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ANALISI COMPARATA DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Analisi comparata degli strumenti deflattivi della Legge di Bilancio 2023

Analisi comparata degli strumenti deflattivi della Legge di Bilancio 2023 dopo le modifiche attuate dal D.L. energia: sintesi caratteristiche e scadenze dei diversi strumenti

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La Legge di Bilancio 2023 (n.197 del 29 dicembre 2022), entrata in vigore il 1 gennaio 2023, ha previsto molteplici istituti aventi finalità deflattiva del contenzioso, alcuni dei quali sono stati modificati, integrati od interpretati dal D.L. Energia (artt. da 17 a 21), per il cui confronto può risultare utile una schematica sintesi delle principali caratteristiche dei diversi strumenti a disposizione.

1) Definizioni agevolate controlli automatizzati e irregolarità formali

  • Definizione dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2019 - 2020 e 2021 ex art 36bis dpr 600/73 e 54bis dpr 633/72

Tale istituto - trattato dai commi da 153 a 154 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:

-    la riduzione delle sanzioni al 3% (contro le ordinarie sanzioni al 10%), restando dovute le imposte, i contributi ed i relativi interessi;

-    la definizione deve avvenire entro 30 giorni dall’originaria ricezione della comunicazione, o dal ricevimento della comunicazione definitiva di rideterminazione delle somme dovute.

  • Regolarizzazione delle irregolarità formali

Tale istituto - trattato dai commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023:

-    riguarda le violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 che rilevano ai fini della determinazione delle Imposte Dirette, IRAP ed IVA, la cui sanzione oscilla da un minimo ad un massimo, oppure è in misura fissa, ma senza che ricorra l’omesso, tardivo od errato versamento del tributo;

-    risulta utile, ad esempio, per: violazioni riguardanti la competenza, le omissioni od irregolarità riguardanti Lipe, Intrastat, Spesometro, Tessera Sanitaria, l’esercizio di opzioni, irregolarità nelle scritture contabili o nella loro conservazione, le violazioni inerenti la fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili se non hanno inciso sulla liquidazione, la mancata iscrizione al VIES;

-    prevede il pagamento di €200,00 per ciascun periodo di imposta oggetto di definizione, con pagamento in due rate di pari importo aventi scadenza il 31/10/2023 ed il 31/3/2024;

-    occorre, di regola,  procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31/3/2024;

-    comporta la proroga di due anni dei termini per sanzionare la contestazione delle violazioni in questione che sono state già rilevate a mezzo PVC.

Leggi anche le ultime istruzioni dell'Agenzia in Violazioni formali, come sanarle

2) Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Tale istituto - trattato dai commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023:

-    non può essere utilizzato per le violazioni rilevabili ex art. 36bis  DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/1972 (definibili con gli istituti di cui ai commi da 153 a 159), nonché per le violazioni di natura formale (definibili con gli istituti di cui ai commi da 166 a 173);

-    riguarda tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ex art.13 D.Lgs. n.472/97, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti;

-    può riguardare solo le dichiarazioni validamente presentate, anche se tardivamente;

-    non può riguardare le dichiarazioni omesse (quindi sono anche escluse quelle trasmesse oltre 90 giorni dall’ordinario termine, perché da considerare comunque omesse), né RW;

-    sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie), non rilevabili ai sensi dell’art.36 bis DPR 600/1973, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio. 

-    consente di regolarizzare le violazioni sostanziali e quelle prodromiche non assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, sempreché non siano già state contestate dall’Ufficio;

-    non si può applicare il cumulo giuridico;

-    il ravvedimento comporterà il pagamento delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale;

-    il termine di versamento è il 30 settembre 2023, oppure mediante rateizzo in 8 rate trimestrali (aventi scadenza al 31/10/23, 30/11/2023, 20/12/23, 31/03/24, 30/06/24, 30/09/24 e 20/12/24);

-    si può pagare facendo ricorso alla compensazione.

Segui per tutte le notizie e approfondimenti il Dossier gratuito Pace fiscale 2023

3) Definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie

  • Definizione agevolata atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate

Tale istituto - trattato dai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023 prevede:

-   che possono essere definiti: 1) Processi Verbali di Constatazione consegnati al 31/3/2023; 2) Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati all’1/1/2023, o notificati al 31/3/2023; 3) Inviti al contraddittorio;

-    si applica ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31/3/2023, oltre che agli accertamenti con adesione degli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali;

-    comporta l’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo di legge (cioè di quanto irrogato in caso di acquiescenza, oppure di legge in caso di adesione);

-    le somme dovute non possono essere compensate;

-    si perfeziona con il pagamento 

o    entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione riguardanti P.V.C. ed Inviti al contradditorio;

o    entro i termini del ricorso per gli Accertamenti;

-    ammette il pagamento rateizzato in venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata;

-    non è possibile compensare il dovuto.

  • Definizione agevolata atti del procedimento di accertamento ed agevolazioni per gli atti di acquiescenza dal 2.01 al 17.02.2023

-   L’art.17 del D.L. Energia ha previsto l’applicazione della definizione di cui all’art.1 commi 180 e 181 della Legge di Bilancio 2023 agli avvisi di accertamento di rettifica e liquidazione, nonché agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, divenuti, così, definibili entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 

-   Inoltre, per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza ex art.15 D.Lgs. 218/97 nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del D.L. Energia è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182 della Legge di Bilancio 2023. Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate. 

-   Quanto dovuto non è compensabile.

  • Definizione agevolata delle controversie tributarie

Tale istituto - trattato dai commi da 186 a 205 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:

-    la definizione dei contenziosi pendenti in ogni stato e grado all’1 gennaio 2023;

-    la controparte deve essere l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia Dogane e Monopoli;

-    se la controparte è un ente territoriale, quest’ultimo può stabilire entro il 31/3/2023 se rendere definibili i propri crediti;

-    l’oggetto della controversia deve riguardare atti impositivi (cioè atti di accertamento, liquidazione e rettifica e/o di irrogazione sanzioni), od atti di mera riscossione;

-    sono escluse le controversie: inerenti i dinieghi, i rimborsi, la spettanza di agevolazioni; quelle di valore indeterminabile; relative al recupero crediti sorti all’estero; riguardanti le risorse U.E., l’IVA dovuta all’importazione ed il recupero degli aiuti di Stato; 

-    si considera pendente un contenzioso quando: 1) il ricorso è stato notificato all’Ufficio; 2) i termini di impugnazione sono pendenti all’1/1/2023; 3) pendono i termini di riassunzione all’1/1/2023;

-    occorre formulare istanza entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia da definire e non lo si può fare parzialmente;

-    occorre pagare un importo commisurato al valore della controversia pari:

o    al 100%: 1) se l’A.d.E. è risultata vincente all’1/1/2023 oppure se il contribuente ha notificato il ricorso ma non si è costituito in giudizio;

o    al 90% se il contribuente si è costituito in giudizio all’1/1/2023;

o    al 40% se l’A.d.E. ha perso il primo grado (non cautelare);

o    al 15% se l’A.d.E. ha perso il secondo grado (non cautelare);

o    al 5% se l’A.d.E. ha perso in entrambi i gradi di giudizio e pende ricorso in Cassazione;

-    in caso di soccombenza parziale si applicano le differenti misure;

-    se la controversia riguarda solo sanzioni collegate al tributo è dovuto un importo pari:

o    al 15% se l’A.d.E. ha perso in I grado;

o    al 40% negli altri casi;

-    se la controversia riguarda solo sanzioni non collegate al tributo la definizione è gratuita ove i tributi siano stati già pagati;

-    il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre 2023;

-    se l’importo dovuto è superiore ad €1.000,00 si può rateizzare in venti rate, aventi scadenza le prime tre al 30/9, 31/10 e 20/12/23 e le successive al 31/3, 30/6, 30/9 e 20/12 di ciascun anno;

-    non è possibile compensare il dovuto;

-    la definizione si perfeziona con il pagamento del dovuto e prevale su eventuali sentenze depositate e non passate in giudicato all’1/1/2023;

-    esplica effetti in favore di coobbligati anche se la controversia non è più pendente per loro;

-    il contribuente ha la facoltà di richiedere la sospensione del giudizio sino al 10/10/2023;

-    i termini di impugnazione e riassunzione che scadono tra l’1/1/2023 ed il 31/10/2023 sono sospesi di undici mesi, ma ciò non vale per la proposizione del ricorso e costituzione in giudizio;

-    l’eventuale diniego alla definizione agevolata viene comunicato entro il 30/09/2024.

  • Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Tale istituto - trattato dai commi da 206 a 212 della Legge di Bilancio 2023 ed applicabile in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205  - permette:

-    la conciliazione fuori udienza entro il 30/9/2023 delle controversie in cui è parte l'Ade;

-    risulta escluso per le risorse U.E. e per l’IVA all’importazione;

-    comporta l’applicazione della sanzione ad 1/18 del minimo;

-    prevede il pagamento in unica soluzione od in veti rate;

-    non è ammesso il pagamento mediante compensazione;

-    l’art. 17 del D.L. Energia ha esteso l’applicazione di tale istituto alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria riguardanti atti impositivi in cui è parte l'A.d.E.

  • Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Cassazione

Tale istituto - trattato dai commi da 213 a 218 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:

-    l’applicazione delle sanzioni ad 1/18;

-    non è utilizzabile nel caso il contenzioso verta su risorse U.E. o IVA all’importazione;

-    non permette di compensare quanto dovuto;

-    deve avvenire entro il 30 settembre 2023.

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4) Rottamazione carichi esattoriali affidati dal 2000 al 30 giugno 2022

Tale istituto - trattato dai commi da 231 a 252 della Legge di Bilancio 2023 - prevede:

-    la presentazione di un’istanza di rottamazione da parte del debitore entro il 30 aprile 2023;

-    comporta il pagamento delle somme dovute per capitale; 

-    si risparmiano: sanzioni, interessi, more ed aggi;

-    per le sanzioni amministrative (incluse le multe stradali), diverse da quelle inerenti  violazioni tributarie o previdenziali, si ha l’abbattimento degli interessi;

-    il rateizzo è previsto in 18 mensilità così ripartite:

o    10% al 31/7/2023;

o    10% al 30/11/2023; 

o    il restante 80% in 16 rate di pari importo scadenti il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11;

-    l’A.d.E comunica entro il 30 giugno 2023 le somme dovute;

-   l’istituto è completare allo stralcio automatico dei debiti fino ad €1.000,00 - trattato dai commi da 222 a 230 della Legge di Bilancio 2023 - relativo al debito residuo all’1/1/2023 dei ruoli affidati all’esattore dall’1gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (con esclusione di: aiuti di Stato, dovuto in base a sentenze della Corte dei Conti; multe ed ammende penali; risorse dovute all’U.E.; IVA all’importazione), mentre per le multe stradali è limitato agli interessi.


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