Il presente intervento vuole essere un contributo per fare il punto sul trattamento fiscale delle prestazioni di osteopatia a seguito del decreto Milleproroghe 198 2022, che ha recentemente rinviato l’emanazione del decreto ministeriale relativo all’istituzione del corso di laurea per la professione di osteopata chiropratico.
La posizione dell’agenzia delle Entrate affermata nella Circolare 11/E/2014 (vedi Professione osteopata-chiropratico con Milleproroghe slitta il decreto) e ribadita dalla rivista istituzionale Fiscooggi nella risposta del 21 dicembre 2021, infatti non appare del tutto condivisibile alla luce di alcuni arresti giurisprudenziali comunitari e di legittimità.
Negli ultimi anni nonostante il ritardo del legislatore fiscale nel regolare la disciplina nel dettaglio è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza che, in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, spetta l’esenzione Iva per le dette prestazioni professionali.
Ciò non solo alla luce dei recenti interventi legislativi nazionali volti a riconoscere l'Osteopatia (e Chiroterapia) quali autonome professioni sanitarie, ma anche in virtù dei recenti arresti giurisprudenziali (U.E e nazionali), confermativi del diritto all'esenzione IVA, “per le prestazioni rese da osteopati in possesso di specifici e documentati requisiti formativi riconosciuti dal M.I.U.R. e/o da altri enti nazionali e/o internazionali a ciò abilitati...” (1)
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1) La Giurisprudenza Comunitaria sulle prestazioni di osteopatia
La Corte di Giustizia U.E. con Sentenza C-597/17 del 27/6/2019, ha infatti sancito la sussistenza dei presupposti per l’esenzione IVA, poiché “coloro che esercitano le professioni di... [chiropratici e osteopati] effettuano senz’altro prestazioni sanitarie alla persona, in quanto propongono trattamenti che vengono svolti allo scopo di curare e, nei limiti del possibile, guarire malattie o anomalie della salute”(p. 20 Sent. Cit.).
La Corte ha tuttavia opportunamente precisato che:
- i professionisti “devono aver seguito un percorso formativo proposto da istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato, che quindi le prestazioni sanitarie fornite presentino un livello di qualità sufficiente (…) e che:
- “spetta agli Stati membri verificare che i prestatori di cure mediche interessati possiedano le qualifiche professionali a tal fine necessarie, ma tale obbligo non implica necessariamente che detti prestatori esercitino una professione disciplinata dalla normativa dello Stato membro interessato, in quanto possono essere prese in considerazione altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell’organizzazione delle professioni mediche e paramediche in tale Stato membro” (p. 27)
- concludendo che “gli Stati membri devono rispettare il principio di neutralità fiscale, il quale osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell’IVA” (p. 28).
Sulla scorta dei principi della Corte di Giustizia è quindi consentita l'esenzione Iva a favore del paziente, essendo le prestazioni osteopatiche di natura sanitaria, se i professionisti sono muniti di formazione somministrata da istituti d’insegnamento autorizzati e controllati dallo Stato, al fine di garantire una attività idonea ad offrire la cura della persona.
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2) La Giurisprudenza di Legittimità nazionale
Anche la Corte di Cassazione, con Sentenza 21108/2020 ha circoscritto i limiti dell’esenzione IVA sulle prestazioni dei chiropratici e degli osteopati secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia U. E., affermando il diritto all'esenzione IVA previa verifica:
- che le prestazioni rese siano di natura sanitaria;
- che, in attesa di una specifica regolamentazione della formazione accademica dell'Osteopata, il professionista sia comunque munito di una adeguata formazione somministrata da istituti autorizzati dallo Stato;
- che l’attività professionale sia qualitativamente sufficiente per la cura della persona.
Ciò in quanto “il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’art.10 comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, al Chiropratico (e all'Osteopata n.d.r.) - che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, “anche in mancanza dell’attivazione del relativo corso di laurea”.
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3) I requisiti per l’esenzione IVA indicati dalla Giurisprudenza
Ricapitolando, sono esenti da IVA (e coerentemente detraibili ai fini dell’Irpef) le prestazioni dell’Osteopata (come del Chiropratico) che può legittimamente dichiarare:
- di essere professionista sanitario (lo prevede la Legge n. 3/2018);
- di essere in possesso dei requisiti formativi adeguati tali da garantire gli standard di qualità richiesti dalla Giurisprudenza ai fini dell'esenzione Iva;
- di aver frequentato un corso di studi presso istituti autorizzati dal Miur o da altro soggetto pubblico abilitato, potrà vantare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria delineati dalla giurisprudenza unionale e nazionale e godere di eguale trattamento fiscale (come i colleghi dell'Unione Europea che già da tempo godono dell'esenzione Iva).
Sulla necessità o meno di preventiva prescrizione medica (o di operare in determinate strutture) ai fini del riconoscimento della detrazione Irpef, si ritiene applicabile la Circolare 19/E/2012, punto 2.2 (3), ove si precisa che per l’erogazione della detta prestazione non sempre è necessaria la prescrizione medica (2).
4) Prestazioni osteopatia: Conclusioni
A parere di chi scrive, il ritardo del Legislatore Italiano nel disporre un percorso formativo qualificante per l'istituzione di un apposito albo professionale per gli Osteopati non osta all'applicazione diretta e automatica della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, avente efficacia sovraordinata rispetto agli ordinamenti interni agli stati dell'Unione e pertanto, l'art. 10 D.p.r. 633/1972 sin d'ora può essere interpretato come inclusivo delle prestazioni osteopatiche se in possesso dei requisiti tassativamente delineati dal Giudice Europeo.
Quanto sopra naturalmente non prescinde dall'assoluta urgenza di una completa e definitiva regolamentazione della professione, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici, non solo tributari, nell’interesse degli operatori del settore e loro pazienti.
5) NOTE
1) cfr. Legge n. 3 del 11/1/2018, sulle professioni di Osteopata e di Chiropratico e l’accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni - Rep. Atti 185/CSR del 5/11/2020 - sull’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata; “D.P.R. 131 del 7/7/2021” sulla Professione Sanitaria dell'Osteopata; l’art. 132, par. 1, lett. c); Direttiva 2006/112/CE, che prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”.
2) “L’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica”. Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.