La Manovra 2023 riscrive la disciplina delle prestazioni occasionali nel settore agricolo.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 343 afferma che al fine di “garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato” si applica nel biennio 2023 – 2024 la normativa speciale descritta nei commi dal 344 al 354.
Le istruzioni operative INPS sugli aspetti previdenziali sono state fornite solo dopo molti mesi con la circolare 102 2023 Leggi in merito Lavoro occasionale OTDO Loagri
Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti della disciplina e le novità 2024 (v. ultimo paragrafo)
L'articolo è tratto dall' e book Lavoro autonomo occasionale Aggiornato alla legge di bilancio 2023 di P. Ballanti - PDF 109 pagine |
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1) Lavoro occasionale agricoltura: a chi si rivolge
A partire dal 2023, le aziende del settore agricolo che
- hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato
- possono utilizzare prestazioni occasionali
- per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per ciascun lavoratore, nel corso dell’anno solare.
Il contratto può coinvolgere:
• Persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, nonché percettori di NASpI o DIS-COLL, di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22;
• Percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
• Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
• Giovani con meno di venticinque anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
• Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 numero 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
I soggetti citati, ad eccezione dei pensionati, non devono aver avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura (o, comunque, rapporti diversi da quelli previsti dalla disciplina speciale di cui alla Manovra 2023) nei tre anni precedenti la prestazione occasionale.(...)
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2) Lavoro occasionale agricoltura: obblighi del datore di lavoro
Con riguardo alle modalità di svolgimento del nuovo contratto di prestazione occasionale, la Legge 197/2022 impone al datore di lavoro di
- acquisire, prima dell’inizio del rapporto, un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
- trasmettere al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione stessa, la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis del Decreto – legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996 numero 608.
AGGIORNAMENTO 21.1.2023
Il ministero del lavoro ha provveduto ad aggiornare ieri il modello UNILAV per le comunicazioni occasionali con il nuovo codice H.03.03 - ndr -
Leggi per maggiori dettagli Lavoro occasionale in agricoltura UNILAV aggiornato.
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Nella comunicazione, i quarantacinque giorni di prestazione massima consentiti si computano prendendo in considerazione esclusivamente le giornate di effettivo lavoro “e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi” (articolo 1, comma 346, secondo periodo).
ATTENZIONE : Non possono comunque instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale a termine i datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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3) Lavoro occasionale agricoltura: il compenso
A fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto ad un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 1, comma 348).
Il compenso dev’essere liquidato direttamente dal datore di lavoro, a mezzo strumenti di pagamento tracciabili (ai sensi dell’articolo 1, commi da 910 a 913, della Legge 27 dicembre 2017 numero 205), quali:
• Bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
• Strumenti di pagamento elettronico (inclusa la carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se non collegata ad un Iban);
• Contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• Assegno o vaglia postale, consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a sedici anni).
La retribuzione, pertanto, non può essere corrisposta in contanti direttamente al lavoratore.
I lavoratori occasionali possono essere iscritti nel Libro unico del lavoro (LUL) in un’unica soluzione, anche in relazione alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi spettanti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, con le modalità descritte all’articolo 1, comma 348 citato.
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4) Lavoro occasionale agricoltura: trattamento fiscale e previdenziale
Per il lavoratore, il compenso percepito per le prestazioni occasionali è
- esente da qualsiasi imposizione fiscale,
- non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civilE,
- è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
Inoltre, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore “è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole” oltre ad essere “computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno” (articolo 1, comma 349).
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5) Lavoro occasionale agricoltura: le sanzioni - novità 2024
La Manovra 2023 nell'ambito del nuovo regime di prestazioni occasionali nel settore agricolo prevedeva le seguenti sanzioni nei casi di :
- Superamento del limite di durata (quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore): trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
- Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero a fronte dell’utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata cui risulta accertata la violazione, a meno che la “violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345” (articolo 1, comma 354).
- violazione degli obblighi relativi all'erogazione dei compensi: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Con il decreto legge 19 2024 in vigore dal 3 marzo 2024 il regime sanzionatorio è stato leggermente modificato: in particolare non è piu prevista la sanzione per violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva e sull'erogazione dei compensi .
Questo il nuovo testo relativo alle sanzioni:
«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di
cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun
lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345.
Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».
Si ricorda che il decreto legge deve essere convertito in legge entro il 2 maggio 2024 e potrebbe subire ulteriori modifiche .