per cui non vi è ancora alcuna parte vincitrice o soccombente.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato, in luogo del 30.06.2023, dal decreto bollette n. 34/2023).
Nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro, è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate di pari importo (5 anni), di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto Bollette, è stata introdotta la possibilità, a scelta del contribuente, di versare le rate successive alle prime tre (a partire quindi dalla quarta) in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
Le date da ricordare sono le seguenti:
Definizione agevolata delle controversie tributarie | |
02/10/2023 | Presentazione istanza di definizione agevolata e versamento rata unica o prima rata |
31/10/2023 | Sospesi per 11 mesi i termini di impugnazione, anche incidentali, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono entro tale data |
02/10/2023 | Decorrenza versamento 1^ rata |
31/10/2023 | Scadenza 2^ rata |
20/12/2023 | Scadenza 3^ rata |
31/03 - 30/06 - 30/09 - 20/12 | Scadenze dalla 4^ rata in poi |
entro ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024 (eccezione per la rata del mese di dicembre di ciascun anno che resta ferma al giorno 20 del mese. | Scadenze dalla 4^ rata in poi |
30/09/2024 (termine prorogato in luogo del 31/07/2024) | Termine notifica eventuale diniego di definizione, impugnabile entro 60 gg. innanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia |
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4) Rottamazione quater
Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 231 a 252).
La misura prevede la definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, e consiste nella possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Con un comunicato del 21 aprile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato il differimento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater), attualmente fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023.
Sul sito dell'Agenzia-Riscossione è possibile richiedere il prospetto informativo e presentare la domanda di adesione entro il nuovo termine del 30 giugno 2023.
Il DL n. 51/2023 (convertito dalla Legge n. 87/2023), ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
ATTENZIONE: Solo i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione) possono presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quater, entro il 30 settembre 2023, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Di seguito le date da ricordare.
Rottamazione "quater" | |
30/06/2023 30/09/2023 solo per i soggetti alluvionati | Domanda di adesione all'Agente della riscossione di adesione alla rottamazione indicando il numero di rate prescelto per la dilazione, fino a un MAX di 18 rate |
Entro la medesima data la dichiarazione originaria può essere eventualmente integrata | |
31/10/2023 | Unica soluzione o 1^ rata - 10% somme dovute |
31/10/2023 | Comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Definizione agevolata entro il 30/06/2023 |
30/11/2023 | 2^ rata - 10% somme dovute |
28/02 - 31/05 - 31/07 - 30/11 di ogni anno per i restanti 4 anni | dalla 3^ rata alla 18^ rata a seconda del piano scelto |
31/12/2023 | Comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme dovute ai contribuenti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” |
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5) Adesione agevolata e Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
(Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 179 a 185).
La norma consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.
In particolare, sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
Il recente decreto bollette n. 34/2023, prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Le date da ricordare per l’adesione agevolata e la definizione agevolata dei PVC:
Adesione agevolata e definizione agevolata dei PVC | |
31/03/2023 | Dato entro la quale devono essere consegnati i PVC/notificati gli atti impositivi |
Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della definizione agevolata | Versamento rata unica o 1^ rata (MAX 20 rate trimestrali di pari importo da versare l'ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della 1^ rata) |
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