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ALBO GESTORI CRISI: LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI

Albo gestori crisi: la formazione degli esperti

La circolare del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2023: crisi di impresa, i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 356

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Come anticipato in un precedente articolo del 18 gennaio il codice della crisi e dell’insolvenza, ovvero il D.Lgs. 14/2019 più volte modificato e definitivamente entrato in vigore il 15 luglio 2022 anche in forza delle novità apportate dal D.Lgs. 83/2022, contiene le norme in tema di soluzione della crisi di impresa e di gestione dell’insolvenza, e in particolare quelle che riguardano i professionisti che dovranno ricoprire, tra gli altri, i ruoli di curatore o di commissario giudiziale (Leggi I professionisti che operano nella gestione della crisi e dell’insolvenza di impresa)

In questo articolo proviamo a fare il punto sull’albo in questione e sulle caratteristiche che dovranno avere i professionisti per essere iscritti.

Recentemente il 19 gennaio scorso, il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare per commentare e chiarire le modalità di accesso al predetto albo; di seguito proveremo a commentare le previsioni normative e quanto contenuto nella circolare.

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1) Albo dei gestori della crisi di impresa: l’articolo 356 del D.Lgs. 14/2019

Come già commentato in passato l’articolo 356 prevede che presso il Ministero della Giustizia viene tenuto un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

L’articolo 356 rimandando al successivo articolo 358 individua i soggetti che possono essere iscritti all’albo per svolgere le funzioni predette; hanno diritto a presentare la domanda:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società  tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità  imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

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2) La formazione iniziale

Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata del corso iniziale è fissata in quaranta ore.

Le disposizioni prevedono che i professionisti in sede di presentazione della richiesta di iscrizione dovranno allegare alla domanda: “la certificazione comprovante l’assolvimento degli obblighi formativi, di cui all’articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura”.

I corsi per i professionisti iscritti negli albi devono essere di quaranta ore e dovranno essere organizzati da università pubbliche o private; al contrario i corsi dovranno avere una durata di duecento nel caso di professionisti che si intendono iscrivere all’albo e non sono iscritti negli ordini professionali e sono iscrivibili grazie all’esperienza maturata per aver svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in società di capitali o società cooperative.

Sulla formazione e in particolare sulle materie toccate dalla normativa ante modifiche del luglio 2022 la circolare fa dei chiarimenti importanti.

Poiché il riferimento legislativo ai principi a cui i corsi si dovevano attenere riguardava il DM 202/2014 e che la Scuola Superiore della Magistratura aveva emanato delle linee guida il 7 novembre 2019, i corsi fatti secondo tale indirizzo consentono di poter essere iscritti all’albo senza dover dimostrare di essersi aggiornati alle novità del decreto legislativo 83/2022.

Situazione analoga anche per coloro che hanno fatto corsi di formazione dopo l’entrata in vigore del decreto 83/2022, la circolare precisa infatti che: “va da sé che i corsi di formazione iniziale erogati a decorrere dal mese di luglio 2022, pur vertendo sui “punti concettuali generali” di cui alle linee guida del 2019, non possono non aver tenuto conto della riforma medio tempore intervenuta. Ne discende che chi abbia frequentato, a decorrere dal mese di luglio 2022, corsi di formazione conformi alle linee guida del 2019 quanto ai “punti concettuali generali”, ma che abbiano tenuto conto anche della riforma intervenuta, ha correttamente adempiuto agli obblighi di formazione iniziale imposti dall’articolo 356.”

Diversa invece la sorte di coloro che hanno fatto corsi a partire dal mese di luglio 2022 e che hanno riguardato solo le novità apportate al codice della crisi dalla riforma estiva; questa formazione non può essere ritenuta valida. Allo stesso modo non sarà riconosciuta valida la formazione che ha riguardato le materie di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b), del DM 202/2014 necessarie per l’iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, e neanche quella acquisita sulle materie indicate dal decreto della Direzione generale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 in tema di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (questa formazione è utile solo per iscriversi all’elenco degli esperti indipendenti).

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3) Il tirocinio di sei mesi

L’articolo 356 fa un richiamo al DM 202/2014, in particolare all’articolo 4 quinto comma lettera c), che dispone circa l’obbligo dello svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi.

Il tirocinio va svolto come ricorda la circolare presso: “uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da  sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni”.

Sul punto molti avevano chiesto dei chiarimenti tenuto conto che il sesto comma dell’articolo 4 del DM 202/2014 prevede che ai professionisti iscritti agli ordini professionali non si applicano le norme dell’articolo quattro lettera c), che appunto dispone circa il tirocinio. 

Questo faceva propendere alcuni per la non obbligatorietà del tirocinio per i professionisti.

Il Ministero, purtroppo, nella circolare del 19 gennaio afferma che questa esenzione non è applicabile, considerato che l’articolo 356 del codice della crisi non richiama il sesto comma dell’articolo 4 del DM 202/2014, e che per l’esonero questo richiamo era indispensabile.

Pertanto, il tirocinio deve ritenersi obbligatorio anche per gli avvocati, per i  dottori commercialisti ed esperti contabili. 

In generale tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto il tirocinio.

Il requisito dello svolgimento del tirocinio andrà documentato allegano una apposita certificazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. d) del DM 75/2022, o tramite una dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

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4) Formazione di aggiornamento

Per il mantenimento dell’iscrizione i professionisti dovranno anche dimostrare di aver svolto una formazione biennale di quaranta ore che è così fissata per tutti gli iscritti a prescindere dall’essere un professionista appartenente ad un albo o meno.

Le materie della formazione dovranno riguardare la crisi dell'impresa e le procedure di sovraindebitamento, anche del consumatore. 

I corsi dovranno essere svolti tramite uno degli ordini professionali di cui al comma 2 (avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro) oppure presso università pubbliche o private.

Sempre in tema di tipologia di corsi questi dovranno avere avranno ad oggetto i punti concettuali generali previsti dalle linee guida del 2019, avendo cura di trattare anche le modifiche previste dal D.Lgs. 83/2022.

I corsi futuri, inoltre, si dovranno conformare alle novità legislative, eventualmente intervenute, e a quelle previste da modifiche e aggiornamenti contenuti nelle linee guida del ministero competente.

Riguardo alla decorrenza della formazione biennale di quaranta ore, questa dovrà essere svolta entro i due anni successivi alla data di prima iscrizione del professionista.

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5) Primo popolamento dell’albo

La norma, quindi l’articolo 356 e in particolare il secondo comma, stabilisce che: “ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali”.

In questo caso per i soggetti richiedenti non servirà dimostrare di aver svolto la formazione iniziale e il tirocinio semestrale.

Da un punto di vista temporale gli incarichi, tenuto conto che l’articolo 356 è entrato in vigore il 16/3/2019,  devono riferirsi agli ultimi quattro anni e per essere individuati occorre andare a ritroso nel tempo. 

Quindi, il periodo di osservazione abbraccia l’arco che va dal 17 marzo 2015 al 16 marzo 2019.

Il riferimento deve intendersi al provvedimento di nomina; non rilevano, pertanto, le nomine conferite prima del quadriennio e che sono state comunicate dopo il 17 marzo 2015. 

Rientrano nel novero, invece, quelle conferite prima del 16 marzo 2019 e comunicate successivamente.

Riguardo al modo in cui i professionisti, in sede di prima domanda, devono provare di avere i requisiti per essere iscritti la circolare in questione fa alcune precisazioni, vediamole: in generale gli aventi diritto potranno dimostrarne il possesso mediante il ricorso all’autocertificazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Riepilogando: l’attività  di formazione e il tirocinio possono essere documentati con idonea documentazione o con l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, mentre per gli atti di nomina, necessari per il primo popolamento, dovrà essere allegata la copia conforme dell’atto giudiziario di nomina.

Gli obblighi di formazione relativi alla formazione abilitante, quindi sia le attestazioni che le autodichiarazioni, dovranno contenere; i dati degli enti erogatori; la durata del corso in ore (quaranta ore o duecento ore a seconda del tipo di soggetto richiedente); la rispondenza del corso e delle materie alle linee guida del 2019; la data in cui è finito il corso o quella di ottenimento dell’attestato abilitante.

Anche per il tirocinio sarà necessario precisare alcuni dati, tra cui: l’ente o il professionista presso il quale è stato svolto avendo il tirocinio avendo cura di indicare gli incarichi ricevuti dal professionista; la durata del tirocinio specificando la data di inizio e di fine dello stesso; l’attività svolta in qualità di tirocinante; le competenze acquisite grazie al tirocinio.

Infine, la documentazione e le informazioni relative ai corsi di aggiornamento biennali dovranno indicare: l’ente che ha erogato la formazione; la durata del corso (non inferiore a quaranta ore); la conformità del corso alle linee guida della Scuola della Magistratura; la data in cui il corso è terminato o quella in cui è stato rilasciato il titolo.

Occorre, in ultimo, ricordare che l’articolo 2 del D.Lgs 14/2019 alla lettera o) precisa che i professionisti incaricati dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza devono essere iscritti all'albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese (quello dell’articolo 356 appena trattato) e devono inoltre essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Questo significa che l’albo dell’articolo 356 avrà un più ampio raggio di azione interessando diverse figure professionali.

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Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
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