Dopo la decisione della Corte Costituzionale n° 209/22 che ha decretato l’illegittimità dell’art, 13 comma 2 D,L, 201/11 in materia di agevolazione IMU sulla prima casa, la Corte di Cassazione si adegua, Con l’Ordinanza 1828 del 22 gennaio 2023 una delle prime decisioni che accoglie le ragioni del contribuente. La separazione di fatto, ove provata, da diritto all’agevolazione per la prima casa a ciascuno dei due interessati.
1) Le motivazioni della Cassazione
Il 22 gennaio 2023 la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 1828 depositata in data 20 gennaio 2023, Pres. Napolitano, Rel. Mondini, decideva sul ricorso presentato dal Comune di Calenzano avverso la decisione n. 110 del 16/12/20, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la quale veniva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di agevolazione fiscale sulla prima casa ai fini IMU di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 201/11.
Dopo essersi visto rigettato il ricorso presentato in sede di CTP, il ricorrente aveva adito la giustizia tributaria di secondo grado evidenziando come la norma di cui sopra, che disciplina il tributo dovesse trovare applicazione al suo caso, in quanto lui e la moglie, pur formalmente sposati, vivevano di fatto da molti anni in due regioni diverse: lui in Toscana, nel comune di Calenzano, lei in Emilia Romagna.
Trovandosi, pertanto, le due abitazioni in comuni diversi, anche in applicazione di quanto affermato dal MEF nella propria circolare 3/DF, sosteneva di aver diritto al beneficio, in quanto evidentemente da escludersi anche solo la mera possibilità di un comportamento fraudolento e in considerazione del fatto che in sede di ricorso era stata depositata numerosa documentazione (bollette ed altro) dalle quali si poteva ricavava che la signora viveva effettivamente nella predetta abitazione.
Oltre a censurare l’impostazione in punto di diritto del Comune, richiamandosi ai sia pur limitati precedenti Giurisprudenziali della stessa CTR Toscana e della Corte di Cassazione.
La CTR della Toscana, con la decisione 110/20 aveva accolto il ricorso, proprio partendo dal fatto che i due coniugni vivevano separati di fatto, in due regioni diverse, ormai da molto tempo, ma il Comune di Calenzano, non condividendo tale impostazione, aveva a sua volta fatto ricorso alla Corte di Cassazione, confidando nella copiosa giurisprudenza espressa dalla medesima, con la quale veniva ribadito, appunto, il principio opposto.
Ed infatti, in vista della decisione camerale, il relatore concludeva per la “manifesta fondatezza del ricorso”, richiamandosi appunto ai numerosi precedenti in tal senso con cui già si era negata l’agevolazione IMU in ipotesi analoghe (Cass. Sez. 6-5, 17 gennaio 2022, n.1199; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408).”.
Il controricorrente aveva però a sua volta ribadito la possibile incostituzionalità dell’art. 13 comma 2 della citata normativa per “la situazione di irragionevole disparità di trattamento e di violazione del principio di capacità contributiva che si sono venute a determinare, laddove il legislatore - per un evidente vuoto normativo del quale certo approfittano le amministrazioni locali - non ha previsto l'ipotesi in cui i diversi immobili nei quali si possa dividere il nucleo familiare, anzichè trovarsi all'interno dello stesso comune, si trovino addirittura in comuni diversi.”,
Tale tesi, nelle more della decisione, trovava appunto conferma nella decisione della Corte Costituzionale e la Corte non poteva che adeguarsi, modificando in tal modo, un orientamento di legittimità che si andava ormai consolidando da anni.
E’ utile ed interessante ripercorrere brevemente il ragionamento con il quale, la Corte di Cassazione, fin qui apertamente contraria ad una applicazione del beneficio dell’esenzione IMU al caso di separati di fatto, ha dovuto adeguarsi al nuovo corso imposto dal Giudice delle Leggi.
La Corte prende le mosse, nel proprio percorso argomentativo, dalla ricostruzione dell’impianto normativo esistente “ante sentenza” della Corte Costituzionale, la Cassazione ricorda che l’art 13 comma 2 del D.L. 201/11, nella formulazione modificata dall’art 4 comma 5 del D.L. 16/12, prevedeva l’esenzione per l’ipotesi di immobile in cui il contribuente “e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, ancorando in tal modo la concessione del beneficio al doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare.
La Corte richiama poi il “nuovo corso” imposto dalla decisione 209/22 della Corte Costituzionale, prendendo atto del fatto che la medesima dichiara incostituzionale per violazione degli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione l’art. 13, comma 2 quarto periodo del D.L. 201/11, nella parte in cui, come formulato, finisce per penalizzare il nucleo familiare, come incostituzionale dichiara l’art 13, comma 2 quinto periodo del D.L. 201/11, che impongono di optare per una sola agevolazione quando i coniugi hanno residenze e dimore abituali diverse.
Irrompono una volta di più, con la decisione della Corte Costituzionale, nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione, la realtà e il cambiamento sociale, con il passaggio da una concezione della famiglia, del nucleo familiare e della casa coniugale formale e normativa ad una, come già prefigurato dalle citate decisioni di merito delle Commissioni territoriali, maggiormente coerente con la realtà attuale.
Il ricorso presentato dal Comune di Calenzano veniva pertanto rigettato, con condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
“Incipit vita nova”